Dal 1995 al Vostro fianco

Professionisti nella Consulenza societaria, tributaria e contrattuale

Servizi

Ambiti di specializzazione

L’esperienza specifica, maturata negli anni da parte dei componenti lo Studio S.A.C.C.E.A., consente l’effettuazione di attività di consulenza fiscale nell’accezione più ampia del termine e, in particolare, nel campo dell’imposizione diretta ed indiretta mediante la:

  • redazione di pareri pro veritate;
  • definizione di appropriate strategie di tax planning in ragione delle iniziative di investimento o di negozi giuridici in genere promuovibili dal Contribuente persona fisica, giuridica o Ente collettivo;
  • assistenza, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, finalizzata alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni civilistico-fiscali;
  • redazione delle Dichiarazioni fiscali riferite a persone fisiche, giuridiche o Enti collettivi, con inoltro delle stesse in via telematica;
  • attività di aggiornamento professionale, ove richiesto, a favore del management aziendale;
  • segnalazione ai Clienti, attraverso la predisposizione di idonee Circolari di aggiornamento, delle principali novità introdotte dal Legislatore Fiscale e le risoluzioni interpretative adottate dal Ministero delle Finanze.

L’attività assume una specifica valenza nel settore contabile e nel controllo di gestione e specificamente mediante:

  • la predisposizione e riclassificazione di situazioni economico-patrimoniali in ossequio ai principi civilistici e contabili;
  • la rielaborazione di budget forniti dal Cliente e successiva predisposizione, applicazione e segnalazione dei correttivi ed integrazioni alle metodiche di redazione utilizzate dal Cliente medesimo;
  • la predisposizione ed organizzazione di procedure di controllo, mediante elaborazione di check-list personalizzate in funzione della realtà gestionale dell’azienda;
  • la verifica dei rapporti con i terzi creditori e con i clienti;
  • la verifica dei rapporti e delle condizioni con il sistema creditizio;
  • la predisposizione di procedure e modelli finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impiegate nell’azienda;
  • la verifica del grado di professionalità ed esperienza esprimibile dal personale impiegato in azienda e/o in fase di selezionamento, con indicazione al management della funzione ricopribile nell’organigramma aziendale dalle risorse umane esaminate.

La consulenza societaria si sostanzia nell’esercizio delle seguenti attività:

a) studio di fattibilità di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, acquisizioni) mediante:

  • l’elaborazione di prospetti di valutazione e comparazione degli assets patrimoniali, sulla base dei diversi riflessi conseguibili dalle potenziali tipologie di diversificazione di utilizzo e/o di alienazione, nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, vendita e/o acquisizione di rami d’azienda;
  • la predisposizione di reports e situazioni patrimoniali funzionali allo scorporo di rami d’azienda, alla redazione di progetti di scissione o fusione societaria;
  • la predisposizione di business plan per la verifica delle condizioni economico-finanziarie e patrimoniali occorrenti alla realizzazione di nuove tipologie di investimento imprenditoriale, con l’indicazione dei riflessi fiscali;

b) predisposizione di atti, delibere sociali e contratti, occorrenti per dare una corretta esecuzione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci e/o dall’Organo Amministrativo;

c) consulenza ed assistenza per la risoluzione di problematiche endo-societarie insorte tra gli Organi sociali;

d) definizione delle strategie atte ad assicurare il buon andamento della gestione aziendale, con predisposizione, ove occorrente, di Patti tra i componenti la compagine sociale (sindacato di voto, sindacato di blocco, ecc.).

Lo svolgimento dell’attività di consulenza consiste:

  • nella redazione di pareri pro veritate in merito ad operazioni per le quali possono sussistere aspetti di diversa interpretazione circa gli effetti e la portata fiscale;
  • nel patrocinio diretto e/o per conto di altri Professionisti e Associazioni di categoria, delle controversie insorte tra i Contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria;
  • nell’assistenza diretta presso il luogo ove è in corso l’attività di verifica da parte degli Organi dell’Amministrazione Finanziaria;
  • nello studio delle risultanze dei verbali redatti giornalmente dai verificatori;
  • nell’analisi delle poste e/o degli atti oggetto di contestazione, con redazione di istanze, prospetti, relazioni e quant’altro si dovesse rendere utile nel corso della verifica e/o al momento della sottoscrizione da parte del Contribuente del processo verbale di constatazione finale;
  • nell’effettuazione di interventi ed accessi, presso l’Amministrazione Finanziaria, per verificare la percorribilità di ipotesi di definizione della controversia, mediante il ricorso all’Istituto dell’Accertamento con Adesione;
  • nell’analisi di fattispecie per le quali si rende proponibile un’istanza di Autotutela da inoltrarsi agli Uffici periferici della Pubblica Amministrazione per l’annullamento di atti che appaiono essere illegittimi o nulli;
  • nella predisposizione di ricorsi, nei diversi gradi di giudizio, avverso atti emanati dall’Amministrazione Finanziaria nell’esercizio della funzione accertatrice e/o liquidatrice di tributi in genere, la cui competenza per materia è demandata alla Giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
  • nell’assistenza e rappresentanza in sede di discussione della controversia innanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali;
  • nella predisposizione, con il patrocinio di Studi Legali, di ricorsi innanzi alla Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.

La composizione della tipologia di clientela seguita dallo Studio (Imprese operanti nel settore industriale, dei servizi, Professionisti iscritti nei rispettivi Albi, Gestori di Patrimoni immobiliari) porta ad un costante aggiornamento dei modelli e degli schemi contrattuali al fine di renderli più aderenti possibili ai desiderata dei contraenti e alle opportunità consentite dalle norme vigenti. L’assistenza contrattuale prestata vede i componenti dello Studio impegnati, ove richiesto, con accessi diretti presso la sede del Cliente per delineare le strategie ottimali per la gestione della trattativa, da perfezionarsi con la redazione di contratti personalizzati all’esito del confronto con i rappresentanti della controparte negoziale.

I partners dello Studio sono iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale di Bologna ricevendo negli anni, da parte dell’Autorità Giudiziaria, incarichi di sicura valenza nell’ambito dell’accertamento:

  • della sussistenza dei presupposti di bancarotta fraudolenta in procedure concorsuali;
  • della ricostruzione di accadimenti aziendali in contenziosi societari, promossi in sede civile, con valutazione dei riflessi di natura civilistica e fiscale.

La specifica esperienza viene trasfusa anche nell’assunzione di incarichi di:

  • consulente tecnico di parte in contenziosi civili e penali;
  • membro di Collegi Arbitrali.

Lo Studio è altresì strutturato per procedere alla redazione di perizie di:

  • valutazione di Società, di rami d’azienda, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 C.C.;
  • valutazione di compendi immobiliari;
  • ricostruzione dell’asse ereditario in presenza di donazioni effettuate dal de cuius in vita che vanno giuridicamente portate in collazione;
  • valutazione della sussistenza di diritti immateriali per brevetti, marchi, interagendo allo scopo con strutture collegate che operano in Italia e all’Estero.

Lo studio

Lo Studio Associato Commerciale S.A.C.C.E.A. venne costituito nel Gennaio 1995 da Professionisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali i quali avvertirono l’esigenza di creare una struttura unica che potesse rispondere, in maniera adeguata, alla richiesta di specializzazione, nelle varie aree di consulenza, caratterizzante il quotidiano rapporto che intercorre tra il Cliente ed il Commercialista.

Vennero così integrate in maniera sinergica le distinte esperienze maturate dagli Associati nell’esercizio della professione intrapresa a partire dal 1989.

Il superamento degli schemi tradizionali, con i quali solitamente si impostavano e cristallizzavano gli Studi caratterizzati dall’esperienza del singolo Professionista, ha consentito negli anni di implementare la specializzazione degli Associati e Collaboratori in distinte branche, superando così il gap, in termini di tempo e di approfondimento delle tematiche, evidenziabile dal Professionista tuttologo.

Lo svolgimento degli incarichi professionali, con l’adozione di procedure di “integrazione collegiale”, ha permesso di soddisfare compiutamente le aspettative dei Clienti, riscuotendo spesso l’apprezzamento da parte dei Professionisti di riferimento dei terzi contraenti con la clientela dello Studio.

Tale lusinghiero effetto ha reso possibile anche l’esercizio di attività di consulenza in affiancamento ad altri Studi professionali (in prevalenza Legali e Commerciali) e ad Associazioni di categoria, venendosi così a creare una forma di collegamento funzionale nell’esecuzione di incarichi complessi, nel pieno rispetto della titolarità del rapporto con il Cliente e/o Associato.

Chi siamo

Dott. Giovanni Errico, iscrizione ~ con anzianità dal 1989 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • contrattualistica;
  • consulenza ed assistenza societaria;
  • contenzioso tributario;
  • valutazione di aziende;
  • consulenza aziendale e tributaria rivolta ad Imprese;
  • fallimentare anche quale curatore e commissario giudiziale;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure
  • amministratore giudiziario, iscritto all’Albo di cui al D.Lg.vo 4 febbraio 2010, n. 14, con svolgimento, negli anni, di complessi incarichi conferitigli dall’Autorità Giudiziaria

Rag. Michele Azzolini, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • consulenza finanziaria e rapporti con il sistema creditizio;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;
  • contenzioso tributario;
  • consulenza aziendale e fiscale rivolta ad Imprese;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure

Dott. Luigi Carvelli, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • consulenza fiscale rivolta ad Imprese;
  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;

Dott. Luigi Carvelli

Rag. Monica Marsigli

Dr. Alfonso Manzo

Rag. Denise Fiorini

Rag. Jacqueline Trubia

Calendario Fiscale

Le scadenze fiscali del mese

10 Apr 2026 (1)

1) Associazioni sportive dilettantistiche: presentazione istanza di ammissione al beneficio del cinque per mille

Chi: Associazioni sportive dilettantistiche che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF
Cosa: Presentazione telematica della domanda di iscrizione
Modalità: Soltanto per via telematica, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate

16 Apr 2026 (46)

1) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

2) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone TV trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone TV trattenuta ai pensionati
Modalità:  Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

3) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

4) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

5) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

6) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

7) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

8) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

9) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

10) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

11) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

12) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

13) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

14) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

15) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

16) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impiantati fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

17) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

18) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

19) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

20) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

21) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

22) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

23) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

24) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

25) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

26) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:  Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

27) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

28) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

29) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

30) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

31) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

32) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

33) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

34) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da gennaio ad aprile, si versano le ritenute entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo complessivamente dovuto raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, sono versate entro il 16 giugno, congiuntamente a quelle operate sui compensi di maggio, indipendentemente dal loro ammontare
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

35) Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo

Chi: Società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali
Cosa: Versamento ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1035 - Ritenute su utili distribuiti da società - Ritenute a titolo di acconto e/o imposta 1036 - Ritenute su utili distribuiti a persone fisiche non residenti o a società ed enti con sede legale e amministrativa estere

36) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo

37) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo

38) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 603E - Versamento IVA mensile marzo

39) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità:  Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

40) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento saldo IVA 2025

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento della 2 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dello 0,33% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

41) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente tenuto conto dell'Iva esigibile nel secondo mese precedente.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6003 - Versamento Iva mensile marzo

42) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).

43) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

44) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa:  Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

45) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2025
Cosa:  Versamento 2 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2025 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile a titolo di interessi.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

46) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

20 Apr 2026 (2)

1) Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: Comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo

Chi: Soggetti di cui agli articoli 22 (esercenti commercio al minuto e attività assimilate) e 74-ter (Agenzie di viaggio e turismo) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 663, presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva
Cosa: Comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell'anno 2025 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 5.000.
Modalità:  Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello polivalente disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Si precisa che la Comunicazione deve essere effettuata inviando necessariamente i dati in forma analitica

2) Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico-RT).

Chi: Soggetti che utilizzano gli strumenti di certificazione dei corrispettivi per adempiere all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 5 agosto 2015, n. 127
Cosa: Collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) in uso a gennaio 2026 e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT). Per i POS attivati successivamente, o in caso di variazione dei dati registrati, il collegamento deve essere effettuato tra il 6° e l'ultimo giorno del secondo mese successivo all'attivazione del POS.
Modalità: Accedendo alle apposite funzionalità disponibili nell'area del portale web "Fatture e Corrispettivi" dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite la procedura web "Documento Commerciale on line" nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico

30 Apr 2026 (4)

1) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

2) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario (nel caso di utilizzo di crediti in compensazione di cui alla risoluzione n. 110/E del 31/12/2019, oppure in caso di modello F24 a saldo zero, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel; negli altri casi, il modello F24 può essere presentato anche mediante i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e altri prestatori di servizi di pagamento convenzionati con l'Agenzia delle Entrate).
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

4) Sostituti d'imposta: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle CU 2026 a.i. 2025 rilasciati ai propri sostituiti

Chi: Soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973 obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso Titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative (in generale, sostituti d'imposta)
Cosa: Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche (c.d. CU 2026) contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle somme dovute per il recupero dell’Ici

1 Aprile 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12/E del 24 marzo 2026, ha istituito i codici tributo per consentire il versamento, con modello F24, delle somme dovute per il recupero dell’Ici così come previsto dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018. Il Ministero dell’Economia, con il decreto del 4 febbraio scorso, ha approvato il modello di dichiarazione e fornito le istruzioni e specifiche tecniche.

I soggetti interessati devono presentare il modello, esclusivamente per via telematica, entro il 31 marzo 2026, relativamente al periodo dal 2006 al 2011. 

Il versamento dell’imposta oggetto di recupero è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione. Il pagamento è effettuato in favore dei Comuni ove sono ubicati gli immobili oggetto del recupero, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo Ici per lo stesso periodo d’imposta. 

Per importi superiori a 100.000 euro è possibile usufruire del versamento a rate in quattro quote trimestrali di pari importo. 

Trovano applicazione le sanzioni previste dall’art. 16-bis del decreto legge n. 131/2024 in ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione e di versamento di importo difforme rispetto a quanto dichiarato. 

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme tramite il modello F24 “Enti pubblici” (F24EP).

Modello F24 (sezione Inps) - Soppressione delle causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali

1 Aprile 2026 |

Con la risoluzione n. 11/E del 24 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Inps, ha disposto la soppressione delle seguenti causali contributo relative ad alcuni Enti Bilaterali:

  • “EBPA” denominata “Ente Bilaterale per l’Artigianato”;
  • “EBAG” denominata “Ente Bilaterale contrattuale Nazionale per l’Agricoltura e l’agroalimentare”;
  • “ENBP” denominata “Ente nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca”.

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Iperammortamento, pressing sullo sconto nel concordato

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 10

Allo studio la possibilità di inserire nella conversione del decreto fiscale il riconoscimento dell’iperammortamento nel concordato preventivo biennale. Ad oggi le regole in vigore non consentono di effettuare una rettifica al reddito ‘frutto’’ dell’intesa con la deduzione fino al 180% per i beni strumentali prevista dall’ultima manovra. Una limitazione che può portare a una riduzione di appeal del concordato per chi effettuerà investimenti in beni agevolabili, obbligando di fatto a perdere la deduzione spettante. Gli addetti ai lavori guardano con apprensione a quanto può accadere in Senato dove è in corso l’iter di conversione del decreto fiscale. Anche perché per il Cpb il 2026 è un anno cruciale in quanto vanno convinti i 460 mila che hanno già scelto l’accordo a rinnovarlo per altri due anni e poi ci sono altre 2,2 milioni di partite Iva da convincere ad aderire per la prima volta.

Dogane, unico data hub Sede di sdoganamento a scelta dell’impresa

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Gaetana Rota, Benedetto Santacroce - Pag. 29

La riforma doganale Ue trasforma la dogana in un ecosistema digitale per sicurezza e competitività. Introduce un data hub centralizzato che unifica i flussi informativi, superando frammentazioni e sistemi nazionali. Dal 2026 partono nuove misure per l’e-commerce, mentre il sistema digitale sarà pienamente operativo entro il 2034. Le imprese potranno trasmettere i dati una sola volta, riducendo i costi e semplificando le operazioni doganali. Nasce l’Autorità doganale Ue e lo status ‘Trust & Check’ per operatori affidabili con controlli ridotti. La riforma rafforza anche controlli, responsabilità e sanzioni, soprattutto per l’e-commerce e la sicurezza dei prodotti. 

Cartelle con un prospetto di sintesi

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Cristina Bartelli - Pag. 29

Per migliorare il servizio nei confronti dei contribuenti ieri l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha perfezionato due funzioni: un’unica finestra per i differenti debiti del contribuente e un calendario online, da aggiungere a Google calendar o Outlook, con alert e possibilità di pagare con un click le rate delle definizioni agevolate fino alle scadenze del piano rateale. Con il servizio Situazione debitoria  l’Agenzia offre maggiori informazioni su cartelle e avvisi raggruppandole in un unico prospetto di sintesi. L’utente ha la possibilità di verificare gli importi ancora da saldare, quelli versati, l’esistenza di eventuali procedure di riscossione in corso e lo stato dei piani di rateizzazione o delle rottamazioni. Il nuovo calendario è di avvicinamento alla rottamazione quinquies e di memo delle rate mancanti per la quater. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Riscossione, debiti in chiaro’ – pag. 32)

Crediti su beni produttivi 5.0 da utilizzare entro dicembre

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Roberto Lenzi - Pag. 30

Transizione 5.0. Dalla lettura del decreto legge n. 42 dello scorso 3 aprile e delle relative relazioni emerge che l’utilizzo del credito d’imposta sui beni produttivi deve avvenire entro il 31 dicembre 2026, mentre quello relativo ai beni per l’autoproduzione di energia si articola in più anni. Il decreto riconosce implicitamente che il mancato utilizzo entro il 2025 non sarebbe stato imputabile alle imprese. Il legislatore sembra, quindi, aver preso atto delle differenze operative e dei tempi procedurali che hanno caratterizzato l’attuazione della misura, anche alla luce dei ritardi nella presentazione delle domande. In conclusione, la modifica si pone in un’ottica di maggiore aderenza alla realtà operativa, andando incontro alle imprese che si trovavano in ritardo e che, senza intervento, sarebbero state obbligate ad utilizzare un credito meno appetibile, articolato su 5 anni. 

Operazioni inesistenti Iva, doppia stretta fiscale

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Laura Ambrosi, Antonio Iorio - Pag. 30

Nella sentenza n. 8487/2026 la Corte di cassazione ha sostenuto che qualora un’operazione soggettivamente inesistente riguardi la cessazione di beni rientranti nel dm 22 dicembre 2005, l’Amministrazione può procedere sia al disconoscimento della detrazione del tributo in capo al cessionario, sia all’applicazione della solidarietà d’imposta nei confronti dello stesso cessionario per l’Iva non versata dal cedente. La controversia trae origine da una contestazione ad una Srl che aveva acquistato beni rientranti nelle categorie di cui al dm 22/12/2005 a prezzi inferiori a quelli di mercato da un fornitore che, a sua volta, non aveva versato l’Iva.

Stock option in bilancio con spartiacque al 2025

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Emanuele Reich, Franco Vernassa - Pag. 31

Con il provvedimento dello scorso 28 gennaio sono stati approvati gli aspetti contabili e fiscali delle linee guida Tcf a seguito delle modifiche apportate dalle leggi di Bilancio 2025 e 2026. La prima novità contabile investe i soggetti Oic che ora hanno la possibilità di utilizzare in modo chiaro il principio contabile Ifrs 2. Per la deduzione dei costi dei piani di stock option e stock grant, le manovre citate hanno introdotto nuove regole, distinguendo tra costi deliberati fino al 2024 e dal 2025 in poi. Per i piani fino al 2024, la deduzione fiscale segue il principio di competenza. Dal 2025 la deduzione passa al criterio di cassa, avvenendo solo al momento dell’assegnazione delle azioni. Contabilmente il costo è rilevato come remunerazione nel conto economico durante il vesting period, con contropartita nel patrimonio netto. Nei gruppi, il trattamento varia tra holding e controllate, incidendo anche sul valore delle partecipazioni. 

Riciclaggio, l’Ue punta sull’IA

8 Aprile 2026 | Italia Oggi - Matteo Rizzi - Pag. 33

L’Autorità europea antiriciclaggio (Amla) punta sull’Intelligenza artificiale per individuare in anticipo nuovi schemi di riciclaggio. Obiettivo principale è superare la frammentazione tra Paesi Ue, integrando i dati delle Unità di informazione finanziaria. Le priorità includono regole armonizzate, maggiore cooperazione e una vigilanza più efficace a livello europeo. Dal 2028 Amla controllerà direttamente le principali istituzioni finanziarie, offrendo una visione unitaria dei rischi. L’IA aiuterà a migliorare analisi e prevenzione, ma restano criticità come qualità dei dati e possibili bias. Fondamentale il contributo del settore privato, chiamato a fornire dati e a collaborare al sistema. 

L’host è evasore? Paga Airbnb

8 Aprile 2026 | Italia Oggi - Sergio Lombardi - Pag. 34

Sono in arrivo i primi effetti dell’accordo con il Fisco sottoscritto da Airbnb. I giudici tributari iniziano a dare ragione agli host coinvolti negli accertamenti sugli affitti brevi basati sui dati comunicati all’Agenzia delle Entrate dalle piattaforme online. Le prime pronunce affermano che le ritenute versate al Fisco da Airbnb nell’ambito della maxi-regolarizzazione dei suoi obblighi aziendali come sostituto d’imposta possono essere scomputate dal locatore, anche se non le ha subite direttamente alla fonte. Si tratta della prima conseguenza concreta dopo il versamento da parte di Airbnb di 576 milioni di euro al Fisco italiano. 

Non validi gli accertamenti solo su prenotazioni online

8 Aprile 2026 | Italia Oggi - Sergio Lombardi - Pag. 34

Non bastano a dimostrare l’esistenza di redditi non dichiarati gli accertamenti fiscali fondati esclusivamente sui dati delle piattaforme di prenotazione online. A sostenerlo è la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna che con due sentenze ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società di gestione turistica. Dando ragione alla società accertata, la Cgt bolognese ha concluso che i dati estrapolati dalle piattaforme non possono costituire presunzioni di redditi non dichiarati dotate dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge. 

Rassegna Legale

Le ultime notizie del giorno

Pnrr, fine lavori al 30 giugno Assegno unico più esteso

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Lorenzo Pace - Pag. 11

La commissione Bilancio della Camera, ieri, ha approvato nuovi emendamenti al decreto Pnrr. I principali prevedono l’estensione dell’assegno unico e la possibilità per le Asl di trattenere in servizio i medici fino al compimento di 72 anni d’età. Oggi il testo arriverà in Aula per chiudere la prima lettura e approdare poi a Palazzo Madama. Per il via libera definitivo restano due settimane in quanto la deadline è prevista per il 21 aprile. Per evitare la condanna da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea un emendamento, dunque, estende la platea ai lavoratori dei Paesi membri non residenti in Italia e ai figli a carico residenti in un altro Stato l’assegno unico e universale. Altra modifica approvata riguarda i comandi e i distacchi del personale delle società a controllo pubblico che continueranno a non poter superare la durata di un anno, ma potranno essere rinnovabili e utilizzabili fino al 31 dicembre 2027.

Appello cartaceo fino alla completa informatizzazione del processo

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - R.R. - Pag. 11

Il procuratore generale presso la Corte d’appello potrà continuare a depositare in forma cartacea l’atto di appello ‘fino al termine per la completa informatizzazione degli uffici delle Corti di appello e delle procure generali previsto’ dal regolamento della Giustizia sul processo penale telematico. Nella conversione del decreto Pnrr entra anche una norma di salvaguardia per consentire ancora il deposito cartaceo dell’appello in attesa della totale digitalizzazione del processo. Anche la giustizia tributaria è al centro delle modifiche nel voto in commissione Bilancio alla Camera. Con la nuova articolazione territoriale del Dipartimento della Giustizia tributaria presso il Mef che avrà tre direzioni a Milano, Roma e Napoli che saranno, rispettivamente, competenti per Nord, Centro e Sud.

Dl Sicurezza, resta la stretta sui coltelli Deroga ampia sul giustificato motivo

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Ivan Cimmarusti - Pag. 12

Un emendamento di Palazzo Chigi sul decreto Sicurezza punta a tenere insieme la sicurezza pubblica e le esigenze di coloro che usano i coltelli per lavoro o per sport. Per alcune tipologie di lame non scatterà più il divieto assoluto di porto perché basterà dimostrare una valida ragione lecita e verificabile. Resta il divieto assoluto di porto per i coltelli a serramanico con lama di almeno cinque centimetri ad apertura a scatto o a molla come pure i coltelli a farfalla con lama affilata o appuntita e gli strumenti camuffati, come quelli nascosti dentro altri oggetti o mascherati da utensili. 

Legge Pmi, in vigore la stretta sui finti prodotti artigianali

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Pag. 31

La legge sulle Pmi intende tutelare il Made in Italy e contrastare l’abusivismo nell’artigianato. I dati stimano, infatti, in oltre 850 mila gli operatori che si spacciano per imprenditori del settore artigiano nelle attività promozionali. L’azione di tutela del Made in Italy e dei consumatori contro la concorrenza sleale si accompagna a sanzioni amministrative pari all’1% del fatturato dell’impresa e, comunque, non inferiore a 25 mila euro a violazione. 

Superamento del comporto, alt al licenziamento tardivo

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Angelo Zambelli - Pag. 32

Con una recente ordinanza la Cassazione ha ribadito che l’inerzia prolungata del datore di lavoro dopo il rientro del lavoratore può equivalere a rinuncia tacita al licenziamento. In tal caso, le assenze già ‘tollerate’ non possono più essere conteggiate per superamento del comporto. Nel caso concreto, la lavoratrice aveva superato il limite, ma il rapporto è proseguito per oltre 14 mesi. Ciò ha generato un legittimo affidamento sulla continuità del lavoro, rendendo illegittimo il licenziamento. La decisione della Corte d’appello di Catanzaro è stata confermata. Resta però possibile licenziare per nuove assenze, mentre le imprese devono agire tempestivamente per non perdere tale diritto. 

Naspi, nessuna notifica all’Inps se l’attività di lavoro è a reddito zero

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Antonello Orlando - Pag. 32

Solo in caso di percezione effettiva di redditi professionali il fruitore della Naspi deve comunicare l’attività di lavoro autonomo. La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 7957/2026 si è occupata di un caso relativo a un lavoratore che aveva ottenuto la indennità di disoccupazione nel 2016 e, al momento della presentazione della domanda, aveva dichiarato il reddito presunto dalla propria attività di lavoro autonomo come previsto dall’art. 10 del decreto legislativo n. 22/2015. La sede territoriale dell’Inps aveva riconosciuto la Naspi per quell’anno. L’anno successivo il lavoratore non aveva comunicato alcun dato all’Istituto di previdenza nazionale in quanto non aveva svolto attività né incassato reddito. L’ufficio aveva, però, dichiarato la decadenza della partita Iva. I giudici di merito avevano confermato la dichiarazione. La Suprema corte ha cassato entrambe le pronunce.

Amministratore di fatto anche svincolato dall’attività produttiva

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Negri - Pag. 33

Con la sentenza n. 10984 la Cassazione penale ha stabilito che per l’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto occorre verificare l’esistenza di sintomi dell’inserimento organico con funzioni direttive che, in caso di società non più operativa, devono essere riferiti non alla inesistente fase produttiva e commerciale, ma alla gestione del patrimonio. Di conseguenza la prova può essere ricavata anche da uno o più atti che per oggetto e tempo di esecuzione costituiscono indici dell’esistenza del potere di fatto in modo non episodico o occasionale. La titolarità della carica di amministratore della società capogruppo non implica di per sé la qualifica di amministratore di fatto delle società controllate, salvo che l’esercizio dei poteri di direzione e coordinamento si concretizzi in atti di gestione di fasi o settori dell’attività delle controllate. 

Macrolesioni, Tabella unica nazionale per tutti i risarcimenti e senza limiti

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Maurizio Hazan - Pag. 33

Con un’attesa sentenza pubblicata ieri la Corte di cassazione ha esteso l’ambito di applicazione del Dpr 12/2025 stabilendo che la Tabella unica nazionale (Tun) si applica per il calcolo dei risarcimenti dei danni non patrimoniali da macrolesioni non solo in ambito di circolazione stradale e malasanità ma anche per gli eventi lesivi precedenti al 5 marzo 2025, ovvero alla data di entrata in vigore del Dpr 12/2025. Il nuovo orientamento rischia di provocare criticità nella definizione degli accordi stragiudiziali dei sinistri in quanto obbliga a rivalutare le riserve delle compagnie assicurative in relazione a danni di più seria consistenza per i quali la Tur paga di più della tabella milanese. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Tabella lesioni pure per i vecchi sinistri’ – pag. 31)

Non si può annettere un’apertura sul vano scala

8 Aprile 2026 | Il Sole 24 Ore - Fulvio Pironti - Pag. 34

Beni comuni. La realizzazione di opere nella propria unità immobiliare deve rispettare i limiti disposti dall’articolo 1102 del Codice civile per utilizzare i beni comuni del condominio in quanto non è possibile alterare la destinazione del bene né impedirne o ridurne in modo apprezzabile l’uso da parte degli altri condòmini. Alla luce di ciò è illegittima la chiusura o incorporazione di un’apertura destinata a dare luce e aria a parti comuni, anche se l’intervento avviene su proprietà esclusiva. A stabilirlo è la Corte di cassazione nell’ordinanza n. 7671 pubblicata lo scorso 30 marzo. Il caso riguardava la realizzazione di una veranda sul terrazzo di proprietà da parte di un condomino con conseguente incorporazione di una finestra condominiale destinata a fornire luce ed aria al vano scale. 

Inps e fisco prima, parcelle dopo

8 Aprile 2026 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 30

Con la circolare emessa lo scorso 17 marzo il ministero della Giustizia ha dato attuazione all’obbligo di verifica preventiva. Prima di eseguire i pagamenti la pubblica amministrazione è tenuta a verificare tramite la banca se il beneficiario è inadempiente rispetto a cartelle esattoriali di qualunque importo, anche minimo. In caso affermativo, la quota corrispondente al debito deve essere versata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e soltanto l’eventuale eccedenza può essere corrisposta al professionista. Il nuovo obbligo di verifica preventiva previsto dal comma 1-ter dell’articolo 48-bis del Dpr n. 602/1973, introdotto dalla legge n. 199/2025 (manovra di Bilancio 2026), scatterà dal prossimo 15 giugno per i pagamenti delle PA, anche sotto i 5 mila euro. Soggetti alla verifica preventiva sono tutti i professionisti che percepiscono dagli uffici giudiziari compensi che rientrano nei redditi di lavoro autonomo.

Cid digitale ai nastri di partenza

8 Aprile 2026 | Italia Oggi - Antonio Ciccia Messina - Pag. 31

Oggi entra in vigore il regolamento IVASS che contiene nuovi obblighi a carico delle imprese di assicurazione. Infatti alla denuncia di sinistro stradale su supporto cartaceo si affianca quella digitale ma occorre prestare attenzione alla privacy perché servono sistemi adeguati di protezione dei dati e non è possibile sfruttare l’adesione al servizio online per recapitare pubblicità. Con la compilazione del modulo digitale per la denuncia dei sinistri, scattano gli effetti previsti dall’art. 143, comma 2 del Codice delle assicurazioni private per cui, con la firma congiunta, il sinistro si presume verificato come descritto dal Cid, con conseguente accelerazione dei risarcimenti, salvo prova contraria da parte delle compagnie assicurative. 

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