Dal 1995 al Vostro fianco

Professionisti nella Consulenza societaria, tributaria e contrattuale

Servizi

Ambiti di specializzazione

L’esperienza specifica, maturata negli anni da parte dei componenti lo Studio S.A.C.C.E.A., consente l’effettuazione di attività di consulenza fiscale nell’accezione più ampia del termine e, in particolare, nel campo dell’imposizione diretta ed indiretta mediante la:

  • redazione di pareri pro veritate;
  • definizione di appropriate strategie di tax planning in ragione delle iniziative di investimento o di negozi giuridici in genere promuovibili dal Contribuente persona fisica, giuridica o Ente collettivo;
  • assistenza, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, finalizzata alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni civilistico-fiscali;
  • redazione delle Dichiarazioni fiscali riferite a persone fisiche, giuridiche o Enti collettivi, con inoltro delle stesse in via telematica;
  • attività di aggiornamento professionale, ove richiesto, a favore del management aziendale;
  • segnalazione ai Clienti, attraverso la predisposizione di idonee Circolari di aggiornamento, delle principali novità introdotte dal Legislatore Fiscale e le risoluzioni interpretative adottate dal Ministero delle Finanze.

L’attività assume una specifica valenza nel settore contabile e nel controllo di gestione e specificamente mediante:

  • la predisposizione e riclassificazione di situazioni economico-patrimoniali in ossequio ai principi civilistici e contabili;
  • la rielaborazione di budget forniti dal Cliente e successiva predisposizione, applicazione e segnalazione dei correttivi ed integrazioni alle metodiche di redazione utilizzate dal Cliente medesimo;
  • la predisposizione ed organizzazione di procedure di controllo, mediante elaborazione di check-list personalizzate in funzione della realtà gestionale dell’azienda;
  • la verifica dei rapporti con i terzi creditori e con i clienti;
  • la verifica dei rapporti e delle condizioni con il sistema creditizio;
  • la predisposizione di procedure e modelli finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impiegate nell’azienda;
  • la verifica del grado di professionalità ed esperienza esprimibile dal personale impiegato in azienda e/o in fase di selezionamento, con indicazione al management della funzione ricopribile nell’organigramma aziendale dalle risorse umane esaminate.

La consulenza societaria si sostanzia nell’esercizio delle seguenti attività:

a) studio di fattibilità di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, acquisizioni) mediante:

  • l’elaborazione di prospetti di valutazione e comparazione degli assets patrimoniali, sulla base dei diversi riflessi conseguibili dalle potenziali tipologie di diversificazione di utilizzo e/o di alienazione, nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, vendita e/o acquisizione di rami d’azienda;
  • la predisposizione di reports e situazioni patrimoniali funzionali allo scorporo di rami d’azienda, alla redazione di progetti di scissione o fusione societaria;
  • la predisposizione di business plan per la verifica delle condizioni economico-finanziarie e patrimoniali occorrenti alla realizzazione di nuove tipologie di investimento imprenditoriale, con l’indicazione dei riflessi fiscali;

b) predisposizione di atti, delibere sociali e contratti, occorrenti per dare una corretta esecuzione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci e/o dall’Organo Amministrativo;

c) consulenza ed assistenza per la risoluzione di problematiche endo-societarie insorte tra gli Organi sociali;

d) definizione delle strategie atte ad assicurare il buon andamento della gestione aziendale, con predisposizione, ove occorrente, di Patti tra i componenti la compagine sociale (sindacato di voto, sindacato di blocco, ecc.).

Lo svolgimento dell’attività di consulenza consiste:

  • nella redazione di pareri pro veritate in merito ad operazioni per le quali possono sussistere aspetti di diversa interpretazione circa gli effetti e la portata fiscale;
  • nel patrocinio diretto e/o per conto di altri Professionisti e Associazioni di categoria, delle controversie insorte tra i Contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria;
  • nell’assistenza diretta presso il luogo ove è in corso l’attività di verifica da parte degli Organi dell’Amministrazione Finanziaria;
  • nello studio delle risultanze dei verbali redatti giornalmente dai verificatori;
  • nell’analisi delle poste e/o degli atti oggetto di contestazione, con redazione di istanze, prospetti, relazioni e quant’altro si dovesse rendere utile nel corso della verifica e/o al momento della sottoscrizione da parte del Contribuente del processo verbale di constatazione finale;
  • nell’effettuazione di interventi ed accessi, presso l’Amministrazione Finanziaria, per verificare la percorribilità di ipotesi di definizione della controversia, mediante il ricorso all’Istituto dell’Accertamento con Adesione;
  • nell’analisi di fattispecie per le quali si rende proponibile un’istanza di Autotutela da inoltrarsi agli Uffici periferici della Pubblica Amministrazione per l’annullamento di atti che appaiono essere illegittimi o nulli;
  • nella predisposizione di ricorsi, nei diversi gradi di giudizio, avverso atti emanati dall’Amministrazione Finanziaria nell’esercizio della funzione accertatrice e/o liquidatrice di tributi in genere, la cui competenza per materia è demandata alla Giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
  • nell’assistenza e rappresentanza in sede di discussione della controversia innanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali;
  • nella predisposizione, con il patrocinio di Studi Legali, di ricorsi innanzi alla Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.

La composizione della tipologia di clientela seguita dallo Studio (Imprese operanti nel settore industriale, dei servizi, Professionisti iscritti nei rispettivi Albi, Gestori di Patrimoni immobiliari) porta ad un costante aggiornamento dei modelli e degli schemi contrattuali al fine di renderli più aderenti possibili ai desiderata dei contraenti e alle opportunità consentite dalle norme vigenti. L’assistenza contrattuale prestata vede i componenti dello Studio impegnati, ove richiesto, con accessi diretti presso la sede del Cliente per delineare le strategie ottimali per la gestione della trattativa, da perfezionarsi con la redazione di contratti personalizzati all’esito del confronto con i rappresentanti della controparte negoziale.

I partners dello Studio sono iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale di Bologna ricevendo negli anni, da parte dell’Autorità Giudiziaria, incarichi di sicura valenza nell’ambito dell’accertamento:

  • della sussistenza dei presupposti di bancarotta fraudolenta in procedure concorsuali;
  • della ricostruzione di accadimenti aziendali in contenziosi societari, promossi in sede civile, con valutazione dei riflessi di natura civilistica e fiscale.

La specifica esperienza viene trasfusa anche nell’assunzione di incarichi di:

  • consulente tecnico di parte in contenziosi civili e penali;
  • membro di Collegi Arbitrali.

Lo Studio è altresì strutturato per procedere alla redazione di perizie di:

  • valutazione di Società, di rami d’azienda, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 C.C.;
  • valutazione di compendi immobiliari;
  • ricostruzione dell’asse ereditario in presenza di donazioni effettuate dal de cuius in vita che vanno giuridicamente portate in collazione;
  • valutazione della sussistenza di diritti immateriali per brevetti, marchi, interagendo allo scopo con strutture collegate che operano in Italia e all’Estero.

Lo studio

Lo Studio Associato Commerciale S.A.C.C.E.A. venne costituito nel Gennaio 1995 da Professionisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali i quali avvertirono l’esigenza di creare una struttura unica che potesse rispondere, in maniera adeguata, alla richiesta di specializzazione, nelle varie aree di consulenza, caratterizzante il quotidiano rapporto che intercorre tra il Cliente ed il Commercialista.

Vennero così integrate in maniera sinergica le distinte esperienze maturate dagli Associati nell’esercizio della professione intrapresa a partire dal 1989.

Il superamento degli schemi tradizionali, con i quali solitamente si impostavano e cristallizzavano gli Studi caratterizzati dall’esperienza del singolo Professionista, ha consentito negli anni di implementare la specializzazione degli Associati e Collaboratori in distinte branche, superando così il gap, in termini di tempo e di approfondimento delle tematiche, evidenziabile dal Professionista tuttologo.

Lo svolgimento degli incarichi professionali, con l’adozione di procedure di “integrazione collegiale”, ha permesso di soddisfare compiutamente le aspettative dei Clienti, riscuotendo spesso l’apprezzamento da parte dei Professionisti di riferimento dei terzi contraenti con la clientela dello Studio.

Tale lusinghiero effetto ha reso possibile anche l’esercizio di attività di consulenza in affiancamento ad altri Studi professionali (in prevalenza Legali e Commerciali) e ad Associazioni di categoria, venendosi così a creare una forma di collegamento funzionale nell’esecuzione di incarichi complessi, nel pieno rispetto della titolarità del rapporto con il Cliente e/o Associato.

Chi siamo

Dott. Giovanni Errico, iscrizione ~ con anzianità dal 1989 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • contrattualistica;
  • consulenza ed assistenza societaria;
  • contenzioso tributario;
  • valutazione di aziende;
  • consulenza aziendale e tributaria rivolta ad Imprese;
  • fallimentare anche quale curatore e commissario giudiziale;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure
  • amministratore giudiziario, iscritto all’Albo di cui al D.Lg.vo 4 febbraio 2010, n. 14, con svolgimento, negli anni, di complessi incarichi conferitigli dall’Autorità Giudiziaria

Rag. Michele Azzolini, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • consulenza finanziaria e rapporti con il sistema creditizio;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;
  • contenzioso tributario;
  • consulenza aziendale e fiscale rivolta ad Imprese;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure

Dott. Luigi Carvelli, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • consulenza fiscale rivolta ad Imprese;
  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;

Dott. Luigi Carvelli

Rag. Monica Marsigli

Dr. Alfonso Manzo

Rag. Denise Fiorini

Rag. Jacqueline Trubia

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Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Bonus casa in frenata, l’Irpef sale per i redditi da 29 mila euro

11 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 5

Agevolazioni. Con le dichiarazioni dei redditi di quest’anno inizierà a vedersi il calo del bonus casa. Ad essere coinvolti sono almeno un contribuente su quattro, ma la percentuale sfiora il 52% tra coloro che dichiarano un reddito oltre i 29 mila euro, con punte del 70%-80% nelle fasce reddituali più alte. Per questi soggetti i bonus casa nelle ultime dichiarazioni hanno alleviato il peso dell’imposta di 1-2 punti in termini di aliquota effettiva media, contando anche l’ecobonus.Quanto e per chi si ridurrà il risparmio fiscale lo si vedrà dal 14 maggio, quando sarà possibile modificare e inviare il modello 730 precompilato. In quel momento molti proprietari di immobili vedranno concretamente i tagli varati dai Governi per contenere la spesa pubblica gravata dal Superbonus. Quest’anno incide il mix di detrazioni ridotte, tetto agli oneri e minori spese.

Opzioni, revoche e garanzie Iva vanno ai tempi supplementari

11 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Matteo Balzanelli, Massimo Sirri - Pag. 20

Dopo la scadenza del 30 aprile per i contribuenti Iva è tempo di pensare ai nuovi appuntamenti. Entro il 29 luglio, infatti, è possibile ancora presentare la dichiarazione relativa al 2025, evitando che diventi omessa a tutti gli effetti.  Potrà essere trasmessa anche una dichiarazione integrativa di un modello già inviato, beneficiando così delle sanzioni per la dichiarazione inesatta. In questa fase è possibile accorgersi di dimenticanze in materia di opzioni e revoche di cui al quadro VO della dichiarazione. In caso di opzioni e revoche Iva la dichiarazione è solo inesatta. Per la liquidazione Iva di gruppo, invece, l’opzione va indicata preventivamente nel quadro VG. In caso di omissioni, può valere la ‘remissio in bonis’, con integrazione e sanzione fissa. Entro 90 giorni è possibile presentare le garanzie Iva di gruppo, evitando sanzioni maggiori. 

Beni strumentali, la plusvalenza porta al ricalcolo dell’acconto

11 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli - Pag. 21

Le novità introdotte con la legge di Bilancio 2026 sulle modalità con cui le plusvalenze concorrono alla determinazione del reddito imponibile delle imprese non impattano sulla compilazione della dichiarazione né modificano il calcolo delle imposte sui redditi da versare a saldo. Tuttavia, possono avere un significativo effetto sugli acconti d’imposta 2026, tanto è vero che le istruzioni segnalano l’intervenuta novità. L’impatto sulla compilazione si avrà, invece, per le imprese che, con il modello Redditi 2026, si troveranno a dichiarare un periodo d’imposta iniziato dopo il 31 dicembre 2025, in quanto in tal caso le modifiche si applicano anche sulla determinazione del reddito imponibile. Nessuna novità, invece, su saldi e acconti d’imposta per le imprese che hanno percepito dividendi o hanno realizzato plusvalenze agevolate Pex.

Spese di trasferta tracciabili: rimborsi in Redditi 2026

11 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Stefano Vignoli - Pag. 22

I modelli dichiarativi 2026 fanno i conti con le novità introdotte dalla manovra 2025. Le spese rimborsate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea per trasferte o missioni del dipendente non sono imponibili per il lavoratore e sono deducibili per l’impresa anche ai fini Irap, a condizione che, dal 1°gennaio 2025, vengano pagate con versamento bancario/postale o con altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del Dgls 241/1997. In pratica, il trattamento fiscale per il dipendente e l’impresa va di pari passo: in carenza di pagamento tracciabile, la penalizzazione è duplice in quanto il rimborso è assoggettato a imposte e contributi e, inoltre, la società non deduce il costo, riflettendosi in una doppia tassazione. Il vincolo di tracciabilità riguarda anche i rimborsi effettuati da e in favore di lavoratori autonomi.

Conferimento di partecipazioni elusivo senza sostanza economica

11 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giorgio Gavelli, Alessandro Germani - Pag. 23

Dalla sentenza n. 50 depositata lo scorso 5 febbraio pronunciata dalla Cgt di Bergamo emerge che costituisce abuso del diritto l’operazione di conferimento della partecipazione effettuata da una persona fisica in regime di neutralità se l’operazione è priva di sostanza economica e non supportata da ragioni extrafiscali apprezzabili. L’indebito vantaggio fiscale contestato dall’Agenzia riguarda la mancata emersione di materia imponibile sul conferimento del controllo che ha così potuto beneficiare della neutralità indotta. La contestazione delle Entrate parrebbe confinata al materiale conferimento e non alla successiva cessione in Pex. Detto diversamente, sembrerebbe che l’Agenzia abbia contestato il conferimento come atto privo di sostanza economica. 

Motorsport e pubblicità, tra evento e clientela collegamento visibile

11 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Davide Greco - Pag. 23

La Corte di giustizia tributaria di II grado del Veneto, nella sentenza n. 55 dello scorso 28 gennaio, ha sostenuto che il criterio degli obiettivi perseguiti rappresenta il discrimen tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità. Le prime sono sostenute per accrescere l’immagine della società e le sue possibilità di sviluppo, senza che sussista un’aspettativa di incremento delle vendite; le seconde, invece, sono direttamente finalizzate alla promozione dei prodotti e dei servizi commercializzati. I giudici tributari hanno contestato ad una società italiana la deducibilità, per carenza di inerzia, dei costi sostenuti per una sponsorizzazione nel campionato Fia di Formula 2. Il contratto prevedeva l’esposizione del marchio aziendale sulla livrea di alcune vetture di una scuderia e la sua diffusione attraverso ulteriori strumenti promozionali. 

Un iperammortamento in salita

11 Maggio 2026 | Italia Oggi - Bruno Pagamici - Pag. 7

Aumentano gli adempimenti burocratici legati all’iperammortamento. E crescono, pure, i costi di procedura. In aggiunta alle 3 comunicazioni obbligatorie già operative, vengono richieste 2 comunicazioni periodiche annuali contenenti le informazioni relative ai costi per gli investimenti agevolabili realizzati, all’incentivo che è stato utilizzato nell’anno e all’incentivo che si prevede di utilizzare. Attenzione anche agli investimenti per l’autoproduzione energetica che non possono sviluppare tecnicamente una capacità produttiva sul piano energetico superiore al 105% del necessario per evitare la vendita speculativa a terzi di energia prodotta con gli incentivi fiscali. È quanto prevede il decreto attuativo del nuovo piano Transizione 5.0, che agevola con l’iperammortamento gli investimenti realizzati nel periodo 2026-2028. 

Risanamento, 10 errori da evitare

11 Maggio 2026 | Italia Oggi - Francesco Sbraletta - Pag. 8

I piani di risanamento devono costituire un percorso logico chiamato a spiegare come l’azienda possa rimanere sul mercato e a quali condizioni. Questa è la novità sostanziale che caratterizza il Codice della crisi d’impresa. Il piano non va valutato solo per il risultato finale promesso, ma per il metodo che collega diagnosi, interventi, numeri, finanza e controllo. La lista di controllo della composizione negoziata, aggiornata dal decreto dirigenziale, ha reso chiaro questo cambiamento: il piano deve essere sottoposto a un’analisi di coerenza, e l’aspetto è chiamato a verificarne la ragionevole perseguibilità. La stessa impostazione emerge dall’art. 56 del Codice della crisi, che richiede al piano attestato di indicare situazioni economico-patrimoniale e finanziaria, cause della crisi, strategie d’intervento, tempi, costi, ricavi attesi, fabbisogno finanziario e relative coperture. 

Azione di responsabilità rapida

11 Maggio 2026 | Italia Oggi - Alessandro Felicioni - Pag. 9

Dal 2026 i curatori avranno solo due anni dall’apertura della liquidazione giudiziale per avviare azioni di responsabilità, pena la decadenza. Si passa in questo modo da un termine ampio (5 anni) a una scadenza fissa non prorogabile. La riforma del Dlgs 47/2026 obbliga i curatori ad accelerare verifiche contabili e valutazioni, soprattutto nei casi societari complessi. Restano dubbi sulle procedure già in corso, specie quelle aperte da oltre due anni, per il rischio di effetti retroattivi. Nel concordato liquidatorio il termine biennale vale espressamente, mentre nel concordato in continuità restano incertezze interpretative. Le azioni di responsabilità dovranno essere valutate prima e in modo più concreto nei piani di risanamento e liquidazione. 

Illeciti fiscali, il rischio è esteso

11 Maggio 2026 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 13

Da due ordinanze della Cassazione tributaria, entrambe del 2026, emerge che il commercialista può essere punito dal fisco in concorso con la società cliente.  Il professionista può essere sanzionato in via amministrativa a titolo di concorso nella violazione tributaria compiuta dall’ente con personalità giuridica, anche se non tiene la contabilità ma è soltanto incaricato di inviare le dichiarazioni all’Erario. Il tutto, però, a patto che il lavoratore autonomo abbia compiuto azioni o omissioni che agevolano la commissione di violazioni tributarie e che ne attestano il coinvolgimento al fine del concorso di persone nell’illecito. 

Sul 110% margini sotto la lente

11 Maggio 2026 | Italia Oggi - Francesco Campanari - Pag. 14

Con la risoluzione n. 17/E dello scorso 29 aprile l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul trattamento fiscale dei compensi del general contractor. Il documento distingue tra chi si limita a coordinare l’attività di professionisti e imprese, senza diritto ad agevolazioni, e chi, invece, assume l’obbligazione di realizzare i lavori, mantenendo la piena detraibilità delle spese. Secondo l’Agenzia, quando il margine dell’appaltatore sia riconducibile ad attività di mero coordinamento questo non sarà detraibile nell’ambito del Superbonus. Quando invece la fattura del general contractor recasse esclusivamente corrispettivi riconducibili all’esecuzione dell’appalto, gli uffici delle Entrate non potranno che riconoscerne la detraibilità, a meno che non motivino specificamente le ragioni per ricondurre una parte di essi ad attività di mero coordinamento. 

Rassegna Legale

Le ultime notizie del giorno

In crescita la Cigs per solidarietà e chiusure aziendali

8 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giorgio Pogliotti - Pag. 3

Dall’ultimo rapporto di Lavoro & Welfare emerge che nel primo trimestre dell’anno le ore di cassa integrazione autorizzate dall’Inps sono scese del 22,67% sullo stesso periodo del 2025, attestandosi a 131,5 milioni. Meccanica ed edilizia sono i settori che soffrono maggiormente. Ma le ore di Cassa integrazione straordinaria (Cigs) superano le ore di Cig ordinaria – 68 milioni e 600 mila a fronte di 58 milioni e 800 mila – segno di una crisi di natura non temporanea, ma strutturale che interessa ormai da tempo l’industria. In particolare sono 117 le realtà produttive che hanno chiesto la Cigs per chiusura aziendale, con una crescita del 27,17% rispetto a gennaio-marzo 2025. Tra gennaio e marzo 2026 le ore di Cigo e di Cigs coprono insieme oltre il 96% di tutte le ore autorizzate. Il sorpasso della Cigs è generato dal calo della Cig ordinaria che è più accelerato di quello della Cig straordinaria. 

Grido di allarme di Anm ‘Riforma prescrizione, occorre gradualità’

8 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Negri - Pag. 35

In commissione Giustizia di Palazzo Madama il vicepresidente dell’Associazione nazionale magistrati, Stefano Celli ha espresso tutte le proprie preoccupazioni per l’ennesimo intervento sull’istituto della prescrizione. Centrale è il coordinamento con l’attuale disciplina approvata nella passata legislatura. Celli ha chiesto al legislatore di provare ad immaginare un sistema che renda l’impatto di questa riforma, se approvata, meno immediato e più graduale, così da dar modo alle Corti di appello e di Cassazione di riorganizzare il ruolo. L’aspetto principale della riforma è la previsione di una sospensione della prescrizione per 24 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per 12 mesi dopo la conferma in appello. Se la sentenza di impugnazione non interviene in questi tempi, la prescrizione riprende il suo corso e si calcola anche il precedente periodo di sospensione. 

Per i vizi dell’immobile risarcimento più veloce

8 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Angelo Busani - Pag. 35

L’acquirente di un immobile gravato da vizi può agire per il risarcimento dei danni in via autonoma o cumulativa rispetto alle azioni di risoluzione del contratto o riduzione del prezzo; l’azione risarcitoria non è quindi impedita dal fatto che l’acquirente abbia inizialmente chiesto la risoluzione e poi non l’abbia più coltivata. Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12966/2026, depositata ieri, secondo la quale la mancata prosecuzione della domanda di risoluzione non fa venir meno l’interesse dell’acquirente a ottenere una tutela economica per le conseguenze dei vizi riscontrati sull’immobile. 

Un contratto rappresentativo non può sostituire quello di settore

8 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marcello Bonomo, Enrico Maria D’Onofrio - Pag. 36

Con la sentenza n. 11270/2026 la Corte di cassazione afferma che, quando il capitolato impone all’appaltatore di applicare il Ccnl ‘di settore’, tale vincolo è opponibile anche all’aggiudicatario che applichi un contratto collettivo diverso firmato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. La decisione interviene su una questione che si presenta con crescente frequenza nella gestione dei contratti di appalto. Nel caso esaminato il contratto per il servizio di raccolta rifiuti stipulato dalla committente conteneva una disposizione che vincolava l’aggiudicataria ad applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal Ccnl ‘del settore dei servizi ambientali’. L’aggiudicataria, una cooperativa sociale, ha invece applicato il Ccnl cooperative sociali. I lavoratori impiegati nell’appalto dalla cooperativa hanno chiesto l’adeguamento retributivo al Ccnl Assoambiente Fise. 

Appalti non genuini: l’attenzione si sposta anche sulla Gdo

8 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giada Benincasa - Pag. 36

Frodi fiscali e appalti illeciti. Le indagini non investono solo la logistica ma abbracciano anche la grande distribuzione organizzata (Gdo). L’attenzione si concentra sui modelli di esternalizzazione basati su cooperative o società prive di reale autonomia imprenditoriale. Il c.d. ‘metodo Storari’ considera alcune filiere labour intensive come sistemi in cui appalti fittizi e riduzione irregolare dei costi del lavoro possono intrecciarsi. L’appalto è legittimo quando l’appaltatore organizza autonomamente mezzi, personale e rischio d’impresa. Diventa illecito se serve solo a fornire manodopera controllata di fatto dal committente. Un prezzo troppo basso rispetto ai costi reali del lavoro è considerato un importante indice di rischio e di possibile irregolarità. Servono controlli sostanziali sull’autonomia organizzativa dell’appaltatore.

Assoluzione dell’imputato: obbligo di riportare la notizia

8 Maggio 2026 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 23

Lunedì prossimo la Camera dei deputati discuterà la proposta di legge sulla pubblicità delle sentenze e le segnalazioni al Garante della privacy. La proposta contiene l’obbligo per gli organi di informazione di riportare la notizia dell’assoluzione dell’imputato o dell’archiviazione per l’indagato se in precedenza hanno riportato la notizia che lo stesso era stato coinvolto nel procedimento penale. E questo con un rilievo adeguato rispetto allo spazio dato in precedenza alla stessa vicenda. Se il direttore del giornale o il responsabile del sito web non provvedono, l’interessato può rivolgersi al Garante privacy, che si pronuncia entro 5 giorni e può ordinare la pubblicazione del provvedimento favorevole all’imputato. 

Privacy, gli indennizzi in salita

8 Maggio 2026 | Italia Oggi - Antonio Ciccia Messina - Pag. 27

Il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 970/2026 dello scorso 15 aprile, ha affermato che non ci sono automatismi sul risarcimento dei danni causati da violazioni legate alla privacy. Dunque, anche nel caso in cui il Garante abbia inflitto una sanzione amministrativa al presunto responsabile, il risarcimento non è certo. Come detto, non esiste automatismo tra il provvedimento del Garante e la sentenza del giudice civile, chiamato a pronunciarsi sugli stessi fatti da una diversa prospettiva. I giudici di Cagliari si sono soffermati anche su un altro tema, ovvero sulla pronuncia che, ai fini della risarcibilità, considera necessario il superamento di una soglia minima del danno, con conseguente non riparabilità del c.d. ‘danno tollerabile’. Su questo punto, però, emerge un diverso indirizzo tra le decisioni italiane e quelle della Corte di giustizia Ue. 

Ciclone Harry, una tantum al via

8 Maggio 2026 | Italia Oggi - Daniele Cirioli - Pag. 30

Con la circolare n. 53/2026 l’Inps illustra le misure a sostegno del reddito introdotte dal decreto legge n. 25/2026, a favore delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, colpite da eventi meteorologici avversi. La possibilità di presentare la domanda scade il 20 giugno. Lavoratori autonomi, parasubordinati e professionisti, con e senza cassa, possono richiedere l’una tantum per i periodi di sospensione dell’attività (tra il 18 gennaio e il 30 aprile) a causa del ciclone Harry. L’indennità vale 500 euro per ogni periodo di 15 giorni di sospensione, nel limite massimo di 3 mila euro. 

Il decreto 1°maggio sbarca alla Camera

8 Maggio 2026 | Italia Oggi - Paola de Majo - Pag. 30

Ieri, la commissione Lavoro di Montecitorio ha dato il via ai lavori per la conversione in legge del decreto 1°Maggio che contiene le misure sul ‘salario giusto’, gli incentivi all’occupazione e le tutele per il lavoro intermediato sulle piattaforme digitali. Il cronoprogramma prevede tra il 13 e il 14 maggio un ciclo di audizioni, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti scade il 18 maggio. Seguiranno, poi, gli ulteriori passaggi istruttori fino alla definizione del testo definitivo, che potrebbe approdare in Aula nella seconda settimana di giugno. Il provvedimento disciplina bonus contributivi per donne, giovani e imprese localizzate nella Zes unica, oltre a incentivi per le stabilizzazioni dei rapporti di lavoro ed esoneri contributivi collegati alla conciliazione vita-lavoro. 

Riforma forense, lunedì il testo in Aula

8 Maggio 2026 | Italia Oggi - Simona D’Alessio - Pag. 31

Ieri la commissione Giustizia della Camera ha conferito il mandato ai quattro relatori in vista dell’approdo in Aula del Ddl delega per la riforma forense. Dunque, uno dei quattro provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali varati dal Governo nel settembre 2025 si avvia ad ottenere il via libera da un ramo del Parlamento entro la metà di maggio. Per il presidente del Cnf, Francesco Greco, si tratta di un’opportunità per rendere l’esercizio degli oltre 288 mila avvocati italiani, ‘più moderno e inclusivo’, grazie ad una serie di modifiche statutarie che vanno dall’accesso alla formazione fino al ‘rafforzamento del segreto professionale e alla riscrittura in una prospettiva più attuale del regime delle incompatibilità’, senza tralasciare, poi, la ‘riorganizzazione del procedimento disciplinare’. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Primo sì alla Camera alla riforma forense’ – pag. 35)

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