Dal 1995 al Vostro fianco

Professionisti nella Consulenza societaria, tributaria e contrattuale

Servizi

Ambiti di specializzazione

L’esperienza specifica, maturata negli anni da parte dei componenti lo Studio S.A.C.C.E.A., consente l’effettuazione di attività di consulenza fiscale nell’accezione più ampia del termine e, in particolare, nel campo dell’imposizione diretta ed indiretta mediante la:

  • redazione di pareri pro veritate;
  • definizione di appropriate strategie di tax planning in ragione delle iniziative di investimento o di negozi giuridici in genere promuovibili dal Contribuente persona fisica, giuridica o Ente collettivo;
  • assistenza, in sede di predisposizione del bilancio di esercizio, finalizzata alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni civilistico-fiscali;
  • redazione delle Dichiarazioni fiscali riferite a persone fisiche, giuridiche o Enti collettivi, con inoltro delle stesse in via telematica;
  • attività di aggiornamento professionale, ove richiesto, a favore del management aziendale;
  • segnalazione ai Clienti, attraverso la predisposizione di idonee Circolari di aggiornamento, delle principali novità introdotte dal Legislatore Fiscale e le risoluzioni interpretative adottate dal Ministero delle Finanze.

L’attività assume una specifica valenza nel settore contabile e nel controllo di gestione e specificamente mediante:

  • la predisposizione e riclassificazione di situazioni economico-patrimoniali in ossequio ai principi civilistici e contabili;
  • la rielaborazione di budget forniti dal Cliente e successiva predisposizione, applicazione e segnalazione dei correttivi ed integrazioni alle metodiche di redazione utilizzate dal Cliente medesimo;
  • la predisposizione ed organizzazione di procedure di controllo, mediante elaborazione di check-list personalizzate in funzione della realtà gestionale dell’azienda;
  • la verifica dei rapporti con i terzi creditori e con i clienti;
  • la verifica dei rapporti e delle condizioni con il sistema creditizio;
  • la predisposizione di procedure e modelli finalizzati all’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane impiegate nell’azienda;
  • la verifica del grado di professionalità ed esperienza esprimibile dal personale impiegato in azienda e/o in fase di selezionamento, con indicazione al management della funzione ricopribile nell’organigramma aziendale dalle risorse umane esaminate.

La consulenza societaria si sostanzia nell’esercizio delle seguenti attività:

a) studio di fattibilità di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, acquisizioni) mediante:

  • l’elaborazione di prospetti di valutazione e comparazione degli assets patrimoniali, sulla base dei diversi riflessi conseguibili dalle potenziali tipologie di diversificazione di utilizzo e/o di alienazione, nelle ipotesi di ristrutturazione, riconversione, vendita e/o acquisizione di rami d’azienda;
  • la predisposizione di reports e situazioni patrimoniali funzionali allo scorporo di rami d’azienda, alla redazione di progetti di scissione o fusione societaria;
  • la predisposizione di business plan per la verifica delle condizioni economico-finanziarie e patrimoniali occorrenti alla realizzazione di nuove tipologie di investimento imprenditoriale, con l’indicazione dei riflessi fiscali;

b) predisposizione di atti, delibere sociali e contratti, occorrenti per dare una corretta esecuzione alle decisioni assunte dall’Assemblea dei Soci e/o dall’Organo Amministrativo;

c) consulenza ed assistenza per la risoluzione di problematiche endo-societarie insorte tra gli Organi sociali;

d) definizione delle strategie atte ad assicurare il buon andamento della gestione aziendale, con predisposizione, ove occorrente, di Patti tra i componenti la compagine sociale (sindacato di voto, sindacato di blocco, ecc.).

Lo svolgimento dell’attività di consulenza consiste:

  • nella redazione di pareri pro veritate in merito ad operazioni per le quali possono sussistere aspetti di diversa interpretazione circa gli effetti e la portata fiscale;
  • nel patrocinio diretto e/o per conto di altri Professionisti e Associazioni di categoria, delle controversie insorte tra i Contribuenti e l’Amministrazione Finanziaria;
  • nell’assistenza diretta presso il luogo ove è in corso l’attività di verifica da parte degli Organi dell’Amministrazione Finanziaria;
  • nello studio delle risultanze dei verbali redatti giornalmente dai verificatori;
  • nell’analisi delle poste e/o degli atti oggetto di contestazione, con redazione di istanze, prospetti, relazioni e quant’altro si dovesse rendere utile nel corso della verifica e/o al momento della sottoscrizione da parte del Contribuente del processo verbale di constatazione finale;
  • nell’effettuazione di interventi ed accessi, presso l’Amministrazione Finanziaria, per verificare la percorribilità di ipotesi di definizione della controversia, mediante il ricorso all’Istituto dell’Accertamento con Adesione;
  • nell’analisi di fattispecie per le quali si rende proponibile un’istanza di Autotutela da inoltrarsi agli Uffici periferici della Pubblica Amministrazione per l’annullamento di atti che appaiono essere illegittimi o nulli;
  • nella predisposizione di ricorsi, nei diversi gradi di giudizio, avverso atti emanati dall’Amministrazione Finanziaria nell’esercizio della funzione accertatrice e/o liquidatrice di tributi in genere, la cui competenza per materia è demandata alla Giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;
  • nell’assistenza e rappresentanza in sede di discussione della controversia innanzi alle Commissioni Provinciali e Regionali;
  • nella predisposizione, con il patrocinio di Studi Legali, di ricorsi innanzi alla Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione.

La composizione della tipologia di clientela seguita dallo Studio (Imprese operanti nel settore industriale, dei servizi, Professionisti iscritti nei rispettivi Albi, Gestori di Patrimoni immobiliari) porta ad un costante aggiornamento dei modelli e degli schemi contrattuali al fine di renderli più aderenti possibili ai desiderata dei contraenti e alle opportunità consentite dalle norme vigenti. L’assistenza contrattuale prestata vede i componenti dello Studio impegnati, ove richiesto, con accessi diretti presso la sede del Cliente per delineare le strategie ottimali per la gestione della trattativa, da perfezionarsi con la redazione di contratti personalizzati all’esito del confronto con i rappresentanti della controparte negoziale.

I partners dello Studio sono iscritti all’Albo dei Consulenti Tecnici e dei Periti presso il Tribunale di Bologna ricevendo negli anni, da parte dell’Autorità Giudiziaria, incarichi di sicura valenza nell’ambito dell’accertamento:

  • della sussistenza dei presupposti di bancarotta fraudolenta in procedure concorsuali;
  • della ricostruzione di accadimenti aziendali in contenziosi societari, promossi in sede civile, con valutazione dei riflessi di natura civilistica e fiscale.

La specifica esperienza viene trasfusa anche nell’assunzione di incarichi di:

  • consulente tecnico di parte in contenziosi civili e penali;
  • membro di Collegi Arbitrali.

Lo Studio è altresì strutturato per procedere alla redazione di perizie di:

  • valutazione di Società, di rami d’azienda, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2343 C.C.;
  • valutazione di compendi immobiliari;
  • ricostruzione dell’asse ereditario in presenza di donazioni effettuate dal de cuius in vita che vanno giuridicamente portate in collazione;
  • valutazione della sussistenza di diritti immateriali per brevetti, marchi, interagendo allo scopo con strutture collegate che operano in Italia e all’Estero.

Lo studio

Lo Studio Associato Commerciale S.A.C.C.E.A. venne costituito nel Gennaio 1995 da Professionisti iscritti nei rispettivi Albi Professionali i quali avvertirono l’esigenza di creare una struttura unica che potesse rispondere, in maniera adeguata, alla richiesta di specializzazione, nelle varie aree di consulenza, caratterizzante il quotidiano rapporto che intercorre tra il Cliente ed il Commercialista.

Vennero così integrate in maniera sinergica le distinte esperienze maturate dagli Associati nell’esercizio della professione intrapresa a partire dal 1989.

Il superamento degli schemi tradizionali, con i quali solitamente si impostavano e cristallizzavano gli Studi caratterizzati dall’esperienza del singolo Professionista, ha consentito negli anni di implementare la specializzazione degli Associati e Collaboratori in distinte branche, superando così il gap, in termini di tempo e di approfondimento delle tematiche, evidenziabile dal Professionista tuttologo.

Lo svolgimento degli incarichi professionali, con l’adozione di procedure di “integrazione collegiale”, ha permesso di soddisfare compiutamente le aspettative dei Clienti, riscuotendo spesso l’apprezzamento da parte dei Professionisti di riferimento dei terzi contraenti con la clientela dello Studio.

Tale lusinghiero effetto ha reso possibile anche l’esercizio di attività di consulenza in affiancamento ad altri Studi professionali (in prevalenza Legali e Commerciali) e ad Associazioni di categoria, venendosi così a creare una forma di collegamento funzionale nell’esecuzione di incarichi complessi, nel pieno rispetto della titolarità del rapporto con il Cliente e/o Associato.

Chi siamo

Dott. Giovanni Errico, iscrizione ~ con anzianità dal 1989 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • contrattualistica;
  • consulenza ed assistenza societaria;
  • contenzioso tributario;
  • valutazione di aziende;
  • consulenza aziendale e tributaria rivolta ad Imprese;
  • fallimentare anche quale curatore e commissario giudiziale;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure
  • amministratore giudiziario, iscritto all’Albo di cui al D.Lg.vo 4 febbraio 2010, n. 14, con svolgimento, negli anni, di complessi incarichi conferitigli dall’Autorità Giudiziaria

Rag. Michele Azzolini, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • consulenza finanziaria e rapporti con il sistema creditizio;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;
  • contenzioso tributario;
  • consulenza aziendale e fiscale rivolta ad Imprese;
  • incarichi in procedimenti civilistici e penali quale CTP, CTU, consulente di Procure

Dott. Luigi Carvelli, iscrizione ~ con anzianità dal 1995 ~ all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna. Revisore legale.
Attività libero professionale svolta precipuamente nelle seguenti specialità:

  • consulenza fiscale rivolta ad Imprese;
  • revisione contabile di Società ed Enti;
  • analisi e riclassificazioni di bilanci;
  • predisposizioni di business plan;
  • assistenza e consulenza in organizzazione aziendale;

Dott. Luigi Carvelli

Rag. Monica Marsigli

Dr. Alfonso Manzo

Rag. Denise Fiorini

Rag. Jacqueline Trubia

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Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Chiarimenti sulla detraibilità delle spese di coordinamento nei contratti di appalto e subappalto con general contractor nell’ambito del Superbonus

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 17/E del 29 aprile 2026, ha fornito chiarimenti in merito al corretto inquadramento tributario delle spese sostenute per gli interventi legati al Superbonus, in presenza di contratti di appalto e subappalto stipulati dalle imprese edili incaricate dei lavori. 

I chiarimenti hanno riguardato, in particolare, la correttezza degli esiti dei controlli effettuati dalle Direzioni provinciali nei confronti delle imprese di costruzione che, in qualità di appaltatrici – e avvalendosi anche di imprese subappaltatrici – hanno realizzato i lavori per i quali i committenti hanno potuto fruire dello sconto in fattura. 

Le imprese in parola, oltre a rivestire il ruolo di appaltatrici degli interventi agevolati, hanno assunto anche il ruolo di ‘general contractor superbonus’, obbligandosi verso il committente a gestire anche i rapporti con i vari professionisti coinvolti nei lavori e nelle procedure di asseverazione. 

L’Agenzia ha rilevato che nell’affidamento dei lavori in subappalto, il corrispettivo applicato dall’impresa appaltatrice al committente, nella parte eccedente rispetto a quanto riconosciuto alle imprese subappaltatrici, viene considerato come corrispettivo per attività di mero coordinamento, con conseguente disconoscimento della detraibilità della corrispondente spesa per il committente.

Nei lavori legati al Superbonus diverse imprese edili si sono qualificate sul mercato come ‘general contractor Superbonus’. Si tratta di una espressione ‘atecnica’ dal punto di vista giuridico in quanto la figura del contraente generale è tipica dei contratti pubblici e non trova applicazione nei rapporti tra privati, come quelli relativi al Superbonus. Nel privato, però, vige il principio della piena autonomia negoziale e di conseguenza committente e appaltatore sono liberi di prevedere subappalti totali o parziali. 

Pertanto, nei rapporti tra privati l’operatore che si presenta come general contractor Superbonus non assume alcuna qualifica speciale. La sua natura giuridica dipende solo dalle obbligazioni contrattuali assunte. 

La possibilità di optare per la fruizione del beneficio fiscale sotto forma di sconto sul corrispettivo, direttamente in fattura dal fornitore al committente, ha dato impulso a prassi commerciali e modelli organizzativi di accentramento, in capo ad un unico soggetto, non soltanto del ruolo di ‘appaltatore unico’ ma, anche, di ‘referente amministrativo e finanziario unico’ del committente. Tutto questo relativamente alla realizzazione delle opere, ai servizi professionali tecnici di progettazione ed esecuzione dell’opera, ai servizi professionali di asseverazione e ai servizi amministrativi connessi al rilascio del visto di conformità fiscale. 

Tre le tipologie contrattuali più diffuse nell’ambito del Superbonus: 

  • impresa appaltatrice che realizza gli interventi agevolati, con facoltà di subappalto;
  • mandatario che contrattualizza e paga per conto del committente i professionisti tecnici e fiscali, coordinandoli sul piano amministrativo;
  • commissionario di servizi amministrativi che applica lo sconto in fattura sia sui propri corrispettivi sia su quelli dei professionisti riaddebitati.

 

Distinzione tra general contractor ‘puro’ e general contractor ‘appaltatore’

 

L’Agenzia delle Entrate, in vari documenti di prassi, ha delimitato il perimetro delle spese sostenute in caso di lavori coordinati dal general contractor. 

Di questo si è parlato in tre diverse risposte ad istanze di interpello pubblicate nel 2021 (risposte nn. 254, 261 e 480), a cui ha fatto seguito la circolare n. 23/2022 che ha fornito indicazioni di dettaglio, confermando quanto espresso in occasione delle tre richiamate risposte a interpello. 

Dalla circolare n. 23/E/2022 emerge la nozione di ‘contraente generale’ ossia ‘general contractor’. Sono tali coloro che ‘ su incarico dei committenti (persone fisiche, condòmini) gestiscono i rapporti con le imprese nonché, in taluni casi, con i professionisti e i tecnici, che rilasciano le prescritte asseverazioni, e con i Caf o i professionisti che rilasciano il visto di conformità ai fini dell’opzione per il c.d. sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante al committente’, pur nella piena consapevolezza che ‘tale figura è stata […] normativamente individuata solo dalla disciplina dei contratti pubblici mentre, con riferimento agli interventi edilizi commissionati da soggetti privati, l’attività di ‘contraente generale’ è ordinariamente disciplinata nell’ambito dell’autonomia contrattuale che regola i rapporti privatistici che intercorrono tra il committente/beneficiario delle agevolazioni e le imprese e/o i professionisti’.

Dalla lettura della circolare emerge che ‘ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus, non rilevano gli schemi contrattuali utilizzati nei rapporti tra committente e general contractor – che attengono esclusivamente a profili civilistici – essendo, invece, necessario che siano debitamente documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell’agevolazione’. Il corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento non rientra tra le spese ammesse al Superbonus in quanto non si tratta di costi direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento agevolato. 

‘In sostanza, il committente può fruire del Superbonus in relazione ai costi che gli vengono addebitati da un’impresa o da un professionista, in qualità di general contractor, per l’esecuzione degli interventi nonché per il rilascio delle asseverazioni, delle attestazioni e del visto di conformità, a condizione che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del predetto committente/beneficiario dell’agevolazione, mentre non è ammesso alla detrazione alcun margine funzionale alla remunerazione dell’attività posta in essere dal general contractor, in quanto esso costituisce costo non incluso tra quelli detraibili’. 

L’Agenzia delle Entrate, già con la circolare n. 30/E/2020, ha confermato che ‘sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da una immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificamente riconosciuti all’amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condòmini connessi all’esecuzione dei lavori e all’accesso al Superbonus. Tale chiarimento è estendibile anche all’eventuale corrispettivo corrisposto al general contractor per l’attività di mero coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato trattandosi, anche in questo caso, di costi non direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall’agevolazione’. 

La detrazione spetta anche quando il general contractor sia una ESCO (energy Service Company) che realizzerà presso vari clienti, privati cittadini o condomìni, interventi di riqualificazione energetica finalizzati alla fruizione del Superbonus.

 

Qualificazione dell’impresa appaltatrice e irrilevanza dell’assetto organizzativo

 

L’impresa che si obbliga nei confronti di un committente privato a realizzare determinate opere in regime di appalto mantiene la qualifica di impresa appaltatrice. Tale qualifica non dipende dalla modalità organizzativa prescelta per l’esecuzione delle opere, ma dall’assunzione dell’obbligazione realizzativa nei confronti del committente. 

La natura di impresa appaltatrice resta sia quando l’impresa esegue i lavori con mezzi e personale proprio, sia quando li affida a terzi, mediante subappalto. In quest’ultimo caso la sua attività si concentra sul coordinamento tecnico dell’intervento, mentre l’esecuzione materiale è svolta dai subappaltatori. In ogni caso, l’impresa resta titolare dell’obbligazione principale verso il committente e, di conseguenza, delle correlate responsabilità civilistiche, amministrative e di sicurezza. 

Ciò che caratterizza l’appalto è l’assunzione dell’obbligazione di risultato verso il committente. La decisione di eseguire i lavori direttamente o tramite subappalto, non incide sulla posizione giuridica né sulle responsabilità in capo all’impresa. 

 

Trattamento fiscale del coordinamento e dello sconto in fattura e principi operativi per gli Uffici

 

Dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate emerge la doppia figura del general contractor che se esplica solo attività di coordinamento è considerato general contractor ‘puro’ mentre, se si occupa anche dell’esecuzione dei lavori riveste il ruolo di general contractor appaltatore. 

Quando il general contractor opera come impresa appaltatrice e svolge anche attività di coordinamento amministrativo, il corrispettivo per il mero coordinamento nell’applicazione dello sconto in fattura non rientra tra le spese ammissibili al Superbonus; restano, invece, detraibili tutti i corrispettivi per l’esecuzione dei lavori. 

Il fatto che la fattura del general contractor rechi esclusivamente i corrispettivi dovuti per l’esecuzione dell’appalto, senza alcuna voce distinta riferita all’attività di mero coordinamento o all’applicazione dello sconto in fattura, non consente una riproposizione automatica in tutto o in parte di tali importi da compensare per opere appaltate a compensi per servizi di coordinamento o per la gestione dello sconto. Una diversa qualificazione richiede infatti una motivazione specifica, supportata da idonei mezzi di prova, che dimostri come una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore nell’ordinaria attività di coordinamento dei lavori, ma si riferisca a un’attività di coordinamento amministrativo distinta e autonomamente remunerata. 

 

Conclusioni

 

Per valutare correttamente la detraibilità delle spese è fondamentale distinguere tra le due tipologie di general contractor. Se il suo operato è di semplice coordinamento il relativo compenso non è imputabile ai lavori agevolati e, dunque, al Superbonus; pertanto, il general contractor c.d. ‘puro’ non ha diritto alla detrazione e allo sconto in fattura. Qualora, invece, il general contractor riveste il ruolo dell’appaltatore, il suo corrispettivo sarà detraibile o sarà possibile per lui accedere allo sconto in fattura. Naturalmente questo richiede il rispetto delle condizioni di legge, dei limiti di congruità, dei massimali previsti. 

Ridenominazione del codice tributo per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’articolo 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Il decreto legge n. 38/2026 all’articolo 8 ha introdotto, per l’anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d’imposta. 

Per consentire la fruizione in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 14/E/2026 ha istituito il codice tributo ‘7079’.

Con la risoluzione n. 16/E del 23 aprile 2026 l’Amministrazione finanziaria ha provveduto a ridenominare il codice tributo ‘7079’ in ‘7079’ – denominato ‘Credito d’imposta – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. Non cambiano le modalità di compilazione del modello F24 indicate nella risoluzione n. 14/E/2026. 

Ridenominazione dei codici tributo per il versamento delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (Cfc)

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 15/E del 16 aprile 2026, adegua il modello F24 alle novità del Tuir che hanno modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (Cfc). 

Per consentire ai soggetti controllanti di effettuare i versamenti delle imposte del regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate, l’Agenzia ha fornito le dovute istruzioni.

L’Amministrazione finanziaria ha provveduto anche a rideterminare i codici tributo per il versamento dell’imposta disciplinata dall’articolo 167, comma 4-ter del Tuir. L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche operate dal decreto legge n. 84/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025 n. 108. 

Ad essere ridenominati sono i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 64/E/2024. Restano ancora valide le modalità di compilazione del modello F24 contenute nella richiamata risoluzione n. 64/E/2024. 

Istituzione del codice tributo per l'utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti di cui all’art. 8 Dl n. 38/2026

1 Maggio 2026 |

Per l’anno 2026 il legislatore ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’89,77% dell’importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all’articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto legge n. 19/2024 – ‘Transizione 5.0’, e che hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione che l’investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy 24 luglio 2024. 

Il credito d’imposta in parola è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026. 

Al GSE spetta il compito di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. 

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale. 

Per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la stessa ha istituito il codice tributo ‘7079’ denominato ‘Credito d’imposta – Transizione 5.0 – Articolo 8, del decreto legge 27 marzo 2026 n. 38’. 

Istituzione della causale per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa dottori Commercialisti

1 Maggio 2026 |

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 13/E del 1°aprile 2026, ha istituito la causale contributo per il versamento, tramite il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle sanzioni e degli interessi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei dottori commercialisti. 

La nuova causale contributo è la seguente: ‘E150’ denominata ‘Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore dei Dottori commercialisti – adempimenti CNPADC’. 

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

La sfida di Meloni al Senato ‘Con noi diminuite le tasse’

14 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Adriana Logroscino - Pag. 8

Nel primo premier time al Senato dopo un anno, Giorgia Meloni ha difeso l’operato del Governo, respingendo le accuse di essere distante dal ‘Paese reale’ e sostenendo di mantenere ancora il consenso degli italiani dopo 3 anni e mezzo di mandato. Ha avuto momenti di scontro con le opposizioni, in particolare con Matteo Renzi, il Pd e il M5S, accusandoli di avanzare poche proposte concrete e ricordando le responsabilità dei governi precedenti. La premier ha indicato come priorità il sostegno a lavoratori e imprese, puntando su crescita economica, occupazione e riduzione della pressione fiscale. Sul caro energia ha rivendicato il decreto bollette e annunciato entro l’estate provvedimenti per rilanciare il nucleare in Italia. Dialogo aperto con le opposizioni per collaborare sulle difficoltà economiche del Paese.  Meloni ha difeso i risultati del Governo su occupazione, Sud, casa e sanità.

Decreto fiscale, il caso telemarketing. Oggi la fiducia

14 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Enrico Marro - Pag. 34

Sparisce l’emendamento sul telemarketing selvaggio dal decreto fiscale. La relatrice al testo ha detto che non è stata trovata l’unanimità necessaria. Le opposizioni attaccano, per il M5S il decreto fiscale è diventato un decreto omnibus. In ogni caso l’emendamento sul telemarketing che puntava ad estendere il divieto di telemarketing aggressivo, già in vigore sui contratti di luce e gas, anche agli operatori delle telecomunicazioni, è stato trasformato in un ordine del giorno che impegna il Governo a provvedere non appena possibile. Tra gli emendamenti che ieri hanno avuto il via libera figura la proposta della Lega che estende anche alla rottamazione 5 delle cartelle esattoriali i 5 giorni di tolleranza sul ritardato pagamento delle rate. Oggi il Governo chiederà la fiducia sul decreto che poi passerà alla Camera per essere convertito entro il 26 maggio. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Duello sul divieto di telemarketing ma l’estensione alle tlc non passa’ – pag. 2)

Più tempo per il concordato Pagamenti Pa, stretta allentata

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 2

Dopo il via libera della commissione Finanze il decreto fiscale, oggi, arriva a Palazzo Madama con la prima lettura e con l’ennesimo voto di fiducia. In sintesi le modifiche apportate al testo evidenziano che l’adesione al concordato preventivo biennale dovrà avvenire entro il 31 ottobre e sono previste nuove soglie per le partite Iva meno affidabili. Sempre in caso di accordo con il Fisco diventa deducibile l’iperammortamento. Arriva la rottamazione 5 con un percorso su misura anche per le cartelle relative a multe stradali dei Comuni, Imu, Tari e altri tributi amministrati dagli enti locali.  Per chi ha già aderito alla definizione agevolata per le cartelle su crediti erariali o contributivi scatta la tolleranza di 5 giorni per il pagamento della prima e unica rata del piano. Dopo il pressing dei professionisti viene allentata la stretta sui pagamento della Pa in vigore dal prossimo 15 giugno: l’obbligo di compensazione con eventuali debiti iscritti a ruolo e non saldati scatterà soltanto se le cartelle non onorate sono di importo complessivo pari almeno a 5 mila euro. 

Rottamazione quinquies per Imu, Tari e multe: domande entro ottobre

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Pasquale Mirto - Pag. 2

Anche i carichi degli enti territoriali affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione potranno entrare nella rottamazione quinques disciplinata dal decreto fiscale per il quale è iniziato l’iter di conversione. Si tratta di un’autonoma forma di definizione agevolata disciplinata dalla norma statale, il cui perimetro non può essere modificato dal Comune. Pertanto, non servirà approvare alcun regolamento, ma solo una delibera consiliare con la quale si aderisce alla rottamazione erariale. Oggetto della rottamazione sono tutti i carichi affidati ad Ader dal 1°gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 riguardanti debiti tributari come, ad esempio, per Imu e Tari, patrimoniali (rette scolastiche) e sanzioni al Codice della strada. Restano esclusi i debiti derivanti dalle pronunce della Corte dei conti. Entro il prossimo 30 giugno i Comuni sono chiamati a decidere per l’adesione. 

Nuovo Testo unico con spazio autonomo alla global minimum tax

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - M.Mo., G.Par. - Pag. 2

Via libera della Commissione Finanze della Camera al nuovo Testo unico delle imposte sui redditi. Tre le osservazioni formulate al Governo. La prima è costituita dall’invito a valutare ‘una definizione più coerente della partizione interna’ e ‘l’introduzione di un’autonoma partizione’ per la global minimum tax. Il Governo viene anche esortato a tenere aggiornato ‘lo schema di testo unico con le innovazioni normative introdotte nell’ordinamento successivamente alla sua adozione’. Un emendamento al decreto fiscale consente alle Regioni di far riferimento alle norme precedenti ai Testi unici fino alla loro entrata in vigore che è stata differita al 1°gennaio 2027.

Modello 730, da oggi al via le modifiche dei dati e gli invii

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Cristina Bartelli - Pag. 3

Da oggi, 14 maggio, sarà possibile modificare e inviare all’Agenzia delle Entrate il modello 730. Il contribuente ha la possibilità anche di trasmettere il modello autonomamente, ovvero senza l’ausilio di professionisti né intermediari: lo scorso anno i modelli fai-da-te sono stati 5 milioni. Chi si accorgerà di aver commesso errori avrà la possibilità di annullare la dichiarazione e di provvedere ad un reinvio entro termini ben precisi. Se da oggi  scatta la possibilità di modificare il 730 e di provvedere alla trasmissione, dal 19 maggio il contribuente potrà annullare da solo la dichiarazione precedente e inviarne una nuova. Questa possibilità potrà essere sfruttata una sola volta e potrà essere utilizzata fino al 22 giugno. L’invio della nuova dichiarazione potrà essere fatto dopo che sono trascorse 24/48 ore dall’annullamento della precedente. Dopo questa data o si presenta il modello Redditi correttivo entro il 2 novembre o la dichiarazione 730 integrativa entro il 26 ottobre. Per l’invio dell’integrativa è necessario avvalersi di un Caf o di un professionista abilitato. 

Rimborsi spese mediche, puzzle di regole in dichiarazione

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marcello Tarabusi - Pag. 3

Sui rimborsi delle spese mediche le regole cambiano a seconda della loro origine e dell’anno di percezione. La regola dispone che le spese e gli oneri sono detraibili o deducibili nei limiti in cui sono rimasti effettivamente a carico del contribuente. Se una spesa viene rimborsata nell’anno in cui è sostenuta, questa non è rimasta a carico, e il beneficio si perde. Se, invece, il rimborso arriva in anni successivi, il bonus resta, ma il rimborso è tassato nell’anno di incasso. Se il rimborso è parziale, la detrazione o deduzione si calcola sulla parte non rimborsata. Sono previste, però, molte eccezioni. Come le coperture sanitarie con premi o contributi non detraibili o non deducibili, per cui le spese restano detraibili e i rimborsi non sono tassati. Se invece premi o contributi sono fiscalmente agevolati, i rimborsi annullano il beneficio o diventano imponibili negli anni successivi. Le regole cambiano tra polizze, fondi sanitari e società di mutuo soccorso, ciascuno con limiti e trattamenti diversi. 

Iperammortamento, fruizione vincolata all’interconnessione

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Roberto Lenzi - Pag. 31

Tra gli aspetti più rilevanti della nuova disciplina dell’iperammortamento emerge che solo l’avvenuta interconnessione rende possibile l’invio della comunicazione di ultimazione dell’investimento. In ogni caso la comunicazione va inviata entro il 15 novembre 2028. La novità è significativa se confrontata con l’impostazione originaria del Piano Industria 4.0. Il nuovo testo restringe la flessibilità procedurale che caratterizzava il Piano. L’invio della comunicazione finale dopo l’interconnessione non è solo una comunicazione di ultimazione dell’investimento ma anche di avvenuta interconnessione. La comunicazione conclusiva non fotografa semplicemente l’acquisto o la consegna del bene, ma presuppone che l’investimento abbia già raggiunto la condizione tecnica necessaria per accedere all’agevolazione che viene certificata dal tecnico che rilascia la certificazione di interconnessione. 

Obbligo di doppia comunicazione

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Ro.L. - Pag. 31

Sono due le comunicazioni annuali che interessano l’iperammortamento. La prima del 20 gennaio contiene i dati relativi agli investimenti effettuati, al costo sostenuto e alla previsione di utilizzo del beneficio. La sua funzione è prevalentemente ricognitiva e previsionale. La seconda integrativa del 30 giugno contiene invece l’indicazione del piano di ammortamento delle quote di incentivo imputate in ciascun esercizio. Questo adempimento consente di collegare il monitoraggio non solo alla realizzazione dell’investimento, ma anche alla dinamica temporale di utilizzo del beneficio. In sostanza, la prima comunicazione di gennaio aggiorna lo stato dell’investimento e dell’uso previsto del beneficio, quella di giugno monitora la distribuzione dell’incentivo nel tempo. 

Tp, le modifiche sul prezzo non hanno rilevanza Iva

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Barbara Rossi, Benedetto Santacroce - Pag. 34

La Corte di giustizia Ue nella causa C-603/24 è intervenuta in materia di Tp adjustment ai fini Iva affermando due principi. L’aggiustamento del prezzo di trasferimento non determinato quale corrispettivo di una specifica prestazione di servizio non ha rilevanza Iva. La valutazione va fatta sulla base delle singole clausole contrattuali che legano le imprese del gruppo. Il caso valutato dalla Corte nasce dalla struttura operativa definita tra l’Oem (Original Equipment Manufacturer) e la sua consociata portoghese (c.d. National Sale Company). Secondo i giudici di Lussemburgo per definire il trattamento Iva del Tp adjustment non si può prescindere dall’analisi del caso di specie e dagli accordi contrattuali. Dovrà essere valutato attentamente se l’eventuale aggiustamento ai fini del Tp sia il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi o un aggiustamento del prezzo  di operazioni effettuate tra le parti. 

Soggetti Isa, le tasse a luglio

14 Maggio 2026 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi, Andrea Bongi - Pag. 20

Al webinar sulle dichiarazioni organizzato dalla Fondazione centro studi dei commercialisti il viceministro all’Economia, Maurizio Leo ha dichiarato che a luglio arriverà la proroga del termine di pagamento delle imposte per i soggetti Isa in conseguenza del ritardo nel rilascio del software per il calcolo degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Il differimento dovrebbe portare il termine di pagamento dalla data ordinaria del 30 giugno al 20 luglio 2026, con la possibilità di effettuare anche il versamento con la maggiorazione dello 0,4% entro il 20 agosto. Possibili modifiche anche al concordato preventivo biennale. Allo studio l’aumento della riduzione dei termini di accertamento da 1 a 2 anni prevista in conseguenza dell’acquisizione del regime premiale Isa oltre alla possibilità di scomputare al reddito proposto dal fisco anche il beneficio conseguente alla fruizione dell’iperammortamento. 

Nuove liti fiscali in calo del 10%

14 Maggio 2026 | Italia Oggi - Giovanni Galli - Pag. 22

Si riduce il contenzioso nel processo tributario, grazie alla digitalizzazione e al Pnrr. Nell’ultimo biennio le nuove liti sono diminuite del 10% e quelle definite sono aumentate del 2,8%. In primo grado di giudizio i ricorsi nel 2025 sono scesi del 14,6% rispetto al 2024 e nel primo trimestre 2026 il contenzioso è già in flessione dell’8,1%. Il valore dei giudizi tributari lo scorso anno è stato di 24,2 miliardi: in primo grado 16 miliardi, in appello 8,2 miliardi. Il Sud è in testa per litigiosità, con la Campania prima. È quanto emerso dall’audizione del direttore del dipartimento della giustizia tributaria del Mef, Fiorenzo Sirianni in audizione dinanzi alla commissione bicamerale sull’Anagrafe tributaria. 

Timbro fai da te, superbonus ko

14 Maggio 2026 | Italia Oggi - Cristian Angeli - Pag. 23

Dalla sentenza n. 2395 dello scorso 4 maggio pronunciata dal Tribunale di Firenze emerge che il timbro ‘autoprodotto’ dal professionista e non fornito dal Collegio professionale rende invalida l’asseverazione Superbonus e travolge l’intera procedura fiscale del 110%, con conseguente responsabilità risarcitoria del tecnico per tutti i danni subiti dal committente. Dalla sentenza emerge un falso materiale idoneo a incidere direttamente sulla qualificazione soggettiva del dichiarante. Il professionista chiamato ad apporre il visto di conformità deve verificare l’effettiva iscrizione del tecnico asseveratore al relativo ordine o collegio professionale, trattandosi di requisito essenziale dell’atto. Il timbro ‘autoprodotto’ integra un falso idoneo ad incidere direttamente sulla qualificazione soggettiva del dichiarante e rende l’asseverazione originariamente invalida. 

Rassegna Legale

Le ultime notizie del giorno

Sangalli: l’economia abusiva vale 41 miliardi di euro

14 Maggio 2026 | Corriere della Sera - Valentina Iorio - Pag. 33

Ieri il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli ha dichiarato che nel 2025 l’illegalità è costata alle imprese del commercio 41 miliardi di euro, mettendo a rischio 284 mila posti di lavoro regolari. Un conto più salato rispetto a quello dell’anno precedente, quando si erano persi 39,2 miliardi. Secondo un’indagine dell’associazione, l’abusivismo nel commercio costa 10,5 miliardi di euro e altri 8,5 miliardi nella ristorazione. Mentre la contraffazione pesa per 5 miliardi e il taccheggio per 5,4 miliardi. Gli altri costi della criminalità ammontano a 7,4 miliardi e i costi per la cyber criminalità a 4,2 miliardi. Il 29% delle imprese percepisce un peggioramento dei livelli di sicurezza nel 2025. (Ved. anche Il Sole 24 Ore: ‘Piantedosi: ‘Difendere le imprese’ Sicurezza in calo, peso da 41 miliardi’ – pag. 10)

Isopensione, allo studio la proroga oltre il 2026

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giorgio Pogliotti - Pag. 10

Allo studio del Governo l’ampliamento della durata dell’isopensione, al momento garantita fino al 2026, oltre l’anno in corso. I tecnici stanno valutando anche un intervento per ampliare le vie d’uscita dal lavoro: l’ipotesi è di consentire anche ai lavoratori con contributi precedenti al 1996 di accedere alla pensione a 71 anni con 5 anni di contributi se rinunciano alle quote calcolate con il metodo retributivo. Sono le novità annunciate dal ministro del Lavoro, Marina Calderone, rispondendo a due interrogazioni alla Camera. 

Anomalie non segnalate, la banca paga il fallimento

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Patrizia Maciocchi - Pag. 34

Con la sentenza n. 13945/2026 la Corte di cassazione ha stabilito che se la banca non rispetta gli obblighi antiriciclaggio e non ferma i movimenti anomali dei soci relativi alla raccolta del risparmio, risarcisce il fallimento. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso del curatore di una Srl contro la banca presso la quale erano i conti di soci, amministratori e della compagine. Il ricorrente ha denunciato il comportamento dell’istituto di credito che, nonostante le anomalie delle operazioni messe in atto dai soci per quattro anni, aveva proseguito il rapporto senza segnalarle alle autorità di vigilanza né interromperle, violando la normativa antiriciclaggio. 

Area indeterminata, nullo il patto di non concorrenza

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Marcello Bonomo, Enrico Maria D’Onofrio - Pag. 35

La previsione di un vincolo di non concorrenza riferito non solo al luogo in cui venga fisicamente svolta l’attività concorrenziale ma anche al luogo in cui essa produca in tutto o in parte i propri effetti, integra una violazione del requisito di determinatezza o determinabilità del limite territoriale richiesto dall’articolo 2125 c.c., con conseguente nullità integrale del patto. Così ha deciso il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 2 aprile 2026. Nel caso esaminato riguardante un private banker, il collegio ha ritenuto che il riferimento al luogo in cui la prestazione ‘può essere utilizzata’ o ‘produce i propri effetti’ fosse di portata talmente generica da rendere imprevedibile, al momento della stipula, l’estensione del sacrificio richiesto al lavoratore. 

Annunci discriminatori di offerte lavoro, i sindacati possono fare causa

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giampiero Falasca - Pag. 35

Il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 53 del 27 aprile 2026, ha sostenuto che il sindacato può agire direttamente in giudizio contro annunci di lavoro e dichiarazioni pubbliche discriminatorie, anche quando non esiste una vittima individuata nominativamente.  Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione della Cgil del Trentino di agire contro alcune dichiarazioni ritenute discriminatorie rese da uno chef stellato sui social media.  Nel luglio 2025 lo chef aveva scritto su Facebook un annuncio in cui selezionava personale per un hotel in Trentino precisando: ‘Sono esclusi comunisti/fancazzisti’, oltre a fare riferimento a ‘persone con problematiche… di orientamento sessuale’. 

Detenuti con dipendenze: più alternative al carcere

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - Giovanni Negri - Pag. 36

Si estende il perimetro dei reati interessati, si apre alla semiresidenzialità, si ammette la fruizione reiterata. Il Governo modifica il Ddl sulla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti, in discussione al Senato in commissione Giustizia, e incontra un sostanziale favore dalle opposizioni. L’obiettivo è quello di rafforzare un circuito alternativo al carcere centrato su strutture residenziali di comunità per favorire le prospettive di recupero di una categoria di condannati diffusa e particolarmente problematica. Al 31 dicembre 2024, si contavano oltre 19.755 detenuti con tossicodipendenza, ai quali si aggiungevano circa 6.300 alcoldipendenti.  L’emendamento prevede di estendere il limite massimo di 8 anni di pena da scontare, per l’accesso al sistema di comunità, anche ai casi di rapina aggravata ed estorsione aggravata, reati esclusi nella versione originaria del provvedimento.

Il risarcimento del danno deve poter prevalere sulla recidiva reiterata

14 Maggio 2026 | Il Sole 24 Ore - G.Ne. - Pag. 36

Con la sentenza n. 72 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 69, quarto comma del Codice penale nella parte che impediva al giudice di considerare prevalente la riparazione integrale del danno rispetto alla recidiva reiterata nel calcolo della pena. Secondo la Consulta, questo divieto violava i principi di proporzionalità e della funzione rieducativa della pena, attribuendo troppo peso automatico alla recidiva. La decisione nasce da questioni sollevate dal Tribunale di Ragusa e valorizza il comportamento dell’imputato dopo il reato, come il risarcimento del danno e il possibile ravvedimento. La Corte evidenzia che la riparazione integrale serve sia a tutelare la vittima sia a incentivare condotte riparatorie, in alcuni casi fino all’estinzione del reato. Escludere una valutazione concreta del giudice impediva una pena davvero proporzionata e orientata al reinserimento sociale. 

Riabilitazioni penali rimosse

14 Maggio 2026 | Italia Oggi - Antonio Ciccia Messina, Chiara Ciccia Romito - Pag. 21

Privacy. Il Tribunale di Genova, con la sentenza n. 1783 del 10 aprile scorso, ha stabilito che dopo 8 anni sulle riabilitazioni penali cala l’oblio. Decorso questo periodo vanno cancellati dal Ced i provvedimenti che, dando atto di una condanna penale e della successiva buona condotta, ripristinano l’onorabilità di una persona. Esclusa l’applicazione del termine di 25 anni come sostenuta dal Garante per la privacy. Per effetto della pronuncia è più agevole il reinserimento lavorativo dei professionisti. La pronuncia, dunque, ribalta l’impostazione del Garante e riduce drasticamente i tempi di attesa per ripulire gli archivi informatici delle forze di polizia da notizie pregiudizievoli per la reputazione dell’interessato. 

Se la casa è assegnata a lei assegno per il figlio ridotto

14 Maggio 2026 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 21

Pesa sul mantenimento dovuto dal padre divorziato al figlio minore l’assegnazione della casa coniugale alla ex. Il giudice aumenta l’assegno a carico del genitore non collocatario, sia pure in un regime paritetico, ponderando correttamente il maggior reddito del padre e le accresciute esigenze del figlio adolescente, ma non considera che la madre gode dell’immobile un tempo adibito ad abitazione familiare, ciò che integra un’utilità economicamente apprezzabile che il giudice deve tenere da conto nel determinare l’assegno per il minore. Così si è espressa la Cassazione civile nell’ordinanza n. 12140 del 30 aprile scorso. 

Salario giusto e incentivi, l’Inps non può verificare il Tec

14 Maggio 2026 | Italia Oggi - Daniele Cirioli - Pag. 28

I nuovi incentivi alle assunzioni previste dal decreto Lavoro rischiano difficoltà applicative per l’assenza di una definizione normativa del ‘salario giusto’, cioè il Tec (trattamento economico complessivo dei contratti collettivi). L’Inps, in audizione alla Camera, giudica positivamente i bonus perché semplici e compatibili con le norme europee, ma anche più selettivi rispetto al passato. Per ottenere gli incentivi, il datore di lavoro deve garantire al neoassunto una retribuzione almeno pari al Tec. Tuttavia, l’Inps segnala che non esistono criteri chiari per identificare le componenti e verificarne il rispetto. Le uniche definizioni disponibili derivano dal Patto di Fabbrica del 2018. Senza chiarimenti i controlli automatici saranno difficili e potrebbero richiedere il coinvolgimento di altre amministrazioni. 

Un tfr anche per i professionisti

14 Maggio 2026 | Italia Oggi - Simona D’Alessio - Pag. 28

Il ministero del Lavoro apre ad un tavolo che si terrà a giugno per discutere le richieste delle casse di previdenza private dei professionisti. In discussione ci sarà la riduzione della tassazione sui rendimenti finanziari dal 26% al 20%. Tra le proposte pure l’introduzione di un ‘trattamento di fine attività professionale’ che consentirebbe ai pensionandi di ricevere parte del montante contributivo in un’unica soluzione o come aumento della pensione. La ministra Calderone ha aperto verso questa proposta, sostenendola coerente con le priorità del Governo.  Le 7 casse nate con il sistema contributivo, hanno evidenziato solidità economica. In 30 anni hanno destinato circa un miliardo al rafforzamento dei contributi degli iscritti. 

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