Dal 1995 al Vostro fianco

Professionisti nella Consulenza societaria, tributaria e contrattuale

Servizi

Ambiti di specializzazione

L’esperienza specifica, maturata negli anni da parte dei componenti lo Studio S.A.C.C.E.A., consente l’effettuazione di attività di consulenza fiscale nell’accezione più ampia del termine e, in particolare, nel campo dell’imposizione diretta ed indiretta mediante la:

  • redazione di pareri pro veritate;
  • definizione di appropriate strategie di tax planning in ragione delle iniziative di investimento o di negozi giuridici in genere promuovibili dal Contribuente persona fisica, giuridica o Ente collettivo;
  • assistenza, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, finalizzata alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni civilistico-fiscali;
  • redazione delle Dichiarazioni fiscali riferite a persone fisiche, giuridiche o Enti collettivi, con inoltro delle stesse in via telematica;
  • attività di aggiornamento professionale, ove richiesto, a favore del management aziendale;
  • segnalazione ai Clienti, attraverso la predisposizione di idonee Circolari di aggiornamento, delle principali novità introdotte dal Legislatore Fiscale e le risoluzioni interpretative adottate dal Ministero delle Finanze.

L’attività assume una specifica valenza nel settore contabile e nel controllo di gestione e specificamente mediante:

  • la predisposizione e riclassificazione di situazioni economico-patrimoniali in ossequio ai principi civilistici e contabili;
  • la rielaborazione di budget forniti dal Cliente e successiva predisposizione, applicazione e segnalazione dei correttivi ed integrazioni alle metodiche di redazione utilizzate dal Cliente medesimo;
  • la predisposizione ed organizzazione di procedure di controllo, mediante elaborazione di check-list personalizzate in funzione della realtà gestionale dell’azienda;
  • la verifica dei rapporti con i terzi creditori e con i clienti;
  • la verifica dei rapporti e delle condizioni con il sistema creditizio;
  • la predisposizione di procedure e modelli finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impiegate nell’azienda;
  • la verifica del grado di professionalità ed esperienza esprimibile dal personale impiegato in azienda e/o in fase di selezionamento, con indicazione al management della funzione ricopribile nell’organigramma aziendale dalle risorse umane esaminate.

La consulenza societaria si sostanzia nell’esercizio delle seguenti attività:

a) studio di fattibilità di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, acquisizioni) mediante:

  • l’elaborazione di prospetti di valutazione e comparazione degli assets patrimoniali, sulla base dei diversi riflessi conseguibili dalle potenziali tipologie di diversificazione di utilizzo e/o di alienazione, nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, vendita e/o acquisizione di rami d’azienda;
  • la predisposizione di reports e situazioni patrimoniali funzionali allo scorporo di rami d’azienda, alla redazione di progetti di scissione o fusione societaria;
  • la predisposizione di business plan per la verifica delle condizioni economico-finanziarie e patrimoniali occorrenti alla realizzazione di nuove tipologie di investimento imprenditoriale, con l’indicazione dei riflessi fiscali;

b) predisposizione di atti, delibere sociali e contratti, occorrenti per dare una corretta esecuzione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci e/o dall’Organo Amministrativo;

c) consulenza ed assistenza per la risoluzione di problematiche endo-societarie insorte tra gli Organi sociali;

d) definizione delle strategie atte ad assicurare il buon andamento della gestione aziendale, con predisposizione, ove occorrente, di Patti tra i componenti la compagine sociale (sindacato di voto, sindacato di blocco, ecc.).

Lo svolgimento dell’attività di consulenza consiste:

  • nella redazione di pareri pro veritate in merito ad operazioni per le quali possono sussistere aspetti di diversa interpretazione circa gli effetti e la portata fiscale;
  • nel patrocinio diretto e/o per conto di altri Professionisti e Associazioni di categoria, delle controversie insorte tra i Contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria;
  • nell’assistenza diretta presso il luogo ove è in corso l’attività di verifica da parte degli Organi dell’Amministrazione Finanziaria;
  • nello studio delle risultanze dei verbali redatti giornalmente dai verificatori;
  • nell’analisi delle poste e/o degli atti oggetto di contestazione, con redazione di istanze, prospetti, relazioni e quant’altro si dovesse rendere utile nel corso della verifica e/o al momento della sottoscrizione da parte del Contribuente del processo verbale di constatazione finale;
  • nell’effettuazione di interventi ed accessi, presso l’Amministrazione Finanziaria, per verificare la percorribilità di ipotesi di definizione della controversia, mediante il ricorso all’Istituto dell’Accertamento con Adesione;
  • nell’analisi di fattispecie per le quali si rende proponibile un’istanza di Autotutela da inoltrarsi agli Uffici periferici della Pubblica Amministrazione per l’annullamento di atti che appaiono essere illegittimi o nulli;
  • nella predisposizione di ricorsi, nei diversi gradi di giudizio, avverso atti emanati dall’Amministrazione Finanziaria nell’esercizio della funzione accertatrice e/o liquidatrice di tributi in genere, la cui competenza per materia è demandata alla Giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
  • nell’assistenza e rappresentanza in sede di discussione della controversia innanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali;
  • nella predisposizione, con il patrocinio di Studi Legali, di ricorsi innanzi alla Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.

La composizione della tipologia di clientela seguita dallo Studio (Imprese operanti nel settore industriale, dei servizi, Professionisti iscritti nei rispettivi Albi, Gestori di Patrimoni immobiliari) porta ad un costante aggiornamento dei modelli e degli schemi contrattuali al fine di renderli più aderenti possibili ai desiderata dei contraenti e alle opportunità consentite dalle norme vigenti. L’assistenza contrattuale prestata vede i componenti dello Studio impegnati, ove richiesto, con accessi diretti presso la sede del Cliente per delineare le strategie ottimali per la gestione della trattativa, da perfezionarsi con la redazione di contratti personalizzati all’esito del confronto con i rappresentanti della controparte negoziale.

I partners dello Studio sono iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale di Bologna ricevendo negli anni, da parte dell’Autorità Giudiziaria, incarichi di sicura valenza nell’ambito dell’accertamento:

  • della sussistenza dei presupposti di bancarotta fraudolenta in procedure concorsuali;
  • della ricostruzione di accadimenti aziendali in contenziosi societari, promossi in sede civile, con valutazione dei riflessi di natura civilistica e fiscale.

La specifica esperienza viene trasfusa anche nell’assunzione di incarichi di:

  • consulente tecnico di parte in contenziosi civili e penali;
  • membro di Collegi Arbitrali.

Lo Studio è altresì strutturato per procedere alla redazione di perizie di:

  • valutazione di Società, di rami d’azienda, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 C.C.;
  • valutazione di compendi immobiliari;
  • ricostruzione dell’asse ereditario in presenza di donazioni effettuate dal de cuius in vita che vanno giuridicamente portate in collazione;
  • valutazione della sussistenza di diritti immateriali per brevetti, marchi, interagendo allo scopo con strutture collegate che operano in Italia e all’Estero.

Lo studio

Lo Studio Associato Commerciale S.A.C.C.E.A. venne costituito nel Gennaio 1995 da Professionisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali i quali avvertirono l’esigenza di creare una struttura unica che potesse rispondere, in maniera adeguata, alla richiesta di specializzazione, nelle varie aree di consulenza, caratterizzante il quotidiano rapporto che intercorre tra il Cliente ed il Commercialista.

Vennero così integrate in maniera sinergica le distinte esperienze maturate dagli Associati nell’esercizio della professione intrapresa a partire dal 1989.

Il superamento degli schemi tradizionali, con i quali solitamente si impostavano e cristallizzavano gli Studi caratterizzati dall’esperienza del singolo Professionista, ha consentito negli anni di implementare la specializzazione degli Associati e Collaboratori in distinte branche, superando così il gap, in termini di tempo e di approfondimento delle tematiche, evidenziabile dal Professionista tuttologo.

Lo svolgimento degli incarichi professionali, con l’adozione di procedure di “integrazione collegiale”, ha permesso di soddisfare compiutamente le aspettative dei Clienti, riscuotendo spesso l’apprezzamento da parte dei Professionisti di riferimento dei terzi contraenti con la clientela dello Studio.

Tale lusinghiero effetto ha reso possibile anche l’esercizio di attività di consulenza in affiancamento ad altri Studi professionali (in prevalenza Legali e Commerciali) e ad Associazioni di categoria, venendosi così a creare una forma di collegamento funzionale nell’esecuzione di incarichi complessi, nel pieno rispetto della titolarità del rapporto con il Cliente e/o Associato.

Chi siamo

Dott. Giovanni Errico, iscrizione ~ con anzianità dal 1989 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • contrattualistica;
  • consulenza ed assistenza societaria;
  • contenzioso tributario;
  • valutazione di aziende;
  • consulenza aziendale e tributaria rivolta ad Imprese;
  • fallimentare anche quale curatore e commissario giudiziale;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure
  • amministratore giudiziario, iscritto all’Albo di cui al D.Lg.vo 4 febbraio 2010, n. 14, con svolgimento, negli anni, di complessi incarichi conferitigli dall’Autorità Giudiziaria

Rag. Michele Azzolini, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • consulenza finanziaria e rapporti con il sistema creditizio;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;
  • contenzioso tributario;
  • consulenza aziendale e fiscale rivolta ad Imprese;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure

Dott. Luigi Carvelli, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • consulenza fiscale rivolta ad Imprese;
  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;

Dott. Luigi Carvelli

Rag. Monica Marsigli

Dr. Alfonso Manzo

Rag. Denise Fiorini

Rag. Jacqueline Trubia

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Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Il Fmi calcola il costo della crisi: fino a 2.270 euro per ogni famiglia

6 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Andrea Ducci - Pag. 13

Il Fondo monetario internazionale ha sostenuto che al momento gli effetti della guerra nel Golfo non giustificano deroghe al patto di Stabilità per sostenere l’economia. Le previsioni che riguardano l’Europa tratteggiano un rallentamento della crescita all’1,1% per quest’anno e all’1,2% nel 2027. Gli economisti del Fmi si aspettano, inoltre, un balzo di 0,7 punti dell’inflazione nel 2026, con un aumento del costo della vita del 2,6% su base annua. Se le cose dovessero essere peggiori l’area Euro sarebbe prossima ad ‘una recessione’. L’analisi si sofferma sugli effetti dello shock energetico innescatosi con la guerra nel Golfo; si stima, per il 2026, un costo medio aggiuntivo a livello Ue di 375 euro per famiglia che potrebbero salire a 1.750 euro in caso di peggioramento dello scenario. Per le famiglie italiane la corsa dei beni energetici potrebbe risultare più gravosa rispetto alla media europea, in quanto l’Italia è tra i Paesi Ue con prezzi del gas più alti. 

Giorgetti: di flessibilità sui conti ora in Europa si può discutere Ma se serve pronti a intervenire

6 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 13

Sul via libera ad aumenti di deficit per finanziare la spesa contro il caro energetico l’Unione europea al momento è divisa. Serve tempo. Ma intanto il costo dei carburanti e delle bollette cresce. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti continua ad insistere, forte del mandato parlamentare ricevuto. Più volte ha invitato Bruxelles a concedere l’aumento del deficit per finanziare la spesa energetica e proteggere famiglie e imprese. Il ministro in ogni caso è certo che se sarà necessario aumentare il deficit l’Italia lo farà, anche senza il via libera di Bruxelles. Al momento lo scostamento di bilancio non serve. Per far fronte alle mini-proroghe del taglio delle accise si può usare l’extragettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi alla pompa. Ma si tratta di provvedimenti tampone. Sarebbe diverso però finanziare nuove misure per ridurre i prezzi a famiglie ed imprese. Ma servono fondi. L’Esecutivo spera che la Ue cambi idea.

Iperammortamento, il faro sulla spesa complica l’aiuto

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Carmine Fotina - Pag. 3

Aumentano gli oneri procedurali legati all’iperammortamento del nuovo piano Transizione 5.0. La complicazione deriva dalla preoccupazione della Ragioneria dello Stato di tenere sotto controllo la spesa pubblica e di non sforare le previsioni di costo che ammontano a 9,8 miliardi di euro per il periodo 2026-2035. Così le comunicazione obbligatorie sono passate da 3 a 5. Le nuove sono rappresentate dalla prima comunicazione preventiva: entro il 20 gennaio di ciascun anno, ogni impresa dovrà trasmettere una comunicazione periodica con le informazioni relative agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alle previsioni di utilizzo di beneficio; poi, entro il 30 giugno successivo, una comunicazione integrativa della precedente in cui viene definito il piano di ammortamento, con indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Iperammortamento, appeal giù’ – pag. 35)

Prima quota in Redditi 2027 con comunicazione di chiusura entro il 2026

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 3

Per la prima quota di iperammortamento nel modello Redditi 2027 è necessario inviare la comunicazione di completamento entro il prossimo 31 dicembre. Questa condizione potrebbe però generare un complicato disallineamento temporale tra il piano di ammortamento contabile del bene e quello delle deduzioni maggiorate. In attesa di conoscere la modulistica per effettuare le comunicazioni al Gse, le imprese iniziano a stilare l’elenco dei documenti da predisporre per avviare la deduzione delle quote maggiorate nella dichiarazione del prossimo anno. Il decreto Mimit ha introdotto per il nuovo iperammortamento una nuova condizione, ovvero l’invio al Gse della comunicazione di completamento entro la fine dell’esercizio di entrata in funzione del bene. L’avvio dello stanziamento delle quote di deduzione maggiorata nella dichiarazione dei redditi scatta, infatti, dall’anno di trasmissione dell’ultima comunicazione. 

Entrate: guerra e inflazione spingono l’Iva di marzo

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 5

Se da un lato il caro energia e l’inflazione riducono il potere d’acquisto dei consumatori, dall’altro aumentano le entrate tributarie legate ai consumi. Così mentre i dati complessivi del primo trimestre non segnano un rialzo significativo (+0,7% sullo stesso periodo 2025) si iniziano a vedere delle tendenze che potrebbero consolidarsi nei prossimi mesi. Sono già oltre 38 i miliardi di Iva, con una crescita del 2,2%, ma a trainare l’aumento è in realtà la componente sugli scambi interni e se si isola solo il dato di marzo l’imposta sul valore aggiunto ‘garantisce’ 14,6 miliardi, che rappresenta il 38,6% di tutto il trimestre. Insomma, l’Iva si è incamminata verso un trend ascendente e vedremo se il dato di aprile lo confermerà. Sul versante tributario, le entrate del primo trimestre evidenziano un incremento di quasi mezzo miliardo, grazie al gettito delle accise sui prodotti energetici. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Entrate fiscali a +891 mln nel trimestre’ – pag. 29)

Sud, la crisi non ferma le autorizzazioni Zes: +30% rispetto al 2025

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Lorenzo Pace - Pag. 10

La guerra nel Golfo non ha frenato la spinta della Zes Unica. Anzi, è aumentata la voglia di fare impresa al Sud. Nei primi quattro mesi dell’anno sono aumentate del 30% rispetto al 2025 le autorizzazioni uniche rilasciate tra le Regioni della Zona economica speciale. I dati evidenziano che tra i 66 progetti di investimenti esteri nel nostro Paese, il 60% si trova al Sud. Nel corso del convegno ‘Zes Unica, incentivi, semplificazione. Gli strumenti della nuova competitività’ il ministro degli Esteri, Antonio Tajani ha ribadito che ‘la Zes Unica è un grande motore di sviluppo e competitività che siamo impegnati a promuovere sempre di più nel mondo’. Le opportunità d’altronde sono tante e cumulabili come il credito d’imposta fino al 60% per gli investimenti nei beni strumentali della Zes Unica ma anche i contributi di Transizione 5.0 o quelli del decreto Lavoro che ha prorogato fino a fine anno gli incentivi per assumere a tempo indeterminato nelle Regioni del Sud. 

Frodi Ue, accesso ai dati Iva per Procura europea e Olaf

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Mastromatteo, Benedetto Santacroce - Pag. 33

Ieri l’Ecofin ha dato il via libera al regolamento per rafforzare la lotta contro le frodi Iva nella Ue, intensificando la cooperazione tra i Paesi membri, la Procura europea (Eppo) e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf). I dati dicono che le frodi carosello costano alle casse degli Stati membri e al bilancio della Ue tra i 12,5 e i 32,8 miliardi di euro all’anno. Il nuovo quadro normativo consentirà all’Eppo e all’Olaf di disporre delle informazioni per avviare e supportare le indagini di loro competenza su sospette frodi transfrontaliere in materia di Iva. Questo migliorerà il coordinamento tra i vari attori, accelererà le indagini e rafforzerà la capacità complessiva della Ue di individuare e contrastare le frodi in materia di Iva che ledono gli interessi finanziari dell’Unione. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Frodi Iva, indagini sprint nell’Ue’ – pag. 27)

L’illecito 231 si estingue se cessa l’attività

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 33

La Cassazione penale, nella sentenza n. 16218 depositata ieri, ha affermato che se cessa l’attività viene meno l’illecito 231. A seguito della riforma del diritto societario del 2003, l’art. 2495, comma 2, del Codice civile ha attribuito alla cancellazione dal registro delle imprese un’efficacia costitutiva, che determina l’estinzione irreversibile della società, anche in presenza di debiti insoddisfatti e rapporti non definiti. Inoltre, venendo meno la persona giuridica, si applicano all’ente, in quanto compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato, di conseguenza l’estinzione produce effetti analoghi a quelli della morte del reo. Inoltre, in base al Dlgs 231 della sanzione pecuniaria risponde solo l’ente con il suo patrimonio. 

Titoli nell’attivo circolante indicati in base al loro valore d’iscrizione

6 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Franco Roscini Vitali - Pag. 35

L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato il testo definitivo del documento interpretativo 12, Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, posto in consultazione fino al prossimo 12 marzo. Il testo chiarisce gli aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli di debito e di capitale non immobilizzati per gli esercizi 2025 e 2026. Alle imprese Oic adopter è consentito valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante in base al loro valore d’iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La disposizione è applicabile anche ai titoli acquistati durante l’anno per i quali può essere mantenuto il costo di acquisizione, ma non si applica agli strumenti finanziari derivati disciplinati dal principio contabile Oic 32, in quanto valutati al fair value.

Terzo settore, relazione a 360°

6 Maggio 2026 | Italia Oggi - Christina Feriozzi - Pag. 28

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con il documento di ieri, aggiorna le norme in materia di controllo degli enti del Terzo settore. Introduce l’attestazione di conformità del bilancio sociale alle linee guida del dm 4 luglio 2019 e modifiche legate alla riforma del TUF. La relazione è rivolta ad associati, organi delle fondazioni e stakeholder per valutare credibilità e correttezza dell’ente. Include nuove indicazioni per le imprese sociali, in linea con il Dlgs 112/2017, ma senza schema fisso di bilancio d’esercizio. Viene rafforzato il contenuto della relazione annuale, con osservazioni su bilancio e attività svolta secondo il Codice del Terzo settore. Infine, l’organo di controllo deve attestare il monitoraggio su finalità, attività, raccolta fondi e assenza di scopo di lucro dell’ente. 

Nella crisi il fisco in coda

6 Maggio 2026 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 30

La Cassazione civile, nell’ordinanza n. 12324 dello scorso 2 maggio, ha stabilito che il Fisco non può notificare cartelle di pagamento al contribuente se prima il giudice non dichiara la risoluzione o l’annullamento dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento. E ciò anche in epoca precedente all’introduzione dell’art. 25, comma 1-bis, lettera c), del Dpr n. 602/1973, ad opera del decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015: finché l’accordo è in vigore e il contribuente risulta adempiente, infatti, il fisco non ha titolo per agire in riscossione coattiva, mentre la sola risoluzione giudiziale dell’accordo determina la ‘riespansione del potere impositivo’. Accolto uno dei motivi di ricorso proposto dalla contribuente cui è stata notificata una cartella di pagamento all’esito del controllo automatizzato. 

Spese di salute, addio scontrini

6 Maggio 2026 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 31

Dalla lettura incrociata delle istruzioni per il modello Redditi 2026, della Faq dell’Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2025 e della circolare n. 14/E/2023 emerge che non è più necessario presentare e conservare scontrini e fatture per la detrazione delle spese sanitarie in fase di redazione del modello 730 o del modello Redditi. Basta avere il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie disponibile nel Sistema tessera sanitaria o l’elenco di quelle presenti nella precompilata dell’Agenzia delle Entrate. In caso di utilizzo del citato elenco delle spese sanitarie prelevabile dalla dichiarazione precompilata, lo stesso diviene alternativo agli scontrini e alle fatture, acquisendo piena validità, anche per Caf e professionisti, se corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il contribuente attesta che il prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema tessera sanitaria. 

Rassegna Legale

Le ultime notizie del giorno

I bonus del 1°maggio sostituiscono quelli del Milleproroghe

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Maccarone, Matteo Prioschi - Pag. 39

I bonus del decreto 1°Maggio sono più o meno gli stessi del decreto Coesione del 2024. Si tratta di tre misure che hanno una validità compresa tra il 1°gennaio e il 31 dicembre 2026. In questo modo, però, potrebbero sovrapporsi con i bonus estesi dal Milleproroghe che arrivano al 30 aprile, ma ciò non si realizza perché questi ultimi non sono diventati operativi e ora il decreto 1°maggio ne cancella la proroga. Con il quadro legislativo attuale, chi ha assunto a decorrere dallo scorso 1°gennaio, in presenza dei presupposti, potrà usufruire dei soli esoneri da ultimo introdotti; ciò vale per le condizioni e per tutte le altre peculiarità, Con il decreto 1°Maggio il legislatore sembra intenzionato a proporre elementi caratteristici comuni e più certi tra cui che le facilitazioni si rivolgono a soggetti svantaggiati secondo la normativa comunitaria. 

I targhini vanno richiesti online e poi ritirati alla Motorizzazione

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Silvio Scotti - Pag. 41

L’obbligo di targatura e di assicurazione per i monopattini elettrici, previsto per il 16 maggio, è stato prorogato di due mesi. In realtà la proroga vale solo per la copertura assicurativa. Quindi i proprietari sono obbligati a richiedere il contrassegno per circolare in regola. Può essere richiesto sul Portale dell’automobilista, seguendo le istruzioni. Legittimate ad aiutare sono anche le agenzie di pratiche auto. Per chi farà da solo i costi si aggirano sui 35 euro. Per chi, invece, chiede aiuto alle agenzie, lievitano a 80 euro. Il contrassegno consentirà anche di sottoscrivere un contratto di assicurazione. Le compagnie dovranno essere pronte a partire dal 16 luglio prossimo. Al Mimit spetta il compito di risolvere il dubbio se la scadenza del 16 luglio interessa solo le compagnie o anche l’utenza. 

Verso un taglio dei supporti ai minori A rischio i percorsi di integrazione

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Negri - Pag. 43

I magistrati minorili lanciano l’allarme sulle nuove norme in materia di immigrazione. Criticata la riduzione del ‘prosieguo amministrativo’ da 21 a 19 anni per i minori non accompagnati. Questa misura finora garantiva continuità nei percorsi di integrazione dopo la maggiore età. Le motivazioni economiche non risultano giustificate dai dati, che mostrano più uscite che ingressi dal sistema. La Cassazione ha ribadito l’importanza di evitare interruzioni brusche del sostegno ai giovani. Secondo l’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia (Aimmf), la modifica aumenterebbe vulnerabilità e rischi di sfruttamento, con possibili effetti criminogeni.

Pay tv, è nullo il rinnovo automatico

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Angelo Busani - Pag. 43

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12153 dello scorso 30 aprile, afferma che è nulla la clausola di rinnovo tacito di un contratto stipulato attraverso la sottoscrizione di un formulario unilateralmente predisposto da uno dei contraenti se il consumatore non l’ha esclusa (c.d. opt-out) sbarrando un’apposita casella, ma non l’ha approvata con una specifica sottoscrizione. L’ordinanza ha per oggetto un contratto di abbonamento ad una pay tv che, nelle condizioni generali, conteneva una clausola di rinnovo automatica in assenza di disdetta. 

Il divorzio in Inghilterra della coppia italiana salva il coniuge debole

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Patrizia Maciocchi - Pag. 43

Una coppia sposata e residente in Italia può divorziare all’estero se esistono forti legami con un altro Paese. Nel caso esaminato, il giudice inglese ha affermato la propria competenza valorizzando domicilio, vita familiare e tutela del coniuge più debole. La separazione dei beni scelta in Italia non è stata considerata decisiva. Il giudice inglese ha guardato alla sostanza del matrimonio, inclusi sacrifici familiari e contributi indiretti. Ciò favorisce chi ha rinunciato alla carriera per la famiglia, spesso la parte economicamente più debole. La decisione è rilevante per coppie internazionali con patrimoni distribuiti in più Paesi. Evidenzia, infine, quanto la scelta del regime patrimoniale e del foro possa incidere sull’esito economico del divorzio. 

Sull’omologazione incide il trattamento dei creditori

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Filippo D’Aquino, Gianluca Minniti - Pag. 44

Nel concordato in continuità, l’omologazione trasversale resta complessa e poco prevedibile. La Corte d’appello di Brescia ha riformato la decisione del tribunale che aveva negato l’omologa. In primo grado si era ritenuto violato il principio di non discriminazione tra creditori chirografari. Il rigetto derivava dal trattamento migliore riservato ai creditori privilegiati degradati rispetto ai chirografari ‘puri’. In appello, invece, si afferma che i privilegiati degradati non sono assimilabili ai chirografari. Essi conservano un ‘privilegio attenuato’ che giustifica un trattamento più favorevole sul surplus. Di conseguenza, la proposta è stata ritenuta omologabile secondo il criterio della priorità relativa. 

Più pensioni esentasse

5 Maggio 2026 | Italia Oggi - Daniele Cirioli - Pag. 29

Con la circolare n. 51/2026 l’Inps chiude un contenzioso iniziato nel 2016. Afferma che sulle pensioni erogate alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti non si pagano tasse. L’esenzione decorre dal 1°gennaio 2026 e l’Istituto applicherà dal primo rateo di pensione utile in pagamento, con successivo rimborso delle trattenute fiscali già operate precedentemente in sede di conguaglio. Per gli anni precedenti, gli interessati dovranno presentare un’istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate. Si chiude così un lungo contenzioso iniziato nel 2016 che ha esteso alle pensioni spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione fiscale dell’Irpef già riconosciuti a favore delle vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata. 

Parcelle, stop a solidarietà se si agisce pro quota

5 Maggio 2026 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 29

Quando l’avvocato limita in modo esplicito la domanda giudiziale per riscuotere il credito professionale alla quota riferibile a uno dei clienti condebitori solidali, rinuncia in modo implicito alla solidarietà passiva nella misura del residuo. E dunque, il giudice non può pronunciare la condanna al pagamento dell’intero importo liquidato: altrimenti incorre nel vizio di ultrapetizione. La quota interna di imputazione del debito deve essere determinata nel rispetto della presunzione di uguaglianza, salvo che risulti diverso e concordato criterio di ripartizione. 

Equo compenso, da 6 mesi Osservatorio fuori radar

5 Maggio 2026 | Italia Oggi - Simona D’Alessio - Pag. 29

Da sei mesi l’Osservatorio sull’equo compenso non fornisce informazioni. L’ultima riunione risale a novembre 2025, con richiesta di dati su sanzioni disciplinari. La relazione annuale al Parlamento è stata inviata in ritardo rispetto al termine del 30 settembre. Dal report emerge scarsa attività: pochi procedimenti disciplinari e scarse iniziative. Professionisti e Ordini esprimono sfiducia per l’inerzia del ministero della Giustizia. Il percorso del decreto attuativo sull’equo compenso è fermo, anche dopo recenti cambiamenti politici.

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