Dal 1995 al Vostro fianco

Professionisti nella Consulenza societaria, tributaria e contrattuale

Servizi

Ambiti di specializzazione

L’esperienza specifica, maturata negli anni da parte dei componenti lo Studio S.A.C.C.E.A., consente l’effettuazione di attività di consulenza fiscale nell’accezione più ampia del termine e, in particolare, nel campo dell’imposizione diretta ed indiretta mediante la:

  • redazione di pareri pro veritate;
  • definizione di appropriate strategie di tax planning in ragione delle iniziative di investimento o di negozi giuridici in genere promuovibili dal Contribuente persona fisica, giuridica o Ente collettivo;
  • assistenza, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, finalizzata alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni civilistico-fiscali;
  • redazione delle Dichiarazioni fiscali riferite a persone fisiche, giuridiche o Enti collettivi, con inoltro delle stesse in via telematica;
  • attività di aggiornamento professionale, ove richiesto, a favore del management aziendale;
  • segnalazione ai Clienti, attraverso la predisposizione di idonee Circolari di aggiornamento, delle principali novità introdotte dal Legislatore Fiscale e le risoluzioni interpretative adottate dal Ministero delle Finanze.

L’attività assume una specifica valenza nel settore contabile e nel controllo di gestione e specificamente mediante:

  • la predisposizione e riclassificazione di situazioni economico-patrimoniali in ossequio ai principi civilistici e contabili;
  • la rielaborazione di budget forniti dal Cliente e successiva predisposizione, applicazione e segnalazione dei correttivi ed integrazioni alle metodiche di redazione utilizzate dal Cliente medesimo;
  • la predisposizione ed organizzazione di procedure di controllo, mediante elaborazione di check-list personalizzate in funzione della realtà gestionale dell’azienda;
  • la verifica dei rapporti con i terzi creditori e con i clienti;
  • la verifica dei rapporti e delle condizioni con il sistema creditizio;
  • la predisposizione di procedure e modelli finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impiegate nell’azienda;
  • la verifica del grado di professionalità ed esperienza esprimibile dal personale impiegato in azienda e/o in fase di selezionamento, con indicazione al management della funzione ricopribile nell’organigramma aziendale dalle risorse umane esaminate.

La consulenza societaria si sostanzia nell’esercizio delle seguenti attività:

a) studio di fattibilità di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, acquisizioni) mediante:

  • l’elaborazione di prospetti di valutazione e comparazione degli assets patrimoniali, sulla base dei diversi riflessi conseguibili dalle potenziali tipologie di diversificazione di utilizzo e/o di alienazione, nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, vendita e/o acquisizione di rami d’azienda;
  • la predisposizione di reports e situazioni patrimoniali funzionali allo scorporo di rami d’azienda, alla redazione di progetti di scissione o fusione societaria;
  • la predisposizione di business plan per la verifica delle condizioni economico-finanziarie e patrimoniali occorrenti alla realizzazione di nuove tipologie di investimento imprenditoriale, con l’indicazione dei riflessi fiscali;

b) predisposizione di atti, delibere sociali e contratti, occorrenti per dare una corretta esecuzione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci e/o dall’Organo Amministrativo;

c) consulenza ed assistenza per la risoluzione di problematiche endo-societarie insorte tra gli Organi sociali;

d) definizione delle strategie atte ad assicurare il buon andamento della gestione aziendale, con predisposizione, ove occorrente, di Patti tra i componenti la compagine sociale (sindacato di voto, sindacato di blocco, ecc.).

Lo svolgimento dell’attività di consulenza consiste:

  • nella redazione di pareri pro veritate in merito ad operazioni per le quali possono sussistere aspetti di diversa interpretazione circa gli effetti e la portata fiscale;
  • nel patrocinio diretto e/o per conto di altri Professionisti e Associazioni di categoria, delle controversie insorte tra i Contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria;
  • nell’assistenza diretta presso il luogo ove è in corso l’attività di verifica da parte degli Organi dell’Amministrazione Finanziaria;
  • nello studio delle risultanze dei verbali redatti giornalmente dai verificatori;
  • nell’analisi delle poste e/o degli atti oggetto di contestazione, con redazione di istanze, prospetti, relazioni e quant’altro si dovesse rendere utile nel corso della verifica e/o al momento della sottoscrizione da parte del Contribuente del processo verbale di constatazione finale;
  • nell’effettuazione di interventi ed accessi, presso l’Amministrazione Finanziaria, per verificare la percorribilità di ipotesi di definizione della controversia, mediante il ricorso all’Istituto dell’Accertamento con Adesione;
  • nell’analisi di fattispecie per le quali si rende proponibile un’istanza di Autotutela da inoltrarsi agli Uffici periferici della Pubblica Amministrazione per l’annullamento di atti che appaiono essere illegittimi o nulli;
  • nella predisposizione di ricorsi, nei diversi gradi di giudizio, avverso atti emanati dall’Amministrazione Finanziaria nell’esercizio della funzione accertatrice e/o liquidatrice di tributi in genere, la cui competenza per materia è demandata alla Giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
  • nell’assistenza e rappresentanza in sede di discussione della controversia innanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali;
  • nella predisposizione, con il patrocinio di Studi Legali, di ricorsi innanzi alla Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.

La composizione della tipologia di clientela seguita dallo Studio (Imprese operanti nel settore industriale, dei servizi, Professionisti iscritti nei rispettivi Albi, Gestori di Patrimoni immobiliari) porta ad un costante aggiornamento dei modelli e degli schemi contrattuali al fine di renderli più aderenti possibili ai desiderata dei contraenti e alle opportunità consentite dalle norme vigenti. L’assistenza contrattuale prestata vede i componenti dello Studio impegnati, ove richiesto, con accessi diretti presso la sede del Cliente per delineare le strategie ottimali per la gestione della trattativa, da perfezionarsi con la redazione di contratti personalizzati all’esito del confronto con i rappresentanti della controparte negoziale.

I partners dello Studio sono iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale di Bologna ricevendo negli anni, da parte dell’Autorità Giudiziaria, incarichi di sicura valenza nell’ambito dell’accertamento:

  • della sussistenza dei presupposti di bancarotta fraudolenta in procedure concorsuali;
  • della ricostruzione di accadimenti aziendali in contenziosi societari, promossi in sede civile, con valutazione dei riflessi di natura civilistica e fiscale.

La specifica esperienza viene trasfusa anche nell’assunzione di incarichi di:

  • consulente tecnico di parte in contenziosi civili e penali;
  • membro di Collegi Arbitrali.

Lo Studio è altresì strutturato per procedere alla redazione di perizie di:

  • valutazione di Società, di rami d’azienda, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 C.C.;
  • valutazione di compendi immobiliari;
  • ricostruzione dell’asse ereditario in presenza di donazioni effettuate dal de cuius in vita che vanno giuridicamente portate in collazione;
  • valutazione della sussistenza di diritti immateriali per brevetti, marchi, interagendo allo scopo con strutture collegate che operano in Italia e all’Estero.

Lo studio

Lo Studio Associato Commerciale S.A.C.C.E.A. venne costituito nel Gennaio 1995 da Professionisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali i quali avvertirono l’esigenza di creare una struttura unica che potesse rispondere, in maniera adeguata, alla richiesta di specializzazione, nelle varie aree di consulenza, caratterizzante il quotidiano rapporto che intercorre tra il Cliente ed il Commercialista.

Vennero così integrate in maniera sinergica le distinte esperienze maturate dagli Associati nell’esercizio della professione intrapresa a partire dal 1989.

Il superamento degli schemi tradizionali, con i quali solitamente si impostavano e cristallizzavano gli Studi caratterizzati dall’esperienza del singolo Professionista, ha consentito negli anni di implementare la specializzazione degli Associati e Collaboratori in distinte branche, superando così il gap, in termini di tempo e di approfondimento delle tematiche, evidenziabile dal Professionista tuttologo.

Lo svolgimento degli incarichi professionali, con l’adozione di procedure di “integrazione collegiale”, ha permesso di soddisfare compiutamente le aspettative dei Clienti, riscuotendo spesso l’apprezzamento da parte dei Professionisti di riferimento dei terzi contraenti con la clientela dello Studio.

Tale lusinghiero effetto ha reso possibile anche l’esercizio di attività di consulenza in affiancamento ad altri Studi professionali (in prevalenza Legali e Commerciali) e ad Associazioni di categoria, venendosi così a creare una forma di collegamento funzionale nell’esecuzione di incarichi complessi, nel pieno rispetto della titolarità del rapporto con il Cliente e/o Associato.

Chi siamo

Dott. Giovanni Errico, iscrizione ~ con anzianità dal 1989 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • contrattualistica;
  • consulenza ed assistenza societaria;
  • contenzioso tributario;
  • valutazione di aziende;
  • consulenza aziendale e tributaria rivolta ad Imprese;
  • fallimentare anche quale curatore e commissario giudiziale;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure
  • amministratore giudiziario, iscritto all’Albo di cui al D.Lg.vo 4 febbraio 2010, n. 14, con svolgimento, negli anni, di complessi incarichi conferitigli dall’Autorità Giudiziaria

Rag. Michele Azzolini, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • consulenza finanziaria e rapporti con il sistema creditizio;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;
  • contenzioso tributario;
  • consulenza aziendale e fiscale rivolta ad Imprese;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure

Dott. Luigi Carvelli, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • consulenza fiscale rivolta ad Imprese;
  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;

Dott. Luigi Carvelli

Rag. Monica Marsigli

Dr. Alfonso Manzo

Rag. Denise Fiorini

Rag. Jacqueline Trubia

Calendario Fiscale

Le scadenze fiscali del mese

03 Mar 2023 (1)

1) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca"
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2023
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

16 Mar 2023 (69)

1) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 pu¿ essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

2) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

3) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

4) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 pu¿ essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

5) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate dai soggetti deleganti

Chi: Società di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF alla quale sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate fino al 31 gennaio dai soggetti deleganti
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 pu¿ essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

6) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati effettuate dai soggetti deleganti

Chi: Società di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF alla quale sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012, effettuati fino al 31 gennaio dai soggetti deleganti
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 pu¿ essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

7) Società di Gestione Accentrata ex art. 80 del TUF: Versamento dell'imposta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati dai soggetti deleganti

Chi: Società di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF alla quale sia stata conferita delega per il versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax)
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati fino al 31 gennaio dai soggetti deleganti
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

8) Tassa annuale vidimazione libri sociali

Chi: Società di capitali
Cosa: Versamento della tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti impresa soggetti ad IVA. La tassa è dovuta in misura forfetaria
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 pu¿ essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità Telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità Telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impinati fuori Regione 1601 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia 1901 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

25) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

26) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

27) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

28) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2022 ed operate nel mese di febbraio 2023, ai sensi dell'art.23, c. 3, D.P.R. 600/73
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

29) OICR: Versamento ritenute

Chi: Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.)
Cosa: Versamento ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1061 - Ritenuta sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell'art. 26-quinquies del d.P.R. n. 600/1973 1705 - Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari di diritto estero 1706 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti residenti 1707 - Ritenuta sui titoli atipici emessi da soggetti non residenti

30) Imprese di assicurazione: versamento ritenute

Chi: Imprese di assicurazione
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita

31) Imprese di assicurazione: versamento ritenute

Chi: Imprese di assicurazione
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita

32) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

33) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

34) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

35) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

36) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

37) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche. N.B.: Nella compilazione del modello F24EP per il versamento delle ritenute sul conguaglio effettuato nei primi due mesi dell'anno, nel campo "riferimento A" è indicato il mese "12" (nel formato "00MM) e nel campo "riferimento B" è indicato l'anno di competenza del conguaglio (nel formato "AAAA").
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

39) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel 2022 ed operate nel mese di febbraio 2023, ai sensi dell'art. 23, c. 3, D.P.R. 600/73
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

40) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

41) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

42) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

43) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio

44) Versamento saldo IVA derivante dalla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

45) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio

46) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 602E - Versamento IVA mensile febbraio

47) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

48) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2022

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2022 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, senza applicazione della maggiorazione a titolo di interesse
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

49) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio

50) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

51) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

52) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste Italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).

53) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

54) CU 2023: Consegna agli interessati

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Consegna agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2023) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2022
Modalità: Mediante invio postale o consegna diretta

55) CUPE: Consegna agli interessati

Chi: Sostituti d'imposta che intervengono nella riscossione di utili e proventi equiparati derivanti da azioni o titoli (tra i quali rientrano: società ed enti emittenti titoli indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; casse incaricate del pagamento degli utili o altri proventi equiparati; intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.; rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a.; società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 58/1998)
Cosa: Consegna agli interessati della "Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti" e delle ritenute effettuate nel 2022 (c.d. CUPE)
Modalità: Mediante invio postale o consegna diretta

56) CUPE: Consegna agli interessati

Chi: Sostituti d'imposta che intervengono nella riscossione di utili e proventi equiparati derivanti da azioni o titoli (tra i quali rientrano: società ed enti emittenti titoli indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR; casse incaricate del pagamento degli utili o altri proventi equiparati; intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a.; rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.a.; società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati; imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 58/1998)
Cosa: Consegna agli interessati della "Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti" e delle ritenute effettuate nel 2022 (c.d. CUPE)
Modalità: Mediante invio postale o consegna diretta

57) Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo

Chi: Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

58) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali e assistenziali

Chi: Enti previdenziali
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991 (come sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

59) Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie: trasmissione telematica dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata

Chi: Soggetti che erogano i rimborsi relativi alle spese universitarie
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati dei rimborsi relativi alle spese universitarie erogati nell'anno precedente, con l'indicazione dell'anno nel quale ¿tata sostenuta la spesa rimborsata. Non devono essere indicati: a) i rimborsi contenuti nella certificazione dei sostituti d'imposta (c.d. CU) di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998; b) i rimborsi trasmessi dalle università ai sensi del D.M. 13 gennaio 2016
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

60) Amministratori di condominio: Trasmissione telematica dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali

Chi: Amministratori di condominio
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Nella Comunicazione devono essere indicate le quote di spesa imputate ai singoli condomini
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

61) Veterinari: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2022

Chi: Iscritti agli Albi professionali dei veterinari; strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari
Cosa: Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2021 riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
Modalità: Esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portale

62) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2023 a.i. 2022 rilasciati ai propri sostituiti

Chi: Soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative (in generale, sostituti d'imposta)
Cosa: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2023) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2022
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel

63) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi assicurativi

Chi: Imprese assicuratrici già obbligate alla comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413/1991, nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società già obbligati alla Comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605/1973
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei seguenti dati riferiti all'anno precedente: a) per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi ai premi di assicurazione detraibili, ai sensi dell'art. 78, comma 25, della legge n. 413 del 1991; b) i dati e le notizie, relativamente ai soggetti contraenti, dei contratti di assicurazione ad esclusione dei contratti relativi alla responsabilità civile ed all'assistenza e garanzie accessorie, di cui all'art. 6, comma 1, lettera g-ter) del D.P.R. n. 605 del 1973
Modalità: Esclusivamente in via telematica, utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID) e i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

64) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese funebri

Chi: Soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone (Esercenti servizi di pompe funebri e attività connesse)
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

65) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riferiti all'anno precedente relativi alle spese universitarie

Chi: Università statali e non statali
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti all'anno precedente, relativi alle spese universitarie. Per ciascuno studente le università statali e non statali comunicano l'ammontare delle spese universitarie sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno accademico di riferimento. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi. Sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell'anno d'imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d'imposta precedenti. Non devono essere comunicati i dati relativi alle spese sostenute per lo studente da parte di enti, società, imprese e professionisti e, in generale, da parte di soggetti diversi dallo studente o dai suoi familiari
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

66) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati

Chi: Asili nido di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblici e privati nonché altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per ciascuno iscritto è comunicato l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno scolastico di riferimento
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

67) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido, pubblici e privati

Chi: Asili nido di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pubblici e privati nonché altri soggetti a cui sono versate le rette relative alla frequenza dell'asilo nido
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle spese sostenute nell'anno precedente dai genitori, con riferimento a ciascun figlio iscritto all'asilo nido, per il pagamento di rette relative alla frequenza dell'asilo nido e di rette per i servizi formativi infantili di cui all'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per ciascuno iscritto è comunicato l'ammontare delle rette per la frequenza degli asili nido sostenute nell'anno d'imposta precedente con l'indicazione dei soggetti che hanno sostenuto le spese e dell'anno scolastico di riferimento
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

68) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche

Chi: ONLUS di cui all'art. 10 - commi 1, 8 e 9 - del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. Per ciascun soggetto erogante, deve essere comunicato l'ammontare delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, con l'indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

69) Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale è stata ricevuta l'erogazione rimborsata

Chi: ONLUS di cui all'art. 10 - commi 1, 8 e 9 - del D.Lgs. N. 460/1997; associazioni di promozione sociale di cui all'art. 7 della legge n.383/2000; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42/2004; fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con D.P.CM. adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Cosa: Comunicazione all'Anagrafe Tributaria delle erogazioni liberali restituite nell'anno precedente, con l'indicazione dei dati identificati del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell'anno nel quale ¿tata ricevuta l'erogazione rimborsata
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate

20 Mar 2023 (2)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

2) Opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata

Chi: Soggetti che intendono opporsi all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Cosa: Scade il termine per poter esercitare l'opposizione all'utilizzazione dei dati delle erogazioni liberali effettuate nell'anno precedente per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata
Modalità: Utilizzando il modello denominato "Opposizione all'utilizzo dei dati delle erogazioni liberali per la dichiarazione dei redditi precompilata". Detto modello, debitamente sottoscritto, unitamente ad una copia di un documento d'identità deve essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate inviando una e-mail all'indirizzo opposizioneutilizzoerogazioniliberali@agenziaentrate.it oppure inviando un fax al numero 0650762650

24 Mar 2023 (0)

31 Mar 2023 (8)

1) Imposta sulle assicurazioni: versamento

Chi: Imprese di assicurazione
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio 2023 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio 2023
Modalità: Modello F24-Accise con modalità telematiche
Codice tributo: 3354 - Imposta sulle assicurazioni - Erario - Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216. 3356 - imposta sulle assicurazioni RC auto - Province" 3357 - contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto" 3358 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Friuli Venezia Giulia 3359 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Trento" 3360 - contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto - Bolzano" 3361 - contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura - aumento aliquota

2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

4) Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro

Chi: Contratti di locazione: registrazione e versamento imposta di registro
Cosa: Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2023 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2023
Modalità: Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 1500 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per prima registrazione 1501 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1502 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per annualità successive 1503 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per risoluzioni del contratto 1504 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Registro per proroghe del contratto 1505 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Imposta di Bollo 1506 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Tributi speciali e compensi 1507 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1508 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione 1509 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi 1510 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI - Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi

5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità:  Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

6) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle eventuali rettifiche dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nell'anno precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle eventuali rettifiche dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nell'anno precedente (Articolo 5, comma 3, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94) al fine di rendere definitivi i dati dell'anno precedente per l'attività di controllo
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

7) Presentazione modello EAS

Chi: Enti associativi soggetti all'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate apposita comunicazione di dati e notizie rilevanti fiscalmente ai fini della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi di cui all'art. 148 del D.P.R. n. 917/1986 e all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972
Cosa: Ultimo giorno utile per l'invio telematico del "Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi", nel caso in cui, nel corso del 2022, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'ente precedentemente comunicati.
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello EAS, disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate

8) Erogazioni liberali per la realizzazione di "progetti culturali": Comunicazione del MIBAC dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato le elargizioni in denaro e del relativo ammontare

Chi: Ministero per i beni e le attività culturali
Cosa: Comunicazione al Sistema Informativo dell'Agenzia delle Entrate dell'elenco nominativo dei soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per progetti culturali nell'anno d'imposta 2022 e del relativo ammontare
Modalità: Esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali - manovra 2023

23 Marzo 2023 |

La legge di Bilancio 2023 prevede che nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di mancia, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori, costituiscono reddito di lavoro dipendente e, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.

Per consentire ai sostituti d’imposta il versamento, tramite il modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023 ha istituito una serie di codici tributo:

  • ‘1067’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità’; 
  •  ‘1605’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sicilia e versate fuori regione’; 
  • ‘1917’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Sardegna e versate fuori regione’; 
  •  ‘1818’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità maturate in Valle D’Aosta e versate fuori regione’ ; 
  • ‘1306’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità versate in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e maturate fuori dalla regione in cui è effettuato il versamento’. 

Legge di Bilancio e Tregua fiscale - Ulteriori chiarimenti interpretativi

23 Marzo 2023 |

Con la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate intende fornire ulteriori chiarimenti interpretativi alla c.d. ‘tregua fiscale’ alla luce dei quesiti formulati dagli ordini professionali e dalle associazioni di categoria.

I chiarimenti si sommano alle indicazioni già fornite in materia con le circolari n. 1 e n. 2 del 2023.

Il documento di prassi amministrativa, attraverso lo schema della domanda-risposta suddiviso per argomenti, interviene sulla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, sulla regolarizzazione delle irregolarità formali, sul ravvedimento speciale e sull’adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Le risposte del fisco investono anche la definizione agevolata delle liti tributarie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione, la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. Infine, i chiarimenti investono la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. 

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni 

La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni trova applicazione anche in merito alle comunicazioni di irregolarità per le quali, alla data del 1°gennaio 2023, sia regolarmente in corso un pagamento rateale. Le sanzioni nella misura del 3% vengono rideterminate sull’importo residuo, calcolato per differenza tra l’importo dell’imposta richiesto con la comunicazione e l’importo dell’imposta versato. 

Per determinare l’imposta residua al 1°gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3%, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci indicate nella comunicazione, relative a imposta, sanzioni e interessi. Nella determinazione dell’ammontare versato entro il 31 dicembre 2022, da imputare proporzionalmente alle singole voci della comunicazione, occorre includere anche l’importo dell’eventuale rata scaduta entro la predetta data ma versata successivamente, entro la scadenza della rata successiva. 

Regolarizzazione delle irregolarità formali 

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 11/E/2019, ha riportato un elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo delle ipotesi nelle quali la rimozione delle irregolarità od omissioni non è necessaria, e di quelle in cui, invece, risulta obbligatoria. Pertanto, la rilevanza della violazione formale ai fini delle attività di controllo non costituisce circostanza dirimente per stabilire se la rimozione della violazione regolarizzata risulti o meno necessaria. 

Non sono punibili le violazioni meramente formali. Viceversa sono formali le violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione. 

Rappresenta una violazione meramente formale l’errata indicazione del codice ‘natura’, laddove non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta. Configura una violazione formale l’invio tardivo delle fatture elettroniche al Sistema d’interscambio, ossia oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nelle liquidazioni Iva di competenza con relativo versamento dell’imposta. Analogamente costituiscono violazione formale l’omesso invio dei corrispettivi elettronici correttamente memorizzati ed inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell’Iva dovuta. 

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non è possibile avvalersi del ravvedimento speciale nell’ambito del regime fiscale previsto per i c.d. impatriati. 

In merito alla dichiarazione integrativa si precisa che nell’ipotesi di ripetute integrazioni dichiarative – successive alla dichiarazione originaria validamente presentata, che rappresenta il dies a quo per la verifica del rispetto dei termini per l’emendabilità – si dovrà integrare la dichiarazione originaria, tenendo conto ovviamente delle modifiche/integrazioni, a favore o sfavore, intervenute medio tempore. 

Possono avvalersi del ravvedimento speciale le violazioni accertabili ai sensi dell’articolo 41-bis del Dpr n. 600/1973, purché non siano già state contestate. 

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento 

Gli atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 non rientrano nell’ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Agli atti medesimi non si applica né l’istituto dell’adesione, né l’istituto dell’acquiescenza.

Dunque, nel caso di atti derivanti dai controlli di cui all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973, non può essere applicata la definizione agevolata delle sanzioni ad un diciottesimo, né la specifica rateazione.

Tuttavia, le violazioni tributarie rilevabili in sede di controllo possono ricadere nella procedura di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia ricevuta la comunicazione dell’esito del controllo formale. 

Inoltre, con riferimento ai processi verbali di constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, è possibile la definizione agevolata sia nel caso di istanza presentata dal contribuente, sia nell’ipotesi di invito di iniziativa dell’ufficio, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l’accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento. 

Definizione agevolata delle controversie tributarie 

In merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie la circolare chiarisce che la costituzione in giudizio del contribuente alla data del 1°gennaio 2023 implica che ai fini della definizione della lite è necessario il pagamento di un importo pari al 90% del valore della controversia. 

Con riferimento all’istituto della mediazione, la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e, pertanto, il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del predetto termine di 90 giorni. 

Qualora alla data del 31 dicembre 2022 risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente. La circolare ritiene che nel caso prospettato il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia. 

La definizione della lite ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, in relazione ad uno solo degli atti di cui alla sentenza impugnata per cassazione, non impedisce al contribuente di accedere alla definizione delle liti pendenti di cui ai commi da 186 a 205 della legge di Bilancio 2023. 

Nell’ipotesi in cui i provvedimenti impositivi riguardino distintamente società e soci, e i relativi giudizi siano stati unificati nel corso dei vari gradi, è possibile per il socio o per la società procedere autonomamente e distintamente alla definizione agevolata dell’atto impositivo da ciascuno di essi impugnato. 

Per le controversie pendenti in Cassazione relative alle sole sanzioni non collegate al tributo, la lite è definibile con il pagamento del 15% del valore della controversia. 

La presentazione dell’istanza di sospensione del giudizio non produce effetti vincolanti per l’adesione alla definizione.

L’intervenuta trattazione dell’udienza non preclude la definizione agevolata.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione 

La trattazione dell’udienza preclude la possibilità di effettuare la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. L’art. 390 c.p.c. che disciplina la rinuncia al ricorso in Cassazione prevede che ‘la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale’. 

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale 

Con riferimento alla regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale il documento di prassi amministrativa precisa che qualora al 1°gennaio 2023 sia decorso il termine ordinario per il pagamento di una o più rate nonché quello per il pagamento della rata successiva, si verifica la decadenza dalla rateazione. In tal caso, la regolarizzazione deve riguardare l’intero ammontare del debito residuo, in difetto della quale, l’intervenuta decadenza determina l’applicazione dell’articolo 15-ter del Dpr n. 602/1973. Nel caso, invece, di omesso o carente versamento di una rata, entro l’ordinaria scadenza e senza che sia ancora intervenuta la decadenza dalla rateazione, la regolarizzazione deve riguardare il solo importo non versato al 1°gennaio 2023, mentre le rate non ancora scadute non possono essere regolarizzate, con conseguente versamento di imposte, interessi e sanzioni alle ordinarie scadenze previste dal piano di rateazione.

Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 

Con la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinte anche le cartelle concernenti le sole somme dovute a titolo di sanzione. Il legislatore ha inteso comprendere nell’ambito di applicazione della definizione agevolata anche i carichi recanti solo sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie. Per beneficiare della definizione agevolata relativamente a tale tipologia di carichi, il debitore è tenuto a pagare le sole somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento. Nei casi in cui non risultasse dovuto alcun importo neppure all’agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento, il debitore, per avvalersi della definizione, deve effettuare una specifica manifestazione di volontà in tal senso, presentando la dichiarazione di adesione all’agente della riscossione. 

In merito alle ‘vecchie’ definizioni viene chiarito che nel caso in cui alcuni debiti oggetto di precedenti definizioni agevolate non rientrino tra quelli agevolati sulla base della nuova definizione, gli stessi devono essere saldati rispettando il precedente piano di rateazione previsto dalle regole della definizione agevolata a cui si è aderito. 

Tutti i carichi già inseriti in dichiarazioni di adesioni alle precedenti rottamazioni possono essere oggetto della ‘rottamazione-quater’ ma è necessario indicare il numero identificativo della cartella di pagamento.

La manovra 2023 non considera, in realtà, una definizione agevolata delle rate relative alla rottamazione-ter, ossia la possibilità di essere riammessi alla stessa rottamazione-ter in caso di inefficacia conseguente al mancato pagamento nei termini anche di una sola delle relative rate. Con la nuova definizione possono comunque essere definiti in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti definizioni, tra le quali è compresa la ‘rottamazione-ter’, con riferimento al debito che residua da quanto già versato a seguito dell’adesione alla precedente rottamazione-ter. Anche in caso di adesione alla ‘rottamazione-quater’ per carichi precedentemente ricompresi nella ‘rottamazione-ter’, andrà indicato il numero identificativo della cartella di pagamento. 

È consentito avvalersi della definizione agevolata anche per i debiti  oggetto di dilazioni, con riferimento al residuo importo dovuto. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare per la definizione, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. 

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Aiuti per bollette e sanità Via libera al codice appalti

29 Marzo 2023 | Corriere della Sera - Andrea Ducci - Pag. 2

Sono numerosi gli ambiti interessati dal provvedimento varato ieri in Consiglio dei ministri. Si va da misure contro il caro bollette, al fisco, alla sanità, al codice degli appalti, alle regole in materia di alimenti e mangimi sintetici e, infine, alla concorrenza. Prorogati per altri 3 mesi gli aiuti a favore di imprese e famiglie per far fronte ai costi energetici. Previsto il taglio dell’Iva e degli oneri di sistema per il gas ma non per la luce e il rinnovo del bonus sociale per le famiglie meno abbienti. Le imprese beneficeranno, fino al 30 giugno, dei crediti d’imposta a patto che nel primo trimestre abbiano registrato un aumento delle utenze superiore al 30% rispetto al primo trimestre 2019. Sul versante fiscale previste una serie di proroghe in merito alle scadenze introdotte con la manovra. Slitta, infatti, al 31 ottobre il termine per la prima rata per regolarizzare le violazioni di natura formale; prorogati anche i termini per le rate del ravvedimento speciale sulle dichiarazioni. Via libera, inoltre, al nuovo Codice degli appalti. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Bollette: taglio Iva e bonus confermati Oneri azzerati sul gas’ – pag. 5 e Italia Oggi: ‘Cinque miliardi per le bollette’ – pag. 3)

Stop alle sanzioni penali se c’è l’accordo col Fisco

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili e Giovanni Parente - Pag. 5

La definizione a tavolino con il Fisco farà venir meno le sanzioni penali. Non saranno punibili alcuni reati come l’omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importi superiori a 150mila euro per annualità, omesso versamento di Iva di importo superiore a 250mila euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50mila euro, quando le violazioni sono state definite e le somme dovute sono state integralmente pagate dal contribuente. Questa sorta di ‘scudo’ scatterà quando il contribuente dimostrerà di non aver superato le speciali soglie di non punibilità. Una tutela che va oltre la c.d. ‘evasione di necessità’, proprio perché arriva ad abbracciare anche l’indebita compensazione, ma punta sul meccanismo di premialità del contribuente che si dimostra collaborativo con il Fisco: si trova un accordo o si fa un ravvedimento, si paga tutto e si ottiene la non punibilità per alcuni reati tributari legati agli omessi versamenti. Si tratta di una delle modifiche al decreto ‘bollette’ che ieri ha ottenuto il via libera dal Consiglio dei ministri.

Superbonus in dieci anni per le spese del 2022

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour e Giovanni Parente - Pag. 10

Tra le modifiche approvate dalla commissione Finanze della Camera al decreto legge n. 11/2023 trova posto la detrazione del Superbonus in 10 anni ma solo con l’esercizio di un’opzione e solo restando fermi un anno. Il nuovo meccanismo prevede che la chance vada sfruttata con 12 mesi di ritardo rispetto ai tempi ordinari. In sostanza partirà dal 2024 e sarà irrevocabile. Verrà confermata l’attesa proroga al 30 settembre per portare in detrazione al 110% le spese su villette e abitazioni unifamiliari che al 30 settembre scorso abbiano raggiunto il 30% del Sal. Dunque, ci sarà più tempo per effettuare i lavori e fare i bonifici. Non conta più la scadenza del 31 marzo. Solo per le spese sostenute nel 2022 e relative agli interventi agevolati con il 110%, lo sconto fiscale potrà essere ripartito, su opzione del contribuente, in 10 rate annuali di pari importo, anziché le ordinarie 4. La detrazione potrà essere esercitata a partire dalla dichiarazione 2024: in sostanza si dovrà stare fermi un anno rispetto all’utilizzo in 4 rate, che sarebbe partito nel 2023. L’opzione andrà esercitata nella dichiarazione 2024. 

Banche, crediti convertibili in Btp ma soltanto a partire dal 2028

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Gi.L e G.Par. - Pag. 10

Un atteso emendamento alla legge di conversione del decreto 11/2023 prevede un meccanismo di conversione dei crediti non utilizzati in titoli di Stato. L’emendamento interessa le banche, gli intermediari finanziari e le società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione. In caso di acquisti di crediti di imposta legati a lavori di Superbonus, e solo ‘in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022’, per questi operatori sarà possibile utilizzare i crediti ‘al fine di sottoscrivere emissioni di buoni del Tesoro poliennali, con scadenza non inferiore a 10 anni’. Questa conversione sarà possibile solo entro il limite del 10% dei crediti di imposta compensati. In sostanza, si ammette per questi soggetti un piccolo sforamento rispetto alle loro previsioni di capienza fiscale. Il nuovo meccanismo mette a disposizione un piano B per non perdere rate di crediti, purché non superino, appunto, l’ammontare del 10%. 

La tagliola di marzo resta per i privati

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Luca De Stefani - Pag. 10

Solo per le cessioni verso le banche o le assicurazioni la comunicazione potrà essere inviata dopo il 31 marzo 2023, con la ‘remissione in bonis’, anche senza un accordo già firmato entro questa data. Negli altri casi di cessione a terzi si applicano le regole ordinarie, quindi, per avvalersi della remissione in bonis è necessario che entro il 31 marzo venga sottoscritto il contratto. A prevederlo uno degli emendamenti votati dalla commissione Finanze di Montecitorio. Solo per le comunicazioni di cessione del credito o di sconto in fattura, in scadenza il 31 marzo, da eseguirsi verso banche e assicurazioni, relative a spese sostenute nel 2022, nonché a rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, il beneficiario della detrazione potrà avvalersi della remissione in bonis, pagando i 250 euro della sanzione e inviando entro il 30 settembre 2023 la comunicazione omessa il 31 marzo 2023, senza dover rispettare la condizione tipica della remissione ossia il ‘comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione’ che consiste per queste comunicazioni nell’aver già sottoscritto con il cessionario l’accordo di cessione prima del 31 marzo. 

Premialità Ires da coniugare con gli utili agli azionisti

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani - Pag. 32

La delega di riforma del fisco all’art. 6 prevede la possibilità che l’attuale aliquota Ires al 24% possa ridursi al 15%. Questo in considerazione della Global minimun tax per cui si evita la concorrenza fiscale tra gli Stati in quanto l’aliquota del 15% viene individuata come livello minimo di tassazione, con meccanismi di riaggiustamento a opera degli Stati interessati. La riduzione in Italia è legata alla presenza di due condizioni: un meccanismo di investimenti qualificati, quali l’ambito del c.d. 4.0, il nuovo patent box e la ricerca e sviluppo; che gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. La delega fiscale tende a garantire la riduzione dell’aliquota Ires in presenza di meccanismi di autofinanziamento. Occorre distinguere fra l’ambito delle realtà quotate e quello delle Pmi tipicamente unlisted. In merito alle prime va considerato che spesso una distribuzione di dividendi è un elemento di fatto imposto dal mercato. Riguardo le Pmi potrebbe avere più senso disincentivare la distribuzione ma pesa il rapporto di indebitamento.

Parere alle Entrate anche per il reshoring

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - A.Ge. - Pag. 32

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E/2023, fornisce chiarimenti sull’interpello sui nuovi investimenti. Chiarimenti che si aggiungono a quelli contenuti nella circolare 25/E/2016. La soglia dell’investimento rilevante è stata ridotta a 15 milioni di euro. Investimento che deve realizzarsi nel territorio dello Stato con effetti di gettito in Italia e ricadute occupazionali durature e significative. L’interpello può essere applicato anche per acquisizioni da parte di un investitore residente di entità estere, purché sempre con impatto anche in Italia. Al di là delle operazioni di asset deal e share deal figurano anche operazioni di rimpatrio di attività e/o di rientro in Italia di soggetti esteri (reshoring). È ininfluente il fatto che l’investimento in Italia, purché superiore a 15 milioni di euro, sia minoritario rispetto a quello estero. L’interpello si applica non solo ai casi di aumento del livello occupazionale ma anche di mantenimento o di salvaguardia di parte del personale in situazioni di crisi, comprovabili con trattative sindacali o accordi intercorsi. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Filo rosso tra imprese e fisco’ – pag. 31)

La definizione delle liti pendenti prorogata al 30 settembre

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi e Antonio Iorio - Pag. 33

Il Dl bollette varato ieri dal Consiglio dei ministri concede più tempo per la definizione delle liti tributarie e posticipa i termini  per la presentazione delle istanze e del relativo pagamento. Inoltre, i giudizi resteranno sospesi undici mesi anziché nove. Per la presentazione delle domande finalizzate alla definizione delle controversie ci sarà tempo fino al prossimo 30 settembre. Stessa scadenza per il pagamento dell’unica o della prima rata degli importi dovuti. A differenza della norma in vigore che prevede il pagamento in 20 rate trimestrali, si potrà versare sempre venti rate di pari importo con le prime tre (ma non trimestrali) entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023. Le successive scadranno entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Per effetto dello slittamento delle scadenze, la definizione si perfeziona entro il 30 settembre 2023 con la prima o unica rata delle somme dovute. 

Liquidazione dichiarazioni fuori anche per legge dal ravvedimento speciale

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Dario Deotto e Luigi Lovecchio - Pag. 33

Tra le novità del decreto legge ‘bollette’ sulle definizioni agevolate della legge di Bilancio 2023 trovano posto diverse misure come la possibilità di definire con accertamento con adesione, anche oltre il 31 marzo, le pretese provenienti da Pvc consegnati entro tale data. Escluse dal ravvedimento agevolato tutte le violazioni contestabili in sede di liquidazione. Slitta al 31 ottobre  la sanatoria delle irregolarità formali e al 30 settembre per il ravvedimento speciale. Non è stato prorogato, invece, il termine del 31 marzo per la definizione degli atti di accertamento. Sul ravvedimento speciale la norma prevede che ne sono escluse le violazioni definibili con la sanatoria degli avvisi bonari e con la sanatoria delle irregolarità formali. Con una norma di interpretazione autentica il decreto bollette stabilisce che  l’omesso o ritardato pagamento di imposte non può mai essere oggetto di ravvedimento speciale. Possono essere ravvedute tutte le violazioni commesse nei periodi d’imposta fino al 2021, anche se non strettamente imputabili alla dichiarazione fiscale. Slitta al 30 settembre il termine per il pagamento della prima rata e la rimozione delle irregolarità. 

Rimborsi al 100% a imprese danneggiate dalla Brexit

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Roberto Lenzi - Pag. 34

L’Agenzia della coesione territoriale ha pubblicato sul proprio sito l’avviso pubblico che prevede il rimborso integrale delle spese sostenute dal 1°gennaio 2020 dalle imprese per contrastare gli impatti negativi della Brexit. Le imprese interessate devono presentare una proposta di finanziamento che può essere compilata dalle ore 12 del 13 aprile alle ore 12 del 12 luglio, naturalmente 2023. Le istanze saranno valutate con un procedimento a sportello fino ad esaurimento delle risorse. Possono beneficiare del contributo le imprese private iscritte al Registro delle imprese, danneggiate dal recesso del Regno Unito dalla Ue. Sono ammesse piccole, medie e grandi imprese. Le proposte di finanziamento dovranno prevedere iniziative che evidenzino il collegamento diretto con gli effetti negativi della Brexit. Ogni proposta deve evidenziare i danni subìti, la relativa entità in termini economici e la coerenza con le finalità della Riserva di adeguamento alla Brexit. 

Esenzione Irpef al 90% senza opzione per i docenti impatriati

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Massimo Romeo - Pag. 34

La Cgt di secondo grado della Lombardia, con la sentenza 940/2023, ha previsto che la normativa agevolata riservata a ricercatori e docenti non introduce un regime opzionale e, pertanto, non richiede, per la relativa applicazione, che il ricercatore o il docente formuli una richiesta al proprio datore di lavoro ovvero che evidenzi nella dichiarazione dei redditi l’opzione per il regime agevolato. I giudici di primo e secondo grado sono stati concordi nel riconoscere il diritto di rimborso al contribuente. Hanno ritenuto sussistere tutti i requisiti necessari per rientrare nel regime agevolato. Requisiti, peraltro, previsti solo dalla circolare delle Entrate in merito all’applicazione al regime dei lavoratori impatriati e non al regime ricercatori e docenti. 

La tregua fiscale prende tempo

29 Marzo 2023 | Italia Oggi - Duilio Liburdi e Massimiliano Sironi - Pag. 28

Con il pacchetto di interventi discussi ieri al Consiglio dei ministri cambia la tregua fiscale. Prevista la proroga al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale e al 31 ottobre 2023 per la sanatoria delle violazioni formali con conseguente slittamento e rimodulazione dei pagamenti dovuti. La modifica di maggior peso è la possibilità di abbinare il ravvedimento ordinario per le violazioni legate al quadro RW e quello speciale in relazione ai redditi prodotti all’estero, comprese Ivie e Ivafe laddove dette imposte non emergano dalla liquidazione della dichiarazione. Per quanto concerne le liti pendenti, il nuovo termine del 30 settembre 2023 incide sui termini che conseguono anche in relazione agli istituti collegati quali la conciliazione giudiziale e la rinuncia agevolata ai giudizi pendenti in Cassazione. I Pvc notificati entro il 31 marzo prossimo possono essere definiti anche se l’accertamento legato a detti Pvc è notificato dopo, mentre non ci sono modifiche rispetto alle scadenze degli altri atti notificati dagli uffici. 

Bonus energia game over

29 Marzo 2023 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 30

Sono scaduti i termini per la comunicazione del bonus energia. Dallo scorso 17 marzo è operativo il blocco della compensazione dei crediti residui ma resta la possibilità di utilizzare l’istituto della remissione in bonis. Sebbene, infatti, il decreto legge Aiuti-quater abbia vincolato la fruizione dei crediti residui anti caro bollette targati 2022 all’invio entro lo scorso 16 marzo della nota comunicazione con l’ammontare dei bonus maturati, resta l’incognita sulla possibilità di sanare l’omesso invio tramite la remissione in bonis avendo teoricamente l’adempimento tutte le carte in regola per essere regolarizzato attraverso il citato istituto. L’obbligo di inviare la comunicazione viene meno nelle ipotesi in cui, per ciascun periodo di riferimento, il beneficiario abbia esaurito l’intero credito d’imposta maturato mediante compensazione integrale in F24 o, in alternativa, abbia già comunicato alle Entrate la cessione del credito a terzi. 

Rassegna Legale

Le ultime notizie del giorno

Il Codice accelera i cantieri: appalti integrati e senza asta

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Flavia Landolfi - Pag. 2

Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il nuovo Codice degli appalti pubblici. Si tratta di una buona notizia in quanto è una delle riforme che l’Italia doveva portare a termine entro il 31 marzo per vedersi staccare l’assegno da 19 miliardi del Pnrr. E se sul resto ci saranno i tempi supplementari, su questo fronte la partita è chiusa. Non serviranno i decreti attuativi perché i 36 allegati rendono il provvedimento immediatamente applicabile. Molte le innovazioni. Tra i punti più delicati, la questione dell’illecito professionale, ossia la possibilità di escludere le imprese dalle gare in base a elementi considerati gravi ma non passati in giudicato. Il testo inserisce la previsione di sentenze definitive o di primo grado, ma restano in piedi le misure cautelari e una certa dose di ‘autodeterminazione’ delle stazioni appaltanti nel soppesare i profili delle imprese. Il ‘cuore’ del nuovo Codice fa leva sugli affidamenti diretti, con gare d’appalto derubricate a ruolo residuale. Torna in pista l’appalto integrato. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Riforma appalti a scaglioni’ – pag. 35)

Niente gara per il 98,3% dei lavori pubblici

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Mauro Salerno - Pag. 2

L’entrata in vigore del nuovo Codice appalti porterà in dote la definitiva messa a regime delle deroghe varate durante la pandemia per accelerare l’assegnazione degli appalti di piccolo e medio importo, innalzando le soglie oltre le quali il codice del 2016 imporrebbe una normale procedura di gara. Il risultato sarà che ben il 98,27% degli affidamenti in campo dei lavori pubblici potrà essere assegnato, in via fiduciaria o attraverso una procedura negoziata senza bando. Dunque, senza una gara ben pubblicizzata e aperta a tutti. E non si tratta di briciole perché come dice l’Anticorruzione parliamo di un mercato di 18,9 miliardi di euro. Nella sua relazione annuale l’Anac ha calcolato che nel 2021 le stazioni appaltanti italiane hanno promosso più di 62mila procedure per l’assegnazione di lavori pubblici, per un controvalore di 43,4 miliardi di euro. Di queste ben 61.731 procedure, pari appunto al 98,27% per un valore di 18,9 miliardi, sono relative a gare di importo inferiore a 5 milioni. Dunque, sotto la soglia Ue di 5,38 milioni, che è la fascia di importo entro la quale il nuovo codice appalti impone l’affidamento diretto e la procedura negoziata senza bando.

Ipotesi nuovo decreto flussi per altri 160mila lavoratori

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Giorgio Pogliotti - Pag. 12

Potrebbe avere una nuova chance l’ampia platea di esclusi dal decreto flussi. Al click day di due giorni fa sono arrivate il triplo di domande rispetto al tetto di ingressi extra-Ue consentiti per lavoro. Gli esclusi potrebbero rientrare in un nuovo decreto flussi che sarebbe in fase di elaborazione. A chiederlo, ieri, le parti sociali al ministro del Lavoro, Marina Calderone. Dal Governo sono arrivate aperture. A margine di un’iniziativa di Confcommercio il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi ha detto che occorre verificare le istruttorie presentate, poi se l’Esecutivo dovesse riscontrare la necessità di ampliare le domande rispetto alla concreta possibilità del mercato di lavoro di assorbirle, non ci sono pregiudizi. L’ex ministro Bellanova (Iv) ha chiesto di approvare un emendamento con il quale riaprire la regolarizzazione per le persone che si trovano in Italia e che possono andare a lavorare. La Coldiretti ha evidenziato che in agricoltura mancano 100mila lavoratori l’anno. Per il settore delle costruzioni l’Ance stima, per il triennio 2023-2025, un fabbisogno di 12mila lavoratori stranieri. 

Confcommercio: il crimine costa 34 miliardi

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Enrico Netti - Pag. 21

Gli imprenditori del terziario vedono aumentare il senso di insicurezza. Estorsioni e usura sono i crimini che negli ultimi 5 anni sono cresciuti di più, mentre calano furti e rapine. A causa della illegalità in un anno (nel 2022) le aziende hanno perso, tra mancati incassi e maggiori costi, 33,6 miliardi. Un trend in crescita rispetto ai 30,7 miliardi del 2021. Sono i numeri snocciolati ieri da Confcommercio in occasione della giornata della ‘Legalità ci piace!’. Tra il 2006 e il 2022 sono cresciute le minacce e le estorsioni insieme alle contraffazioni e alle frodi informatiche. La percezione di usura è maggiore al Sud, nel Nord ovest e a Roma. Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli ha detto che è l’usura il fenomeno illegale percepito in maggiore aumento dagli imprenditori. La giornata di oggi – dice Sangalli – è fatta per respingere la solitudine degli imprenditori di fronte a fenomeni come contraffazione, abusivismo, estorsione, usura e criminalità organizzata. Confcommercio è presente e garantisce sostegno ma il primo passo è sempre la denuncia.

Penalisti in sciopero per tre giorni contro Governo e maggioranza

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Negri - Pag. 35

Avvocati contro il Governo. Le Camere penali, pur ribadendo l’apprezzamento per il Guardasigilli Nordio, aprono le ostilità e proclamano un’astensione dalle udienze lunga tre giorni, dal 19 al 21 aprile, contestando l’inerzia dell’Esecutivo e l’attività di intermediazione della burocrazia di via Arenula. La riforma del processo penale è in vigore dall’inizio dell’anno ma non è stato ancora convocato un tavolo di confronto con magistratura e accademia per mettere a punto le correzioni. A preoccupare i penalisti sono le norme operative, come quella sulle impugnazioni, che penalizza gli imputati più deboli, assistiti dai difensori d’ufficio e privi di un domicilio stabile, privandoli nei fatti dell’accesso a gradi successivi di giudizio. Nel mirino anche altre misure come la nuova udienza predibattimentale e l’anomalia e ingestibilità del nuovo regime della  prescrizione. Le Camere penali contestano una Giustizia ancora prona ai diktat della magistratura. 

Da aprile denunce sui congedi parentali con i nuovi codici Inps

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Barbara Massara - Pag. 35

Dopo la riforma ad opera del decreto legislativo 105/2022 sulla disciplina dei congedi parentali, i datori di lavoro sono chiamati a prestare particolare attenzione alle domande trasmesse all’Inps. Devono vagliare attentamente il periodo fruito e indennizzato.  In caso di eventi verificatisi dal 1°aprile 2023, infatti, i codici con cui rappresentare i congedi parentali sono stati più che raddoppiati per rappresentare tutte le nuove situazioni in vigore dallo scorso 13 agosto. Con il restyling la norma, infatti, oltre ad avere esteso l’indennizzo fino al compimento dei 12 anni di età del figlio, ha ampliato la durata del periodo indennizzabile fino ad un massimo di 9 mesi, di cui tre  riservati al padre e tre alla madre e gli ulteriori tre fruibili in aggiunta, alternativamente, tra i due genitori. Un’altra modifica introdotta dalla manovra 2023 ha incrementato dal 30 all’80% l’importo dell’indennizzo della retribuzione media giornaliera, sebbene per un solo mese di congedo, alternativamente fruito dai due genitori, entro il 6°anno di età del figlio.

Lecito pagare in contanti le spese condominiali

29 Marzo 2023 | Il Sole 24 Ore - Luigi Salciarini - Pag. 36

L’amministratore di condominio può ricevere il pagamento in  contanti degli oneri condominiali. Le somme successivamente vanno versate sul conto corrente, bancario o postale, intestato al condominio. Il dibattito sulle corrette modalità di gestione della ‘cassa’ condominiale è stato risolto dalla riformulazione dell’art. 1129 c.c. che al comma 8 pone un vincolo di ‘transito’ degli oneri riscossi sull’obbligatorio conto corrente del condominio, dovere che grava sull’amministratore e che non riguarda i singoli condòmini. Il Tribunale di Napoli, con la pronuncia 1232 dello scorso 3 febbraio, afferma che non sussiste alcun divieto di ‘raccogliere’ in contanti i pagamenti effettuati dai singoli condòmini. L’amministratore, però, è tenuto a ‘versare’ le somme riscosse nel conto corrente condominiale. 

Gestori crisi, ultima chiamata

29 Marzo 2023 | Italia Oggi - Marcello Pollio - Pag. 29

I professionisti che al 1°aprile prossimo non risulteranno iscritti al relativo albo non potranno essere gestori della crisi d’impresa. Non potranno cioè ricevere incarichi o attestare piani di risanamento per i quali, magari, hanno già avuto l’incarico. Per iscriversi è necessario aver svolto un periodo di tirocinio della durata non inferiore a sei mesi, anche in concomitanza con corsi abilitanti. Il 1°aprile sarà pubblicato online l’albo e da quel giorno entreranno in vigore gli articoli 358 e 2, co. 1, lett. o) del Ccii. Le due disposizioni prevedono l’obbligo di affidare, da parte dei magistrati, gli incarichi nelle procedure del Ccii ai soli professionisti iscritti all’albo e attribuiscono i presupposti professionali essenziali a chi è legittimato ad attestare i piani di risanamento delle imprese in crisi, senza i quali non si è professionista indipendente. Il 31 marzo scade il termine per far valere gli incarichi giudiziali pregressi. Le domande presentate sono ancora nella fase istruttoria in quanto solo il 31 marzo sarà firmato il decreto di convalida. 

Vivi nella casa familiare? Stop assegno divorzio

29 Marzo 2023 | Italia Oggi - Debora Alberici - Pag. 29

Con l’ordinanza n. 8764 di ieri la Corte di cassazione ha sancito che è possibile perdere l’assegno di divorzio se si resta nella casa familiare. Ciò, in quanto si risparmia sull’affitto o sulla rata di un eventuale mutuo. I giudici del Palazzaccio hanno accolto il ricorso di un uomo condannato a versare il contributo mensile alla ex, avvocato, alla quale era stata assegnata la casa di proprietà dei suoceri.  A pesare nella valutazione dei giudici diverse circostanze: il fatto che la donna, avvocato, con buona probabilità produceva ricavi in nero ma che inizialmente aveva rinunciato alla carriera per consentire a lui di fare il magistrato. Però, era rimasta nella casa dei suoceri con i figli. La decisione pro-marito è stata motivata dai giudici di legittimità sostenendo che l’assegnazione della casa familiare è prevista a tutela prioritaria dei figli minorenni e di quelli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Estranea è qualsiasi valutazione inerente la regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, i quali vengono considerati solo in via consequenziale.

Poker di bonus alle imprese

29 Marzo 2023 | Italia Oggi - Bruno Pagamici - Pag. 34

Nel decreto legge bollette arrivano nuovi bonus a favore di famiglie e imprese per contrastare, anche nel secondo trimestre dell’anno, il caro energia. Il Dl varato ieri dal Consiglio dei ministri prevede, a favore delle imprese, il ritorno del credito d’imposta straordinario a valere sui consumi di luce e gas anche per il secondo trimestre del 2023. Per il gas è previsto ancora una volta l’azzeramento degli oneri di sistema mentre non trova posto nel testo analoga misura per le bollette dell’energia elettrica. Sempre per i mesi di aprile, maggio e giugno viene prorogata l’aliquota ridotta del 5% sul gas con estensione anche al teleriscaldamento e all’energia termica prodotta con il metano mentre si riduce il contributo introdotto a favore dei consumatori fino a 5 mila metri cubi. La vera novità riguarda il contributo in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche a favore delle famiglie colpite dai rincari del gas, che però non entrerà in vigore subito ma dal 1° ottobre al 31 dicembre 2023. 

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