Dal 1995 al Vostro fianco

Professionisti nella Consulenza societaria, tributaria e contrattuale

Servizi

Ambiti di specializzazione

L’esperienza specifica, maturata negli anni da parte dei componenti lo Studio S.A.C.C.E.A., consente l’effettuazione di attività di consulenza fiscale nell’accezione più ampia del termine e, in particolare, nel campo dell’imposizione diretta ed indiretta mediante la:

  • redazione di pareri pro veritate;
  • definizione di appropriate strategie di tax planning in ragione delle iniziative di investimento o di negozi giuridici in genere promuovibili dal Contribuente persona fisica, giuridica o Ente collettivo;
  • assistenza, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, finalizzata alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni civilistico-fiscali;
  • redazione delle Dichiarazioni fiscali riferite a persone fisiche, giuridiche o Enti collettivi, con inoltro delle stesse in via telematica;
  • attività di aggiornamento professionale, ove richiesto, a favore del management aziendale;
  • segnalazione ai Clienti, attraverso la predisposizione di idonee Circolari di aggiornamento, delle principali novità introdotte dal Legislatore Fiscale e le risoluzioni interpretative adottate dal Ministero delle Finanze.

L’attività assume una specifica valenza nel settore contabile e nel controllo di gestione e specificamente mediante:

  • la predisposizione e riclassificazione di situazioni economico-patrimoniali in ossequio ai principi civilistici e contabili;
  • la rielaborazione di budget forniti dal Cliente e successiva predisposizione, applicazione e segnalazione dei correttivi ed integrazioni alle metodiche di redazione utilizzate dal Cliente medesimo;
  • la predisposizione ed organizzazione di procedure di controllo, mediante elaborazione di check-list personalizzate in funzione della realtà gestionale dell’azienda;
  • la verifica dei rapporti con i terzi creditori e con i clienti;
  • la verifica dei rapporti e delle condizioni con il sistema creditizio;
  • la predisposizione di procedure e modelli finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impiegate nell’azienda;
  • la verifica del grado di professionalità ed esperienza esprimibile dal personale impiegato in azienda e/o in fase di selezionamento, con indicazione al management della funzione ricopribile nell’organigramma aziendale dalle risorse umane esaminate.

La consulenza societaria si sostanzia nell’esercizio delle seguenti attività:

a) studio di fattibilità di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, acquisizioni) mediante:

  • l’elaborazione di prospetti di valutazione e comparazione degli assets patrimoniali, sulla base dei diversi riflessi conseguibili dalle potenziali tipologie di diversificazione di utilizzo e/o di alienazione, nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, vendita e/o acquisizione di rami d’azienda;
  • la predisposizione di reports e situazioni patrimoniali funzionali allo scorporo di rami d’azienda, alla redazione di progetti di scissione o fusione societaria;
  • la predisposizione di business plan per la verifica delle condizioni economico-finanziarie e patrimoniali occorrenti alla realizzazione di nuove tipologie di investimento imprenditoriale, con l’indicazione dei riflessi fiscali;

b) predisposizione di atti, delibere sociali e contratti, occorrenti per dare una corretta esecuzione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci e/o dall’Organo Amministrativo;

c) consulenza ed assistenza per la risoluzione di problematiche endo-societarie insorte tra gli Organi sociali;

d) definizione delle strategie atte ad assicurare il buon andamento della gestione aziendale, con predisposizione, ove occorrente, di Patti tra i componenti la compagine sociale (sindacato di voto, sindacato di blocco, ecc.).

Lo svolgimento dell’attività di consulenza consiste:

  • nella redazione di pareri pro veritate in merito ad operazioni per le quali possono sussistere aspetti di diversa interpretazione circa gli effetti e la portata fiscale;
  • nel patrocinio diretto e/o per conto di altri Professionisti e Associazioni di categoria, delle controversie insorte tra i Contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria;
  • nell’assistenza diretta presso il luogo ove è in corso l’attività di verifica da parte degli Organi dell’Amministrazione Finanziaria;
  • nello studio delle risultanze dei verbali redatti giornalmente dai verificatori;
  • nell’analisi delle poste e/o degli atti oggetto di contestazione, con redazione di istanze, prospetti, relazioni e quant’altro si dovesse rendere utile nel corso della verifica e/o al momento della sottoscrizione da parte del Contribuente del processo verbale di constatazione finale;
  • nell’effettuazione di interventi ed accessi, presso l’Amministrazione Finanziaria, per verificare la percorribilità di ipotesi di definizione della controversia, mediante il ricorso all’Istituto dell’Accertamento con Adesione;
  • nell’analisi di fattispecie per le quali si rende proponibile un’istanza di Autotutela da inoltrarsi agli Uffici periferici della Pubblica Amministrazione per l’annullamento di atti che appaiono essere illegittimi o nulli;
  • nella predisposizione di ricorsi, nei diversi gradi di giudizio, avverso atti emanati dall’Amministrazione Finanziaria nell’esercizio della funzione accertatrice e/o liquidatrice di tributi in genere, la cui competenza per materia è demandata alla Giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
  • nell’assistenza e rappresentanza in sede di discussione della controversia innanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali;
  • nella predisposizione, con il patrocinio di Studi Legali, di ricorsi innanzi alla Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.

La composizione della tipologia di clientela seguita dallo Studio (Imprese operanti nel settore industriale, dei servizi, Professionisti iscritti nei rispettivi Albi, Gestori di Patrimoni immobiliari) porta ad un costante aggiornamento dei modelli e degli schemi contrattuali al fine di renderli più aderenti possibili ai desiderata dei contraenti e alle opportunità consentite dalle norme vigenti. L’assistenza contrattuale prestata vede i componenti dello Studio impegnati, ove richiesto, con accessi diretti presso la sede del Cliente per delineare le strategie ottimali per la gestione della trattativa, da perfezionarsi con la redazione di contratti personalizzati all’esito del confronto con i rappresentanti della controparte negoziale.

I partners dello Studio sono iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale di Bologna ricevendo negli anni, da parte dell’Autorità Giudiziaria, incarichi di sicura valenza nell’ambito dell’accertamento:

  • della sussistenza dei presupposti di bancarotta fraudolenta in procedure concorsuali;
  • della ricostruzione di accadimenti aziendali in contenziosi societari, promossi in sede civile, con valutazione dei riflessi di natura civilistica e fiscale.

La specifica esperienza viene trasfusa anche nell’assunzione di incarichi di:

  • consulente tecnico di parte in contenziosi civili e penali;
  • membro di Collegi Arbitrali.

Lo Studio è altresì strutturato per procedere alla redazione di perizie di:

  • valutazione di Società, di rami d’azienda, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 C.C.;
  • valutazione di compendi immobiliari;
  • ricostruzione dell’asse ereditario in presenza di donazioni effettuate dal de cuius in vita che vanno giuridicamente portate in collazione;
  • valutazione della sussistenza di diritti immateriali per brevetti, marchi, interagendo allo scopo con strutture collegate che operano in Italia e all’Estero.

Lo studio

Lo Studio Associato Commerciale S.A.C.C.E.A. venne costituito nel Gennaio 1995 da Professionisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali i quali avvertirono l’esigenza di creare una struttura unica che potesse rispondere, in maniera adeguata, alla richiesta di specializzazione, nelle varie aree di consulenza, caratterizzante il quotidiano rapporto che intercorre tra il Cliente ed il Commercialista.

Vennero così integrate in maniera sinergica le distinte esperienze maturate dagli Associati nell’esercizio della professione intrapresa a partire dal 1989.

Il superamento degli schemi tradizionali, con i quali solitamente si impostavano e cristallizzavano gli Studi caratterizzati dall’esperienza del singolo Professionista, ha consentito negli anni di implementare la specializzazione degli Associati e Collaboratori in distinte branche, superando così il gap, in termini di tempo e di approfondimento delle tematiche, evidenziabile dal Professionista tuttologo.

Lo svolgimento degli incarichi professionali, con l’adozione di procedure di “integrazione collegiale”, ha permesso di soddisfare compiutamente le aspettative dei Clienti, riscuotendo spesso l’apprezzamento da parte dei Professionisti di riferimento dei terzi contraenti con la clientela dello Studio.

Tale lusinghiero effetto ha reso possibile anche l’esercizio di attività di consulenza in affiancamento ad altri Studi professionali (in prevalenza Legali e Commerciali) e ad Associazioni di categoria, venendosi così a creare una forma di collegamento funzionale nell’esecuzione di incarichi complessi, nel pieno rispetto della titolarità del rapporto con il Cliente e/o Associato.

Chi siamo

Dott. Giovanni Errico, iscrizione ~ con anzianità dal 1989 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • contrattualistica;
  • consulenza ed assistenza societaria;
  • contenzioso tributario;
  • valutazione di aziende;
  • consulenza aziendale e tributaria rivolta ad Imprese;
  • fallimentare anche quale curatore e commissario giudiziale;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure
  • amministratore giudiziario, iscritto all’Albo di cui al D.Lg.vo 4 febbraio 2010, n. 14, con svolgimento, negli anni, di complessi incarichi conferitigli dall’Autorità Giudiziaria

Rag. Michele Azzolini, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • consulenza finanziaria e rapporti con il sistema creditizio;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;
  • contenzioso tributario;
  • consulenza aziendale e fiscale rivolta ad Imprese;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure

Dott. Luigi Carvelli, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • consulenza fiscale rivolta ad Imprese;
  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;

Dott. Luigi Carvelli

Rag. Monica Marsigli

Dr. Alfonso Manzo

Rag. Denise Fiorini

Rag. Jacqueline Trubia

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Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Deroghe al Patto, nuovo stop Ue ‘Usare la flessibilità esistente’

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Gianni Trovati - Pag. 2

Il commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis torna a frenare sulle richieste dei Paesi membri, tra cui l’Italia, di derogare il Patto di stabilità per lo shock energetico. L’Eurogruppo, dunque, al momento dice ‘no’. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ieri, a Bruxelles, ha riproposto in successione gerarchica la triade di opzioni discussa la scorsa settimana in Parlamento. E ha indicato nella sospensione generalizzata del Patto la ‘soluzione più opportuna’, rispetto alla quale un’attivazione coordinata delle clausole di salvaguardia nazionali sarebbe solo ‘l’alternativa migliore’, mentre un’estensione dalla difesa all’energia delle deroghe già riconosciute lo scorso anno resta come ‘terza opzione’. Dombrovskis ha ribadito la necessità di utilizzare strumenti di flessibilità già esistenti nella nuova governance economica comunitaria. 

Transizione 5.0, stop al cloud e cinque comunicazioni

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Carmine Fotina - Pag. 3

Prende forma definitiva il decreto attuativo del nuovo piano Transizione 5.0 che agevola con l’iperammortamento investimenti effettuati tra il 1°gennaio 2026 e il 30 settembre 2028. Due le novità: salta l’estensione ai software con abbonamento e un nuovo obbligo di comunicazione a carico delle imprese, per controllare il flusso di spesa. Per il via libera alle prenotazioni si dovrà attendere la prima decade di giugno. Rispetto alla tabella di marcia si viaggia con molto ritardo. Molte imprese sono state costrette a bloccare gli investimenti. Mef e Mimit si sono confrontate sul decreto e il lavoro è stato complesso. Rispetto alla bozza iniziale, le ultime modifiche hanno peggiorato il provvedimento secondo le imprese che  hanno considerato l’esclusione tra i beni agevolabili delle soluzioni software in cloud una limitazione molto rigida, anche alla luce del fatto che i sistemi as-a-service erogati tramite cloud oggi rappresentano la modalità prevalente con cui le imprese adottano software e servizi digitali. 

Fisco, per le cartelle scatta il tracciamento: dati mensili sui recuperi

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 11

Riscossione. È pronto il decreto per aggiornare gli enti creditori sui carichi affidati dal 2025. Entro la fine di ogni mese l’Ader dovrà trasmettere telematicamente a ciascun creditore i flussi informativi relativi allo stato delle procedure relative alle ‘singole quote ad essa affidate e le riscossioni effettuate nel mese precedente’. Un passaggio che segna un punto di svolta rispetto ai flussi di ‘comunicazione’ tra creditore e riscossore già previsti ma che la disciplina finora adottata ha sostanzialmente relegato i crediti da riscuotere alla fase in cui non c’è quasi più nessuna speranza di poterli riportare nelle casse di chi li ha contestati. Il decreto indica che devono essere ‘separatamente evidenziate le quote affidate all’Ader a decorrere dal 1°gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico’. 

Carbone: l’AI sempre fuori da accertamenti Sì sui rimborsi

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - M.Mo., G.Par. - Pag. 11

Durante il forum online organizzato dall’agenzia Ansa, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone ha chiarito con forza che mai l’intelligenza artificiale sarà utilizzata per effettuare accertamenti. La nuova tecnologia potrà essere usata per accompagnare l’azione del Fisco per altre annualità, come quella di velocizzare ulteriormente i tempi dei rimborsi che intanto sono già stati ridotti da 75 a 68 giorni e potrebbero diminuire ancora. Poi c’è la precompilata, appena partita ma che nei primi tre giorni ha totalizzato 1,6 milioni di accessi e l’80% ha scelto la modalità semplificata (percentuale in crescita rispetto al 60% a consuntivo dello scorso anno). Resta centrale il ruolo umano: ‘Ci sarà sempre un funzionario che con il proprio buonsenso, con la propria competenza valuterà i dati che otteniamo con l’utilizzo dell’IA’.

Patto con il fisco, fattore tempo sulla maggiorazione dell’acconto

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giorgio Gavelli - Pag. 39

Nel concordato preventivo biennale gli acconti variano in base alla fase del biennio. Per chi è già nel biennio 2025-2026, si applicano le regole ordinarie senza maggiorazioni, basate sui redditi concordati. Per chi aderisce al biennio 2026-2027, nel primo anno è prevista una maggiorazione (10% Ires, 3% Irap) sulla differenza tra redditi. Questa maggiorazione si applica soprattutto con il metodo storico e si recupera a saldo. Situazione incerta per chi esce dal biennio 2024-2025: dubbi su base di calcolo e rinnovo. In caso di rinnovo, probabile applicazione della maggiorazione come ‘primo anno’ del nuovo biennio. Ulteriori complessità derivano dalle regole 2026 sugli acconti e dalle rettifiche fiscali specifiche. 

Accertamento sulle km zero a rischio discriminazione

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Valentino Tamburro - Pag. 40

Si riaccendono i riflettori sull’ecotassa dovuta sulle auto con alte emissioni di CO2. Stavolta il fronte più caldo riguarda le auto a km 0 e, più in generale, le immatricolazioni effettuate nel 2021. A riaccendere il contenzioso è la ripresa degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, che impongono nuovamente di verificare la compatibilità del tributo con i principi Ue. Secondo la Corte di giustizia Ue un veicolo usato importato non può subire un’imposizione superiore rispetto all’imposta residua incorporata nel valore di un veicolo nazionale equivalente. Il problema è che la nozione di veicolo usato non può essere quella valida ai fini Iva, in quanto la normativa sull’ecotassa non vi fa alcun richiamo. 

Secondo il Tar il canone provinciale sul viadotto autostradale non è dovuto

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luigi Lovecchio, Valentino Tamburro - Pag. 40

Con la sentenza n. 231 depositata lo scorso 20 aprile il Tar Abruzzo ha stabilito che non è dovuto il canone unico provinciale, né la relativa sanzione, in caso di omesso pagamento alla Provincia da parte della società concessionaria autostradale in relazione ai ‘pontoni autostradali sovrastanti le strade provinciali’. In via pregiudiziale, il Tar ha respinto le eccezioni sul difetto di giurisdizione, sollevate dalla Provincia richiamando l’ordinanza n. 28766/2025 delle Sezioni unite della Cassazione, relativa a una controversia su un caso analogo. Nel caso analizzato l’oggetto del contendere non era rappresentato dall’ammontare del canone dovuto, ma il potere della PA di esigerlo. 

Sconti, rettifica dei ricavi con derivazione rafforzata

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Luca Gaiani - Pag. 42

Assonime, con la circolare 13/2026, approfondisce le ricadute fiscali del principio contabile Oic 34 in materia di iscrizione dei ricavi previsto dal decreto di attuazione emanato il 27 giugno 2025. Il documento critica la differenza di trattamento per gli sconti e gli abbuoni nei bilanci 2025 e per le penali contrattuali e fondo resi. Nel primo caso riducono i ricavi con immediata rilevanza fiscale per derivazione, senza deroghe nel dm 27 giugno 2025. Per penali contrattuali e fondo resi vale, invece, il doppio binario: le stime sono accantonamenti fiscalmente rilevanti solo quando certe. Per Assonime questa differenza è poco coerente sul piano sistematico. Premi, incentivi e altri sconti stimati seguono la derivazione rafforzata, con effetti fiscali immediati. Ciò richiede però stime attendibili secondo criteri contabili, non generici accantonamenti. Gli sconti finanziari, ora a riduzione dei ricavi, diventano rilevanti anche ai fini Irap e incidono su Rol Ires.

Accertamenti sui conti del coniuge con limitazioni

5 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 42

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 12368 depositata lo scorso 3 maggio, ha affermato che è illegittimo l’accertamento fondato sulle indagini finanziarie su conti di terzi se l’Ufficio non ha provato, anche in via presuntiva, la riconducibilità dei movimenti al contribuente. Il caso trae origine da un accertamento notificato a una contribuente fondato sulle indagini bancarie sui suoi conti correnti e quelli del coniuge. L’accertamento è stato impugnato dalla contribuente per la mancanza di un contraddittorio preventivo. Di diverso avviso i giudici di legittimità secondo i quali per gli accertamenti a tavolino non è necessario alcun contraddittorio preventivo. 

Ristrutturazioni, basta la Scia

5 Maggio 2026 | Italia Oggi - Antonio Ciccia Messina - Pag. 21

Raffica di novità nel decreto legge Piano casa. Il testo prevede accelerazioni e semplificazioni dell’iter amministrativo e lo sconto del 50% sulla parcella del notaio per gli atti relativi a immobili disponibili a prezzi calmierati. L’obiettivo del provvedimento è contrastare l’emergenza abitativa. Le procedure dispongono agevolazioni sia per gli interventi rientranti nell’edilizia residenziale pubblica e sociale sia per l’edilizia residenziale integrata. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione, inseriti nelle future iniziative, saranno realizzabili con la Scia. Ammessi incrementi fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie esistente lorda. Vietato il trasferimento di diritti edificatori su aree diverse da quelle di intervento. 

La Precompilata mette il turbo

5 Maggio 2026 | Italia Oggi - Francesco Cerisano - Pag. 23

Avvio col turbo per la Precompilata 2026. Nei primi 3 giorni di consultazione della Dichiarazione dei redditi 2026 si sono registrati 1,6 milioni di accessi, l’80% dei quali ha riguardato la modalità semplificata. Un dato che, se si consoliderà nei prossimi mesi, risulterà essere in notevole crescita rispetto al 2025 quando il 60% dei contribuenti ha scelto la procedura semplificata che guida nella compilazione attraverso una serie di domande che riducono al minimo il rischio di errore. Nel corso del Forum Ansa, il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone ha fatto un primo bilancio sulle dichiarazioni. I numeri positivi evidenziano che si sta consolidando il rapporto di fiducia con il fisco. I rimborsi fiscali hanno visto ridurre i tempi di lavorazione da 75 a 68 giorni. Per il futuro l’obiettivo è fare di più. 

Superbonus col cappotto

5 Maggio 2026 | Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 24

La Cassazione penale, con la sentenza n. 15710 dello scorso 6 marzo, ha stabilito che la mancanza del cappotto termico fa venir meno il diritto al Superbonus, trattandosi di intervento essenziale ai fini del riconoscimento dell’agevolazione. Né rileva che, al momento dei controlli, siano stati già emessi i Sal, anche finali, poiché la sua assenza non integra una mera incompletezza esecutiva, ma incide sul presupposto costitutivo del beneficio, rendendo i crediti d’imposta radicalmente inesistenti. L’intervento dei giudici di legittimità è essenziale ai fini dell’agevolazione. Senza il cappotto termico, dunque, cadono i presupposti del credito. 

Rassegna Legale

Le ultime notizie del giorno

Contratti a termine, l’incentivo guarda gli accordi fino a 12 mesi

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Barbara Garbelli, Valentina Melis - Pag. 8

Il bonus del decreto Lavoro è riservato ai lavoratori più fragili con contratti a termine. È finalizzato alla trasformazione a tempo indeterminato. Prevede uno sgravio contributivo a carico dei datori di lavoro privati fino a 500 euro al mese per 24 mesi. L’aiuto trova applicazione in caso di stabilizzazione di contratti con durata fino a 12 mesi, firmati entro il 30 aprile 2026. Si tratta di contratti che non prevedono la causale, ovvero la motivazione per la fissazione di un termine, obbligatoria dopo i primi 12 mesi di durata. In concreto, si tratta della maggior parte dei 2,4 milioni di rapporti a termine esistenti in Italia. Per beneficiare dell’incentivo le stabilizzazioni devono comportare un incremento occupazionale netto, cioè un aumento del numero dei lavoratori occupati in ciascun mese, rispetto al numero di quelli mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. 

Lavoro, più liti su pubblico impiego e licenziamenti

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Valentina Maglione, Valentina Melis - Pag. 9

Nei tribunali italiani il contenzioso in materia di lavoro è legato soprattutto al pubblico impiego e ai licenziamenti. Nel 2025 sono stati avviati 317. 274 nuovi procedimento, confermando un trend in crescita, in controtendenza rispetto all’andamento generale delle nuove cause in materia civile. I fascicoli giunti sul tavolo dei giudici di primo grado lo scorso anno sono stati 81 mila, più che quadruplicati rispetto al 2019. I nuovi contenziosi legati al lavoro privato sono stati 60.462, in aumento del 2% su base annua. In questo campo sta aumentando il numero delle liti sui licenziamenti. Ammontano a 75 mila il procedimenti avviati nei tribunali relativi ad assistenza e previdenza. Peso consistente anche per i procedimenti speciali come le ingiunzioni per ottenere il pagamento di crediti retributivi e contributivi. Numeri in crescita pure per le impugnazioni dei licenziamenti con richiesta di reintegra in base all’art. 441-bis c.p.c..

Contraffazione, la Corte Ue ‘limita’ la tutela cautelare

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Gianluca De Cristofaro, Matteo Di Lernia - Pag. 26

Con la sentenza dello scorso 23 aprile la Corte di Giustizia Ue ha dichiarato incompatibile con la direttiva 2004/48/CE una norma italiana che consente di mantenere efficaci alcune inibitorie cautelari senza giudizio di merito. La direttiva ‘Enforcement’ impone infatti che le misure provvisorie cessino se il  ricorrente non avvia il processo di merito entro termini precisi. La norma italiana, invece, escludeva questo obbligo per i provvedimenti d’urgenza ‘anticipatori’, come le inibitorie, permettendo la loro stabilizzazione senza causa principale. La Corte ha dichiarato che anche le inibitorie devono essere seguite da un giudizio di merito, altrimenti il convenuto può chiederne la revoca. Il principio serve a evitare che misure cautelari restino attive indefinitamente senza un controllo pieno del giudice nel merito. 

Foto non autorizzate, i termini di prescrizione partono dalla scoperta

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Gianluca De Cristofaro, Miriam Loro Piana - Pag. 26

Costituisce un illecito permanente pubblicare online una fotografia senza l’autorizzazione: i termini di prescrizione per chiedere il risarcimento del danno non decorrono quindi dal momento in cui la foto è stata messa online, ma da quando il titolare dei diritti ne è venuto a conoscenza. Lo ha chiarito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 1276 del 27 gennaio 2026 che è intervenuta su alcuni importanti principi in materia di riproduzione di fotografie semplici fornendo un’interpretazione che sta diventando un orientamento molto seguito dai tribunali nazionali. Il caso riguardava una società portoghese che aveva contestato alla controparte l’utilizzo non autorizzato di una propria foto avente come soggetto il Ponte Vecchio di Firenze sul proprio sito internet. 

Gestione della email aziendale da ridisegnare a misura di privacy

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Giampiero Falasca - Pag. 27

La posta elettronica aziendale intestata al dipendente non è solo uno strumento di lavoro; è anche un contenitore di dati personali e, come tale, può diventare oggetto di un esercizio pieno del diritto di accesso. Ad affermarlo è il Garante per la privacy con il messaggio n. 10233328 dello scorso 12 marzo, destinato ad incidere su prassi molto diffuse nelle imprese: gestione della posta, cessazione del rapporto e risposta alle istanze ex art. 15 del Regolamento Ue 2016/679. Il caso nasce a seguito del reclamo presentato da un ex dipendente che, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, aveva chiesto copia dei dati contenuti nella propria casella e-mail aziendale. L’azienda aveva operato un filtro, consegnando quelle ritenute ‘personali’ e trattenendo quelle ‘professionali’.

Coltelli, stupefacenti, furti: corretto il decreto sicurezza

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Guido Camera - Pag. 28

Con la conversione in legge del decreto sicurezza arrivano, sul versante penale, alcune precisazioni. La conversione interviene sulle armi bianche. Il decreto legge all’inizio lasciava margini interpretativi sulla qualificazione dei coltelli pieghevoli, rimessi alla valutazione in concreto della loro offensività. Con la conversione in legge è stato chiarito  che è vietato il porto anche di coltelli pieghevoli con lama pari o superiore a 5 centimetri, a punta acuta, dotati di meccanismo di blocco o apertura a una mano. Resta invariato il profilo centrale della valutazione, rappresentato dal giustificato motivo, che continua a dipendere dalle circostanze del caso. In materia di stupefacenti è stata introdotta una clausola di esclusione della lieve entità quando, per mezzi, modalità o circostanze dell’azione, il fatto non sia espressivo di minima offensività. Il riconoscimento della lieve entità consente di sottrarsi al regime sanzionatorio ordinario, particolarmente severo. 

Alle Sezioni Unite i dubbi sulla modifica in peggio del reato in appello

4 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Fabio Fiorentin - Pag. 28

La Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione del divieto di reformatio in peius quando in appello cambia solo la qualificazione giuridica del fatto. Nel caso concreto la pena era stata confermata, ma il reato è stato riqualificato da truffa a furto in abitazione. Questa nuova qualificazione comporta il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione, peggiorando la posizione del condannato. Secondo un orientamento tradizionale, ciò non costituirebbe reformatio in peius se la pena resta invariata. La Cassazione però ritiene che il peggioramento incida sulla ‘qualità’ della pena e non solo sulle modalità esecutive. La questione è ora rimessa alle Sezioni Unite per una decisione definitiva. 

Rimesse, la prova sta alla banca

4 Maggio 2026 | Italia Oggi - Marcello Pollio, Angelo Sica - Pag. 6

I giudici di legittimità, con la sentenza n. 5848 del 15 marzo 2026, intervengono sul nodo delle azioni revocatorie e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Alla banca spetta il compito di dimostrare che la rimessa del cliente sul conto corrente non sia andata a vantaggio dell’istituto di credito. La Corte di fatto ha ribaltato l’onere della prova che non spetta al curatore ma incombe sull’istituto di credito. Il principio affermato ribadisce la centralità della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, esclude che l’art. 67, comma 3, legge fall. oggi confluito dell’art. 166 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, configuri un’autonoma fattispecie di revocatoria e, soprattutto, attribuisce alla banca l’onere di provare che la riduzione dell’esposizione debitoria non sia stata consistente e durevole, in quanto fatto impeditivo della revocatoria. 

Reati, giustizia riparativa a 360°

4 Maggio 2026 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 7

La giustizia riparativa della riforma Cartabia è accessibile in ogni fase del procedimento, dalle indagini all’esecuzione piena, indipendentemente dalla gravità del reato. Non occorre identificare la vittima per avviare il ricorso. Il programma si svolge nei Centri per la giustizia riparativa in uno spazio neutrale, gratuito e mediato da professionisti imparziali. L’obiettivo è ricomporre il conflitto tra vittima, autore del reato e comunità attraverso dialogo, ascolto e possibili accordi riparatori. La partecipazione può avere effetti giuridici rilevanti, fino alla remissione della querela o attenuazione della pena nei casi previsti. Sono previste garanzie di riservatezza e inutilizzabilità delle dichiarazioni nel processo penale. L’accesso è sottoposto al controllo del giudice. 

Prova a 360 gradi

4 Maggio 2026 | Italia Oggi – Affari legali - Dario Ferrara - Pag. 4

Nell’ordinanza n. 5996 del 17 marzo 2026 la Cassazione civile, sezione terza, ha sostenuto che nel processo civile un documento può avere allo stesso tempo valenza di sostegno alla domanda e di smentita delle difese avversarie: la nozione di prova contraria, dunque, non è circoscritta ai capitoli orali ma comprende qualsiasi mezzo in grado di contrastare la dimostrazione avversaria, inclusi i documenti. Ancora. Il testimone può essere attendibile anche se un parente o addirittura il  coniuge della parte. Accolti il ricorso incidentale condizionato e due motivi del ricorso principale nell’ambito di una controversia in materia di riscatto agrario. 

L’avvocato deve pagare il collega

4 Maggio 2026 | Italia Oggi – Affari legali - Adelaide Caravaglios - Pag. 5

‘La prestazione di un avvocato può anche essere gratuita, ma la previsione non scalfisce il principio, costantemente ribadito in sede di legittimità, che nel nostro ordinamento la prestazione d’opera intellettuale, in quanto species dei rapporti di lavoro autonomo, sia oggetto di un contratto avente normalmente natura onerosa in conseguenza della sua causa di ‘scambio’ e questo principio può dirsi operante anche quando detta attività viene svolta a favore di un collega: lo si legge nella decisione n. 392 del 22 dicembre 2025 del Consiglio Nazionale Forense, resa nota sul relativo sito in data 26 aprile 2026. 

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